Ordinanza n. 377/2002

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ORDINANZA N. 377

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO                 Presidente

- Riccardo                     CHIEPPA                  Giudice

- Gustavo                      ZAGREBELSKY      "

- Valerio                        ONIDA                      "

- Carlo                           MEZZANOTTE        "

- Fernanda                    CONTRI                    "

- Guido                         NEPPI MODONA    "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI             "

- Annibale                     MARINI                    "

- Giovanni Maria          FLICK                        "

- Francesco                    AMIRANTE              "

- Ugo                             DE SIERVO              "

- Romano                      VACCARELLA        "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione autonoma Valle d’Aosta concernente "Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti", riapprovata il 17 ottobre 2001, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 6 novembre 2001, depositato in cancelleria il 15 successivo e iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2001.

  Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Valle d’Aosta;

  udito nell’udienza pubblica del 7 maggio 2002 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

  uditi l’avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Gustavo Romanelli per la Regione autonoma Valle d’Aosta.

Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Regione autonoma Valle d’Aosta nella seduta del 17 ottobre 2001 (Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti), in relazione all’art. 3 della Costituzione;

che, secondo quanto premette il ricorrente, la delibera – con la quale si riconosce agli ex combattenti, residenti in Valle d’Aosta, di cui alle leggi 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), e successive integrazioni e modificazioni, e 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumenti della pensione sociale), un "assegno integrativo reversibile regionale mensile" in misura pari alla maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti stabilita dall’art. 6 della citata legge n. 140 del 1985 – è stata approvata il 20 giugno 2001 e rinviata dalla Commissione di coordinamento per la Valle d’Aosta il successivo 25 luglio, sulla base di due ordini di rilievi: a) il provvedimento legislativo violerebbe il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione nei confronti dei cittadini italiani residenti nelle altre regioni, poiché i meriti militari e morali degli ex combattenti non sono diversi a seconda dell’appartenenza regionale; b) non sarebbe coerente con le competenze regionali in materia di previdenza e assicurazioni sociali l’attribuzione di un beneficio ad una categoria per vicende accadute in passato, tali da non giustificare una tutela differenziata;

che il ricorrente riassume le considerazioni svolte, nella relazione di accompagnamento alla delibera legislativa riapprovata, dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, la quale ritiene che la delibera legislativa impugnata costituisca espressione della potestà legislativa integrativo-attuativa riconosciuta alla Regione dall’art. 3, primo comma, lettera h), dello statuto speciale di autonomia (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) e dagli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d’Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali), e che l’organo di controllo non abbia rilevato un difetto di competenza legislativa regionale nella materia, ma ne abbia solo contestato le modalità di esercizio;

che il ricorrente, in particolare, ritiene non pertinente l’affermazione della Regione, secondo la quale la valutazione in ordine al rispetto del principio di uguaglianza da parte del legislatore deve svolgersi con riferimento agli oggetti, localizzati sul territorio, rispetto ai quali il legislatore regionale esercita la propria competenza, poiché la discriminazione censurata nel caso di specie atterrebbe ai soggetti, non a circostanze oggettive locali;

che, secondo l’Avvocatura dello Stato, la disciplina integrativa del trattamento pensionistico disposta dal legislatore della Valle d’Aosta non risponde ad alcuna esigenza, giustificabile con la particolarità della situazione, correlata al riconoscimento costituzionale dell’autonomia regionale;

che si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d’Aosta chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato, in quanto formulato in modo generico e insufficientemente motivato, risultando privo dell’indicazione puntuale del contrasto tra la delibera legislativa impugnata, o di sue singole disposizioni, e il principio costituzionale di cui si prospetta la violazione;

che la difesa regionale osserva inoltre che il ricorrente, pur non contestando che il provvedimento impugnato costituisca espressione delle competenze legislative integrativo-attuative della Regione autonoma Valle d’Aosta in materia di previdenza e assicurazioni sociali, intende sottoporre il concreto esercizio della potestà normativa primaria ad "un giudizio di opportunità da parte dell’autorità statale" tale da costituire una grave ingerenza nella sfera di autonomia della resistente;

che nel merito, secondo la Regione, ove si ritenesse discendere dal principio costituzionale di uguaglianza il divieto di disporre in ambito regionale trattamenti integrativi in materia di previdenza e di assicurazioni sociali, risulterebbe "totalmente svuotata del suo contenuto" la competenza prevista dall’art. 3, primo comma, lettera h), dello statuto speciale per la Valle d’Aosta e dalle norme di attuazione dettate dal decreto legislativo n. 430 del 1989, poiché – seguendo una simile impostazione – ogni intervento legislativo disposto su base territoriale sarebbe destinato a tradursi in una disparità di trattamento a danno di coloro che, non risiedendo nella Regione, non potrebbero avvalersi della disciplina regionale;

che la valutazione riguardo alla natura discriminatoria delle norme impugnate dovrebbe invece, ad avviso della resistente, compiersi con esclusivo riferimento all’unico ambito – quello regionale – nel quale il legislatore può dettare norme: poiché in tale ambito il beneficio, nel caso in esame, è corrisposto a tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste, non sarebbe ravvisabile alcuna discriminazione;

che, a sostegno delle proprie argomentazioni, la Regione riporta infine l’esempio della legge della Regione Trentino-Alto Adige 21 luglio 1991, n. 13 (Estensione di benefici previsti in favore dei combattenti e reduci ai trentini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche), mediante la quale sono stati estesi ai cittadini residenti nella Provincia di Trento che hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche durante la seconda guerra mondiale i benefici accordati ai soli altoatesini dalla legge 2 aprile 1958, n. 364;

che, in prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memorie nelle quali ribadiscono le considerazioni svolte rispettivamente nel ricorso e nell’atto di costituzione in giudizio.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale, in relazione all’art. 3 della Costituzione, della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Regione autonoma Valle d’Aosta nella seduta del 17 ottobre 2001 (Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti);

che il procedimento di impugnazione delle delibere legislative della Regione autonoma Valle d’Aosta è regolato dall’art. 31 dello statuto speciale in modo analogo a quello previsto, per le regioni a statuto ordinario, dall’originaria formulazione dell’art. 127 della Costituzione;

che, per effetto della modificazione dell’art. 127 della Costituzione, introdotta dall’art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è stato soppresso il controllo di costituzionalità che, in base al testo originario dello stesso art. 127, il Governo poteva chiedere alla Corte nei confronti della delibera legislativa regionale prima della promulgazione;

che l’art. 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001 prevede che, sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni di essa si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite";

che, come già ha rilevato in passato e in linea generale questa Corte (sentenza n. 38 del 1957), vi è una stretta correlazione tra le particolari forme e condizioni di autonomia di cui godono le Regioni a statuto speciale e le Province autonome e le modalità di impugnazione delle leggi regionali;

che la soppressione del meccanismo di controllo preventivo delle leggi regionali, in quanto consente la promulgazione e l’entrata in vigore della legge regionale, anche in pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso prima della citata riforma costituzionale, si traduce in un ampliamento delle garanzie di autonomia rispetto a quanto previsto dall’art. 31 dello statuto speciale della Valle d’Aosta;

che, di conseguenza, la nuova anzidetta disciplina posta dall’art. 127 della Costituzione è applicabile, a norma dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, anche al procedimento di impugnazione in via principale delle leggi della Regione autonoma Valle d’Aosta;

che pertanto il presente giudizio non può avere ulteriore seguito, non potendo più il controllo di costituzionalità della Corte esercitarsi sulla delibera legislativa regionale prima che quest’ultima sia stata promulgata e pubblicata, salva la facoltà del Governo di impugnare successivamente la legge regionale, nei termini e nei modi di cui al nuovo testo dell’art. 127 della Costituzione (sentenza n. 17 e ordinanza n. 65 del 2002);

che il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri deve quindi essere dichiarato improcedibile.

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’improcedibilità del ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.