ORDINANZA N. 171
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 136 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 25 gennaio 2002 dal Giudice di pace di Gualdo Tadino nel procedimento civile vertente tra Dalipi Ilir e la Prefettura di Perugia, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2003 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il Giudice di pace di Gualdo Tadino, con ordinanza emessa il 25 gennaio 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 136 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per violazione dell’art 3 della Costituzione;
che nell’atto con cui promuove il giudizio di legittimità costituzionale il rimettente si è limitato ad indicare “che la sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 136 del C.d.S., in relazione all’art. 3 della Costituzione, non appare manifestamente infondata”, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità della questione, perché sollevata con ordinanza priva di idonea motivazione.
Considerato che l’ordinanza di rimessione risulta priva di qualsiasi descrizione degli elementi che connotano la fattispecie all’esame del giudice a quo, nonché di motivazione in ordine alla rilevanza della questione;
che l’ordinanza non contiene altresì alcuna motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, che viene solo apoditticamente enunciata;
che simili ordinanze sono inidonee a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis: ordinanze n. 205 del 2002, n. 43 del 2002, n. 43 del 2001, n. 139 del 2000);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 136 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Gualdo Tadino con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2003.