Ordinanza n. 43 del 2002

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ORDINANZA N. 43

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 17 gennaio 1997, n. 4 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria), promosso con ordinanza emessa l’8 gennaio 2001 dal Tribunale di Ascoli Piceno, iscritta al n. 276 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'8 gennaio 2001, pervenuta a questa Corte il 26 marzo 2001, il Tribunale di Ascoli Piceno ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 17 gennaio 1997, n. 4 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria);

che la motivazione dell'ordinanza si riduce all'affermazione secondo cui "l'intero procedimento amministrativo che ha condotto all'ordinanza-ingiunzione opposta in questa sede" – della quale il giudice a quo non precisa nè l'oggetto nè il contenuto – "trova la sua fonte normativa in una serie di decreti non convertiti e reiterati (d.l. 377/96 – d.l. 478/96)", e la stessa legge 17 gennaio 1997, n. 4, "su cui é fondata l'ordinanza-ingiunzione de qua, non costituisce in realtà legge di conversione dei succitati decreti e si appalesa, pertanto, illegittima nella misura in cui ne fa salvi gli effetti", onde "alla luce della nota sentenza della Corte costituzionale 24 ottobre 1996, n. 360, deve considerarsi illegittima la reiterazione e, conseguentemente, le norme introdotte da un decreto non convertito nei termini di cui all'art. 77";

che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rilevando che nell'ordinanza non vi é alcun cenno ai fatti che hanno dato origine al giudizio principale nè all'oggetto specifico di questo, onde la questione sarebbe inammissibile per l'impossibilità di verificare in qual modo la disciplina normativa denunciata si raccordi ai fatti che hanno dato luogo al giudizio a quo; mentre ambiguo e generico sarebbe lo stesso oggetto del giudizio di costituzionalità;

che, inoltre, l'interveniente ricorda che la sentenza n. 360 del 1996 di questa Corte ha precisato che il vizio di costituzionalità derivante dalla reiterazione del decreto legge non convertito può ritenersi sanato quando le Camere, attraverso la legge di conversione o di sanatoria, abbiano assunto come propri i contenuti o gli effetti della disciplina dei decreti legge.

Considerato che il remittente non indica in alcun modo i fatti di causa nè le domande sulle quali esso é chiamato a decidere, onde risulta impossibile verificare la affermata rilevanza della questione;

che i citati decreti legge n. 377 e n. 478 del 1996 (recanti "Disposizioni urgenti in materia di farmaci e di sanità") contengono diverse disposizioni riguardanti svariati oggetti;

che l'art. 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1997, n. 4, ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 novembre 1996, n. 583 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), il cui contenuto non corrisponde che in piccola parte a quello dei precedenti decreti legge n. 377 e n. 478 del 1996, non convertiti; mentre i successivi commi del medesimo art. 1 hanno disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di numerosi decreti legge non convertiti, fra cui anche i decreti legge n. 377 e n. 478 del 1996;

che non risulta dall'ordinanza quale sia la norma la cui legittimità costituzionale é posta in dubbio, nè quale sia il preciso profilo sotto il quale essa sarebbe da ritenersi illegittima (stante la mancata indicazione di un parametro espresso, e la genericità del richiamo alla sola circostanza che le norme cui ci si riferisce sono state "introdotte da un decreto non convertito nei termini di cui all'art. 77"); nè risulta in base a quale iter logico il remittente ricavi dalla pronuncia contenuta nella sentenza n. 360 del 1996 di questa Corte, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 77 della Costituzione, di un decreto legge frutto di reiterazione, e non ancora convertito, la illegittimità costituzionale di una disposizione – avente portata giuridica ed effetti distinti rispetto a quelli propri dei decreti legge e delle leggi di conversione (cfr. ordinanza n. 392 del 1997) – che abbia fatto salvi gli effetti di decreti legge non convertiti;

che, pertanto, la questione si palesa manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 17 gennaio 1997, n. 4 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria), sollevata dal Tribunale di Ascoli Piceno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2002.