Ordinanza n. 392/97

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ORDINANZA N.392

 

ANNO 1997

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti legge 30 agosto 1996, n. 452 e 23 ottobre 1996, n. 550 recanti entrambi "Modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali", promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1996 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, iscritta al n. 1350 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 novembre 1996, pervenuta a questa Corte l’11 dicembre 1996, il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria – investito del ricorso avverso il decreto di scioglimento di un consiglio comunale, intervenuto il 14 settembre 1996, per dimissioni di più di metà dei consiglieri – ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 77 della Costituzione, dei decreti legge 30 agosto 1996, n. 452, e 23 ottobre 1996, n. 550, recanti entrambi "Modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali";

che, ad avviso del remittente, la legittimità dell’atto impugnato deve essere valutata, anche ai fini dell’apprezzamento del fumus boni juris in sede cautelare, alla stregua del d.l. n. 550 del 1996, che, abrogando il d.l. n. 452 dello stesso anno, ne ha però riprodotto le disposizioni, senza modificazioni e senza soluzione di continuità temporale;

che entrambi i decreti, all’art. 1, stabilivano che le dimissioni dalla carica di consigliere sono immediatamente efficaci e non si fa luogo a surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio per dimissioni di più di metà dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;

che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dei decreti legge n. 452 e n. 550 del 1996, in relazione all’art. 77 della Costituzione, sulla base di quanto deciso da questa Corte nella sentenza n. 360 del 1996, che ha statuito essere in contrasto con l’art. 77 della Costituzione la riproduzione, in un decreto legge iterato o reiterato, del contenuto di un decreto legge non convertito, senza variazioni sostanziali e in assenza di nuove sopravvenute ragioni di necessità e urgenza.

Considerato che sia il d.l. n. 452 del 1996, le cui disposizioni sono state abrogate, prima della scadenza del termine per la conversione, dall’art. 2 del d.l. n. 550 del 1996, sia il successivo d.l. n. 550 del 1996, che ne ha riprodotto il contenuto, sono decaduti per mancata conversione entro il termine stabilito dall’art. 77, terzo comma, della Costituzione;

che l’art. 1, comma 171, della sopravvenuta legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha disposto che "restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 30 agosto 1996, n. 452 e 23 ottobre 1996, n. 550";

che la questione é sollevata dal giudice a quo con esclusivo riferimento alla mancanza dei presupposti costituzionali per il ricorso alla decretazione d’urgenza, stante l’avvenuta reiterazione, con il d.l. n. 550, del contenuto del d.l. n. 452 del 1996 (onde é propriamente riferibile solo al d.l. n. 550, riproduttivo delle disposizioni del precedente, e non a quest’ultimo), e non può dunque essere "trasferita" alla predetta clausola di sanatoria contenuta nell’art. 1, comma 171, della legge n. 662 del 1996, non potendosi riferire a quest’ultima, come tale, il denunciato vizio – attinente alla formazione dell’atto legislativo – di illegittima reiterazione o di mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza (sent. n. 84 del 1996);

che pertanto la questione, così come proposta, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dei decreti legge 30 agosto 1996, n. 452, e 23 ottobre 1996, n. 550, entrambi recanti "Modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali", sollevata, in riferimento all’art. 77 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Valerio ONIDA

Depositata in cancelleria il 11 dicembre 1997.