Ordinanza n. 43

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 43

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 2000 dal Giudice di pace di Verona nel procedimento civile tra Malesani Roberto contro il Prefetto di Verona, iscritta al n. 546 del registro ordinanza 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2000 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il Giudice di pace di Verona, nel corso di un procedimento civile, nel quale - secondo le deduzioni della difesa dello Stato in questa sede - si controverteva sui poteri degli ausiliari del traffico in materia di accertamento di violazioni al codice della strada, promosso contro il Prefetto della Provincia di Verona, aderendo alla richiesta di parte, peraltro priva di qualsiasi specificazione al di fuori della norma denunciata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);

che il giudice a quo ha genericamente affermato, senza alcuna motivazione, il "contrasto con l’art. 97 della Costituzione" e la non manifesta infondatezza della questione sollevata, oltre alla rilevanza della stessa nel giudizio a quo , limitandosi ad osservare che questo non poteva essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione sollevata, senza indicare neppure l'oggetto del giudizio.

Considerato che l’ordinanza di rimessione non indica nè l’oggetto nè i termini della controversia in corso e non contiene alcuna specifica indicazione sulla rilevanza della questione sollevata ed alcun cenno sul rapporto tra la norma denunciata e la definizione del giudizio, di cui non viene neppure precisato il contenuto della domanda, i motivi da decidere e le ragioni per cui si dovrebbe fare applicazione della norma denunciata;

che pertanto va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.