ORDINANZA N.148
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 gennaio 1998, n. 3 (Norme urgenti per l’accelerazione della procedure connesse all’attuazione dei programmi comunitari ed alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo Stato e amministrazioni centrali), promossi con ordinanze emesse il 25 agosto ed il 13 ottobre 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sui ricorsi proposti da Pagano Alessandro ed altri contro il Comune di Lizzano ed altro e da Proto Maria Giuseppa contro il Comune di Oria, iscritte al n. 718 del registro ordinanze 1999 e al n. 212 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 2 e 21, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione di Pagano Alessandro ed altri e di Proto Maria Giuseppa, nonchè l'atto di intervento della Regione Puglia.
Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 2001 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;
uditi gli avvocati Gabriella Spata per Pagano Alessandro ed altri, Giovanni Pellegrino per Proto Maria Giuseppa e l'avvocato Pietro Quinto per la Regione Puglia.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, giudicando sul ricorso proposto avverso l’annullamento di tutti gli atti del procedimento ablatorio finalizzato alla realizzazione di un parcheggio nel Comune di Lizzano, ha sollevato, con una prima ordinanza 4 novembre 1998 - 25 agosto 1999, depositata il 13 settembre 1999, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 gennaio 1998, n. 3 (Norme urgenti per l’accelerazione della procedure connesse all’attuazione dei programmi comunitari ed alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo Stato e amministrazioni centrali), assumendo che la norma stessa si porrebbe in contrasto con gli artt. 117, 118 e 97 della Costituzione (r.o. n. 718 del 1999);
che, secondo l’assunto del giudice a quo, la disposizione denunciata produrrebbe l’effetto di un’autolimitazione, con propria legge, di parte delle funzioni spettanti alla Regione in materia urbanistica, in quanto questa rinuncerebbe alla potestà di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti predisposte dai Comuni;
che tale dismissione di potestà contrasterebbe con i principi della legislazione statale in materia, ai quali la legislazione regionale deve attenersi per effetto del combinato disposto degli artt. 117 e 118 della Costituzione, che riconoscono alle Regioni competenze legislative anche in materia urbanistica, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, nonchè la spettanza alle medesime delle funzioni amministrative nelle materie elencate nel citato art. 117 della Costituzione;
che il giudice rimettente, richiamati i principi generali nella materia urbanistica, cui il legislatore regionale deve attenersi, e la relativa normativa statale in materia, fino alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 [in particolare, gli artt. 23, 24, 25, lettera c) e 29, lettera d)], ritiene che detti principi sarebbero incompatibili con la totale dismissione della potestà di cui all’impugnata norma; inoltre si riporta alla giurisprudenza costituzionale, secondo cui é principio fondamentale della legislazione statale l’attribuzione al sistema Regione-Comune della funzione di disciplinare l’uso del territorio attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica;
che la rinuncia, da parte della Regione, alla potestà di cui si discute recherebbe - sempre ad avviso del Tribunale amministrativo regionale - un vulnus all’art. 97 della Costituzione, per contrasto con il principio del buon andamento dell’amministrazione, in quanto sarebbe consentita una disciplina del territorio comunale svincolata da quella del territorio di Comuni finitimi o addirittura dalla disciplina della più ampia zona geografica in cui il Comune interessato si colloca;
che nel predetto giudizio (r.o. n. 718 del 1999) sono intervenute le parti ricorrenti le quali, premesso che la norma impugnata é stata parzialmente modificata dall’art. 1 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8, norma, comunque, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso ed alla camera di consiglio del 4 novembre 1998 in cui lo stesso é stato deciso, hanno svolto argomentazioni adesive a quelle riferite nell’ordinanza di rimessione;
che nel giudizio é intervenuta la Regione Puglia la quale ha eccepito, in via preliminare, la inammissibilità o la improcedibilità della questione, sul rilievo che nel tempo intercorso tra le due camere di consiglio (4 novembre 1998 - 25 agosto 1999) in cui é stata adottata la decisione di rimettere la questione alla Corte costituzionale, essa Regione ha emanato una modifica legislativa alla normativa impugnata (art. 1 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8), a sua volta poi del tutto abrogata dalla legge regionale 25 settembre 2000, n. 14, concludendo, poi nel merito, per la infondatezza della questione;
che, in prossimità della data fissata per la pubblica udienza, le parti private nel giudizio a quo hanno depositato una memoria fuori termine;
che analoga questione di legittimità costituzionale é stata sollevata dallo stesso Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con ordinanza 13 ottobre 1999 - 29 gennaio 2000, sulla base di argomentazioni simili a quelle sopra riferite (r.o. n. 212 del 2000);
che nel giudizio introdotto con l’ordinanza da ultimo citata é intervenuta la parte privata nel giudizio a quo, che ha svolto argomentazioni adesive a quelle sopra riportate;
che, nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza, la Regione Puglia ha depositato una memoria in cui ribadisce le conclusioni già rassegnate.
Considerato che, stante la identità delle questioni sollevate dalle due ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, può essere disposta la riunione dei giudizi avanti a questa Corte, al fine di una decisione con unica ordinanza;
che, in epoca successiva alle date dell’udienza di discussione della causa avanti al giudice a quo e del deposito della prima ordinanza di rimessione (ordinanza 4 novembre 1998 - 25 agosto 1999, depositata il 13 settembre 1999: r.o. n. 718 del 1999), é stata approvata e pubblicata la legge della Regione Puglia 25 settembre 2000, n. 14 (Abrogazione della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni), contenente l’abrogazione della norma denunciata ed una disposizione transitoria di salvezza di taluni procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale (26 settembre 2000, il giorno stesso della pubblicazione, in Bollettino Ufficiale 26 settembre 2000, supplemento n. 115, a seguito della clausola di dichiarazione di urgenza);
che, peraltro, la legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, era stata modificata dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1999, n. 8, anche questo abrogato dall’art. 1 della legge regionale n. 14 del 2000;
che si rende, necessaria, pertanto, la restituzione degli atti al giudice rimettente, spettando a lui di valutare se, alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo cui fa riferimento l’anzidetta ordinanza di rimessione, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti per la definizione del giudizio a quo;
che, per quanto riguarda la seconda ordinanza [13 ottobre 1999 depositata il 29 gennaio 2000 (r.o. n. 212 del 2000)], nonostante le modifiche e la abrogazione della norma denunciata siano tutte anteriori al deposito della medesima, in essa non vi é alcun cenno del mutamento del quadro normativo di cui si é detto, con conseguente mancanza assoluta di motivazione della rilevanza sotto questi profili;
che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione sollevata da quest’ultima ordinanza (r.o. n. 212 del 2000).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti relativi all’ordinanza 25 agosto - 13 settembre 1999 (r.o. n. 718 del 1999) al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 gennaio 1998, n. 3 (Norme urgenti per l’accelerazione delle procedure connesse all’attuazione dei programmi comunitari ed alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo Stato e amministrazioni centrali), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con ordinanza 13 ottobre 1999-29 gennaio 2000 (r.o. n. 212 del 2000) indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2001.