Ordinanza n. 410/2002

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ORDINANZA N. 410

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO                      Presidente

- Riccardo                     CHIEPPA                        Giudice

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                 "

- Valerio                        ONIDA                                  "

- Fernanda                     CONTRI                                "

- Guido                          NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                         "

- Annibale                     MARINI                                "

- Franco                         BILE                                      "

- Giovanni Maria          FLICK                                               "

- Francesco                    AMIRANTE                          "

- Ugo                             DE SIERVO                          "

- Romano                      VACCARELLA                   "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), promosso, con ordinanza emessa il 23 aprile 2001, dalla Corte di appello di Genova nel procedimento civile vertente tra A. N. e il Ministero delle finanze, iscritta al n. 522 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che la Corte di appello di Genova, I sezione civile, con ordinanza del 23 aprile 2001, depositata il 27 aprile 2001, solleva, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 646 [ recte: n. 642] (Disciplina dell'imposta di bollo);

che, secondo l’ordinanza di rimessione, nel processo principale l’attore ha contestato l’intimazione dell’Ufficio del Registro di Chiavari, emessa a seguito del sequestro di due assegni postdatati e privi dell’indicazione del beneficiario, avente ad oggetto il pagamento di una somma dovuta dall’intimato a titolo di "imposta [ di bollo] , soprattassa ed accessori";

che, ad avviso del giudice a quo, sarebbe fondata l’eccezione di improcedibilità della domanda proposta dall’appellato, in quanto l’attore non avrebbe "sperimentato la via del ricorso gerarchico al Ministero delle finanze prima di iniziare l’azione giudiziaria ordinaria", dato che la sentenza di questa Corte n. 406 del 1993 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 33 del d.P.R. n. 642 del 1972 esclusivamente nella parte in cui esso non prevede, "in materia di rimborsi d'imposta, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo";

che, secondo il rimettente, "l’art. 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - che impone il previo esperimento dei ricorsi amministrativi al Ministero delle finanze prima di adire la via giudiziaria -" sarebbe però "sospettabile di incostituzionalità nella sua interezza", dal momento che realizzerebbe "una ingiustificata temporanea privazione del diritto di azione del cittadino nei confronti" della pubblica amministrazione;

che, a suo avviso, la norma impugnata, "configurando lo sbarramento amministrativo come una condizione di procedibilità della domanda giudiziale" si porrebbe, quindi, in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, poiché fisserebbe "un meccanismo del tutto irrazionale", pregiudizievole dell’esigenza di garantire l’effettività del diritto di difesa del contribuente.

Considerato che la Corte di appello di Genova, I sezione civile, impugna, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, "l’art. 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (...) nella sua interezza", in quanto, nel disciplinare i ricorsi amministrativi e l’azione giudiziaria nelle controversie in materia di imposta di bollo, realizzerebbe "una ingiustificata temporanea privazione del diritto di azione del cittadino nei confronti" della pubblica amministrazione;

che, secondo l’esplicita puntualizzazione del rimettente, nel giudizio principale è in contestazione il pagamento di una somma a titolo di "imposta [ di bollo] , soprattassa ed accessori";

che, anteriormente all’ordinanza di rimessione, l’art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 - entrato in vigore il 1° aprile 1998 (art. 21) – ha, tra l’altro, modificato l’art. 33 del d.P.R. n. 642 del 1972, disponendo che nel primo e nel quarto comma di quest’ultima norma "sono soppresse le parole" "soprattasse", mentre il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, entrato in vigore il 1° aprile 1998 (art. 30) – ha sostituito il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria "contenuto nelle leggi vigenti" con il riferimento alla "sanzione pecuniaria, di uguale importo" (art. 26), stabilendo che, per le sanzioni concernenti tributi rispetto ai quali non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammesso "ricorso amministrativo in alternativa all’azione avanti all’autorità giudiziaria ordinaria" (art. 18);

che, infine, sempre anteriormente alla data dell’ordinanza di rimessione, l’art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, aveva disciplinato "l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle soprattasse relative ai tributi per i quali non è ammesso il ricorso alle commissioni tributarie", con norma dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte nella parte in cui (comma 3) non prevedeva, per le controversie da essa disciplinate, l’esperibilità dell’azione giudiziaria avverso l’iscrizione a ruolo anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo (sentenza n. 62 del 1998);

che, nonostante che le modificazioni della norma impugnata e del complessivo quadro normativo di riferimento siano anteriori alla data dell’ordinanza di rimessione, esse non risultano prese in considerazione dal rimettente, il quale non ha conseguentemente valutato se esse possano incidere sui profili di rilevanza della questione, omettendo altresì di precisare se la norma impugnata sia stata censurata in riferimento al testo vigente anteriormente, ovvero successivamente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 473 del 1997;

che, pertanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in mancanza di ogni argomentazione al riguardo, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (per tutte, ordinanza n. 148 del 2001).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dalla Corte di appello di Genova, I sezione civile, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2002.