Ordinanza n. 85/2003

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ORDINANZA N.85

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-          Riccardo                     CHIEPPA                                          Presidente

-          Gustavo                      ZAGREBELSKY                             Giudice

-          Valerio                       ONIDA                                             "

-          Carlo                          MEZZANOTTE                                "

-          Fernanda                    CONTRI                                            "

-          Guido                         NEPPI MODONA                            "

-          Piero Alberto              CAPOTOSTI                                     "

-          Annibale                     MARINI                                            "

-          Franco                        BILE                                                  "

-          Giovanni Maria          FLICK                                               "

-          Ugo                            DE SIERVO                                      "

-          Romano                      VACCARELLA                               "

-          Paolo                          MADDALENA                                "

-          Alfio                           FINOCCHIARO                              "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 29 bis della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all’Aja il 29 maggio 1983. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri) "e delle norme collegate" promosso con ordinanza del 19 marzo 2002 dal Tribunale per i minorenni di Cagliari sul ricorso proposto da Annalisa Dessalvi, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2003 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro

Ritenuto che nel corso di un procedimento di volontaria giurisdizione promosso dalla signora Annalisa Dessalvi, per il conseguimento di dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale della minore N.R., di nazionalità bielorussa, il Tribunale per i minorenni di Cagliari ha sollevato, di ufficio, con ordinanza emessa il 19 marzo 2002, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, dell’art. 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come introdotto con legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all’Aja il 29 maggio 1983. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri) "e delle norme collegate", laddove "escludono la possibilità di ottenere la idoneità all’adozione internazionale, in casi particolari, alle persone singole";

che – a detta del giudice rimettente - la Signora Annalisa Dessalvi, dell’età di 45 anni, non coniugata, intende adottare la minore N.R., undicenne, di nazionalità bielorussa, con la quale è affettivamente legata da cinque anni (trattenendola ogni anno presso di sé per più di novanta giorni);

che la minore si trova in stato di abbandono in un orfanotrofio della Repubblica di Belarus – ai genitori è stata tolta la potestà genitoriale - ha due fratelli, di sedici e diciassette anni, di cui il primo detenuto e l’altro ricoverato in orfanotrofio, ed è bisognosa di serie e tempestive cure, anche chirurgiche, per grave infermità all’udito;

che la ricorrente è stata ritenuta dai competenti servizi sociali in possesso di risorse personali e familiari per accudire un minore in stato di abbandono ed offrirgli valide opportunità di crescita in ambiente accogliente e ricco di stimoli;

che, secondo l’ordinamento interno bielorusso, è necessaria, ai fini della pronuncia di adozione della minore in favore di Annalisa Dessalvi, la declaratoria di idoneità di quest’ultima all’adozione internazionale;

che il decreto di adozione potrebbe essere emesso dal competente Tribunale della Repubblica bielorussa, in assenza di richieste di adozione della minore da parte di cittadini bielorussi, a condizione che l’aspirante non richieda che sia conservata la segretezza dell’adozione e che non siano impediti i contatti con i fratelli;

che il diritto interno bielorusso prevede la possibilità di provvedimenti analoghi all’adozione italiana in casi particolari, che non rompe i rapporti con la famiglia di origine, e non conserva la segretezza (art. 44 lettera d), legge 184 del 1983), anche a favore di persone singole;

che, secondo la Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 che la Bielorussia ha sottoscritto ma non ratificato, non vi è riserva assoluta di adozione a favore di coniugi;

che, con la legge di ratifica della Convenzione da parte dello Stato italiano (legge 31 dicembre 1998, n. 476), la possibilità di adozione da parte di singoli è stata però limitata – secondo il giudice a quo - alle sole ipotesi di cui all’art. 44, comma 1, lettera a) della legge n. 184 del 1983, e cioè all’ipotesi di adozione di minori orfani da parte di parenti o di persona che abbia avuto con il minore rapporti stabili o duraturi prima di morire (art. 31, n. 2, della legge n. 184 del 1983, come sostituito dalla legge n. 476 del 1998), e non anche ai casi particolari dell’art. 44 lettera d) e che la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale resta conseguentemente limitata dall’art. 29-bis della legge n. 184 del 1983, come modificato dalla legge n. 476 del 1998, ai coniugi, salva la limitata eccezione dei minori orfani;

che, ferma restando la preferenza dell’adozione a favore di coppie sposate, la soluzione legislativa potrebbe apparire irragionevole ove si tratti di bambini in stato di abbandono per cui non vi sia possibilità concreta di adozione se non a favore di persone singole (art. 3 Cost.), nonché in contrasto con il diritto del minore in stato di abbandono, italiano e straniero, ad essere allevato in ambiente idoneo (art. 30 Cost.);

che il diritto del minore abbandonato ad avere una famiglia in difetto di quella di sangue, riguarda anche gli stranieri, e che limitare l’adozione internazionale alle coppie, comporterebbe una discriminazione contro i bambini stranieri, sottraendoli così alle garanzie offerte dalla legge italiana (art. 2 Cost.);

che la questione appare rilevante – il pubblico ministero ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso della Annalisa Dessalvi, sempre che si superino gli ostacoli esistenti nell’attuale disciplina legislativa – perché se l’art. 29-bis prevedesse la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale a favore di singoli anche nelle ipotesi dell’art. 44 lettera d), la ricorrente potrebbe dar corso alle pratiche di adozione nei confronti della minore bielorussa.

Considerato che la questione sollevata investe l’art. 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come introdotto con la legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all’Aja il 29 maggio 1983. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri) e "le norme collegate", laddove "escludono la possibilità di ottenere la idoneità all’adozione internazionale, in casi particolari, alle persone singole", per violazione dell’art. 3 della Costituzione, per irragionevole esclusione dell’adozione da parte di singoli a favore di bambini in stato di abbandono; dell’articolo 30 della Costituzione, per violazione del diritto del minore in stato di abbandono, italiano e straniero, ad essere allevato in ambiente idoneo; dell’articolo 2 della Costituzione, per sottrazione del minore straniero alle garanzie offerte dalla legge italiana e discriminazione rispetto al minore italiano;

che il giudice rimettente omette la specifica indicazione di quali siano "le norme collegate" di cui lamenta la incostituzionalità, ma che ciò non indurrebbe l’inammissibilità della questione, ove, sulla base dell’intero contesto della ordinanza, le stesse fossero completamente individuabili (sentenza n. 82 del 1989);

che, nella specie, seguendo il filo del ragionamento del Tribunale per i minorenni di Cagliari, le norme individuabili, che, in teoria, dovrebbero essere dichiarate incostituzionali, insieme, o in combinato disposto, con l’art. 29-bis della legge n. 184 del 1983, sono – con riferimento alla stessa legge - l’art. 44, che individua le ipotesi di adozione in casi particolari, cui prelude la dichiarazione di idoneità, oggetto del procedimento nel giudizio a quo, e l’art. 31, comma 2, dal quale il rimettente pretende di inferire un ostacolo all’adozione internazionale in casi particolari, al di fuori della ipotesi di cui all’art. 44, lettera a);

che tale individuazione delle norme collegate non è però sufficiente a dare ingresso all’esame della questione sollevata, non essendo desumibile dall’ordinanza di rimessione la censura dell’art. 36, comma 2, lettera b) della stessa legge per il quale "l’adozione o l’affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali [quale è nella specie la Bielorussia], possono essere dichiarati efficaci in Italia, a condizione che: a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l’acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine" ed il cui esame è invece necessario al fine di stabilire l’ammissibilità o meno dell’adozione in casi particolari, in tema di adozione internazionale, con la connessa questione di costituzionalità della previsione ove si concluda per l’inammissibilità;

che la mancanza della sottoposizione a censura di incostituzionalità di quest’ultima disposizione – a prescindere, in questa sede, da ogni giudizio sulla fondatezza della censura stessa – determina la violazione dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) che impone al giudice a quo l’indicazione delle disposizioni della legge o dell’atto avente forza di legge, dello Stato o della Regione (che assuma) viziate da illegittimità costituzionale;

che il generico richiamo, nell’ordinanza di rimessione, a norme collegate da dichiarare incostituzionali, senza possibilità di individuarle sulla base dell’ordinanza stessa, comporta l’inammissibilità della questione, dal momento che tale individuazione costituisce il veicolo obbligato di accesso al giudizio di costituzionalità (sentenza n. 188 del 1995);

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come introdotto con legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all’Aja il 29 maggio 1983. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri) "e delle norme collegate", sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Cagliari, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2003.