Ordinanza n. 3/2003

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ORDINANZA N. 3

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

- Francesco AMIRANTE

- Ugo DE SIERVO     

- Romano VACCARELLA    

- Paolo MADDALENA          

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati in data 23 novembre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Tiziana Maiolo nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso dal Tribunale di Milano, sezione sesta penale, con ricorso depositato il 25 giugno 2001 ed iscritto al n. 194 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con atto del 24 aprile 2001, pervenuto a questa Corte il 25 giugno 2001, il Tribunale di Milano, sezione sesta penale, in composizione monocratica, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 23 novembre 1999 con la quale la Camera medesima si è pronunciata nel senso di ritenere che i fatti oggetto del procedimento penale instaurato davanti allo stesso Tribunale nei confronti, fra gli altri, del deputato Tiziana Maiolo – imputata in relazione ad alcune frasi da lei pronunciate nel corso di un congresso di partito – concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del ricorrente, la Camera avrebbe errato nel valutare i presupposti della insindacabilità, poiché le dichiarazioni per cui è processo sarebbero state rese al di fuori dell’attività tipica del parlamentare, e non presenterebbero identità sostanziale di contenuti con l’attività parlamentare del deputato medesimo;

che pertanto il Tribunale ricorrente chiede l’annullamento della predetta delibera della Camera dei deputati.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza";

che sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi, di cui all’articolo 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, richiesti per la promozione di un conflitto di attribuzioni fra poteri;

che, tuttavia, la deliberazione della Camera dei deputati in data 23 novembre 1999, in relazione alla quale viene promosso conflitto, è stata poi annullata da questa Corte con la sentenza n. 294 del 2002, a seguito del giudizio su un distinto conflitto di attribuzioni, sollevato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, nel corso di altro giudizio penale instaurato in relazione alle medesime dichiarazioni rese dal deputato Maiolo;

che, infatti, la deliberazione in questione si riferiva unitariamente sia ai fatti oggetto del procedimento penale nel cui ambito è stato sollevato il conflitto giudicato con la sentenza n. 294 del 2002, sia a quelli oggetto del procedimento penale pendente davanti al Tribunale oggi ricorrente, fatti originati dalle stesse dichiarazioni del deputato Maiolo rese nel corso dello stesso congresso di partito;

che, pertanto, una volta caducata la predetta deliberazione della Camera, è venuto meno l’ostacolo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenze n. 1150 del 1988, n. 129 del 1996), preclude al giudice di pronunciarsi, eventualmente, in senso difforme da quello ritenuto dalla Camera stessa, e lo obbliga a prendere atto della valutazione di questa, a meno che il giudice stesso non sollevi conflitto di attribuzioni denunciando uno scorretto esercizio del potere dell’assemblea parlamentare;

che, non sussistendo più la difforme valutazione, in ordine alla insindacabilità, fra la Camera di appartenenza del parlamentare e il giudice procedente, che ha dato luogo al conflitto medesimo, né la preclusione al giudizio di merito sulla responsabilità del parlamentare, la materia del conflitto, pur originariamente sussistente, è ormai venuta meno (cfr. sentenza n. 449 del 2002, nonché, per fattispecie parzialmente analoghe, sentenze n. 265 del 1997 e n. 329 del 1999);

che tale constatazione conduce a ritenere inammissibile, già in limine, il conflitto promosso col presente ricorso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Milano, sezione sesta penale, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2003.