Sentenza n. 62/98

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SENTENZA N.62

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Francesco GUIZZI, Presidente        

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO               

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonchè disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1996 dal Tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra Fusco Roberto e il Ministero delle finanze, iscritta al n. 1277 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 1996.

udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto l’opposizione avverso l’iscrizione a ruolo di tassa automobilistica, l’adito Tribunale di Salerno ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonchè disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui stabilisce che l’azione giudiziaria di opposizione avverso l’iscrizione a ruolo dei tributi, per i quali non é ammesso il ricorso alle commissioni tributarie, può essere proposta entro centottanta giorni dalla notifica della decisione dell’intendente di finanza, o, in mancanza di questa, dal sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso.

Il carattere necessario del previo esperimento della procedura amministrativa appare al giudice a quo in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha sottolineato che, pur non comportando le predette norme costituzionali una assoluta correlazione tra la nascita del diritto soggettivo e la sua azionabilità, che può essere differita ad un momento successivo laddove lo richiedano esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia, tuttavia il legislatore é sempre tenuto ad osservare il limite imposto dalla necessità di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa, proprio in ossequio al principio della piena attuazione della garanzia fissata dai ricordati precetti costituzionali.

Considerato in diritto

 

1.— La questione di legittimità costituzionale sottoposta all’esame della Corte ha per oggetto l’art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nella parte in cui prevede l’esperibilità dell’azione giudiziaria "di opposizione ad iscrizione a ruolo" di tributi entro centottanta giorni dalla notifica della decisione (di ricorso avverso l’iscrizione a ruolo per motivi di merito e di legittimità) dell’intendente di finanza o, in mancanza di questa, dal sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso.

Viene denunciata la violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione da parte della norma denunciata, che impone il previo esperimento del procedimento amministrativo giustiziale, senza che tale imposizione trovi le sue ragioni in esigenze di carattere generale o in superiori finalità di giustizia.

2.— La questione é fondata.

La norma denunciata comporta che la tutela giurisdizionale del soggetto contribuente, nei cui confronti é stata effettuata iscrizione a ruolo di tributi (e sovrattassa), per i quali non é ammesso ricorso alle commissioni tributarie, viene subordinata al previo esperimento del ricorso amministrativo.

Questa Corte, investita dell’esame di costituzionalità di altre norme, sempre nel settore tributario, strutturate in maniera sostanzialmente analoga alla presente (art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, tassa sulle concessioni governative; art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, imposta sugli spettacoli; art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, imposta di bollo), ha sempre ritenuto che l’assoggettamento dell’azione giudiziaria all’onere del previo esperimento di rimedi amministrativi con conseguente differimento della proponibilità dell’azione a un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, é legittimo solo se giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia, non ritenute esistenti nei casi considerati (sentenze n. 233 del 1996; n. 56 del 1995; n. 360 del 1994; n. 406 del 1993).

Proprio con riferimento alla tassa automobilistica — cui la fattispecie esaminata dal giudice a quo si riferisce, ed alla quale si applica la nuova norma, che ha sostituito l’ingiunzione di pagamento dell’ufficio del registro con l’iscrizione a ruolo del tributo dovuto e della soprattassa e con un meccanismo di contenzioso analogo — la citata sentenza della Corte n. 233 del 1996 ha sottolineato che si tratta di controversie sull’an della pretesa creditoria della pubblica amministrazione, essendo l’entità della tassa normativamente predeterminata, per cui non vi é una esigenza di accertamenti tecnici o di esame (previo) in sede amministrativa.

3.— La violazione degli art. 24 e 113 della Costituzione risulta ulteriormente evidenziata dalla circostanza che, in base alla norma denunciata in questa sede, il ricorso amministrativo avverso l’iscrizione a ruolo "non sospende l’esecutività del ruolo", mentre é prevista una semplice "facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato" dell’intendente di finanza (art 16, comma 3, della legge n. 408 del 1990). Ancorchè vi sia possibilità di tutela giurisdizionale contro il mancato o il viziato (per profili di legittimità) esercizio della facoltà di sospensione dell’intendente, come nei riguardi di tutti gli atti della pubblica amministrazione, é evidente che, attraverso un simile percorso, il soggetto contribuente trova una eccessiva difficoltà per la propria tutela giurisdizionale e rischia di non avere la possibilità di adire un giudice, se non dopo avere già subito quanto meno l’inizio della procedura esecutiva di riscossione per un titolo esecutivo, nei cui confronti non ha immediata tutela giurisdizionale.

4.— Di conseguenza, anche nel presente caso, si impone la dichiarazione dell’illegittimità costituzionale della norma denunciata nella parte in cui non prevede l’esperibilità dell’azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

5.— Giova, infine, richiamare anche nella presente occasione le precisazioni della precedente sentenza n. 233 del 1996 in ordine alla ragionevolezza del rispetto dei termini di decadenza, qualora il soggetto contribuente si sia avvalso del procedimento amministrativo in una libera scelta della specifica ulteriore forma di tutela riconosciutagli, nonchè in ordine ai poteri del giudice, avanti al quale l’azione é proposta, di verificare le modalità e il termine della concreta esperibilità della stessa azione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonchè disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie) nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui allo stesso art. 16, comma 2, l’esperibilità dell’azione giudiziaria avverso l’iscrizione a ruolo anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Presidente: Francesco GUIZZI

Redattore: Riccardo CHIEPPA

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.