ORDINANZA N.309
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 15-quater, 15-quinquies, commi 2 lettera a) e 10, 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49 (Disposizioni correttive del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari), promossi con ordinanze emesse il 16 maggio 2000 dal Tribunale di Grosseto, il 13 novembre 2000 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Piacenza, il 9 aprile 2001 dal Tribunale di Camerino e il 19 febbraio 2001 dal Tribunale di Bari, rispettivamente iscritte al n. 431 del registro ordinanze 2000, ed ai nn. 83, 84, 373, 380 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell’anno 2000 e nn. 6, 21, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visti gli atti di costituzione di V. S. e A. M., di L. A. ed altra, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 15 gennaio 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
uditi gli avvocati Gualtiero Pittalis e Gian Carlo Muccio per V. S. e A. M. e l’Avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale di Grosseto, il Tribunale di Piacenza, il Tribunale di Camerino e il Tribunale di Bari - tutti in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro - con cinque ordinanze del 16 maggio 2000, 13 novembre 2000, 9 aprile 2001 e 19 febbraio 2001, rispettivamente, sollevano questione di legittimità costituzionale: a) del "combinato disposto" degli artt. 15-quater, commi 2 e 3, 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) - nel testo modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419) – ed 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49 (Disposizioni correttive del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari), nonchè dell’art. 15-quater, comma 4, di detto d.lgs. e dell’art. 1, cit., in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione [ ordinanza n. 431 del 2000] ; b) dell’art. 15-quater, comma 3, cit., in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 97 della Costituzione [ ordinanze n. 83 e n. 84 del 2001] ; c) degli artt. 15-quater, commi 2, 3 e 4, 15-sexies, cit., 15-quinquies, comma 10, cit., 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nonchè dell’art. 1, cit., in relazione agli artt. 3, 4, 35, 76 e 97 della Costituzione [ ordinanza n. 373 del 2001] ; d) degli artt. 15-quater e 15-quinquies, lettera a) [ recte: art. 15-quinquies, comma 2 lettera a)] , cit., e del "combinato disposto" degli artt. 15-quater, commi 2 e 3, 15-sexies, cit., e 1, cit., in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione [ ordinanza n. 380 del 2001] ;
che in tutti giudizi costituisce oggetto di controversia, tra l’altro, l’obbligo dei dirigenti medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale (Ssn) di esercitare l’opzione tra rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo e la modalità di svolgimento dell’attività libero-professionale;
che, secondo alcune ordinanze (n. 431 del 2000; n. 373 del 2001 e n. 380 del 2001), il "combinato disposto" degli artt. 15-quater, commi 2 e 3, 15-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992 ed 1 del d.lgs. n. 49 del 2000, imponendo ai dirigenti medici in servizio al 31 dicembre 1998 di esercitare entro un termine assai ristretto l’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, in quanto la mancata subordinazione dell’opzione alla preventiva predisposizione da parte dell’Azienda sanitaria locale (Asl) delle strutture per l’esercizio dell’attività libero-professionale, nonchè alla disciplina del rapporto di lavoro da parte della contrattazione collettiva, costringerebbe il dirigente medico a scegliere tra esercizio della libera professione extramuraria ed opzione per una "mera aspettativa" – incerta nell’an e nel quando - allo svolgimento della libera professione intramuraria, in violazione del principio di buon andamento, in pregiudizio del diritto al lavoro di detti dirigenti e del "diritto soggettivo dei sanitari primari alla conservazione della propria funzione apicale", tutelato soltanto nel caso di scelta del rapporto di lavoro esclusivo che, però, può comportare il sacrificio del diritto all’"esercizio effettivo della libera professione intramurale";
che, ad avviso del Tribunale di Piacenza, l’art. 15-quater, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, stabilendo a carico dei dirigenti medici l’obbligo di esercitare l’opzione in esame, benchè l’Asl possa "procrastinare sine die" l’inadempimento dell’obbligo di approntare le strutture necessarie allo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 4, 32 e 97 della Costituzione, vulnerando il diritto dei dirigenti medici ad una scelta consapevole e ad esercitare attività libero-professionale, in pregiudizio degli scopi assegnati al Ssn e del diritto del cittadino a scegliere il proprio medico di fiducia;
che, secondo il Tribunale di Bari, gli artt. 15-quater e 15-quinquies, lettera a) [ recte: art. 15-quinquies, comma 2 lettera a)] , del d.lgs. n. 502 del 1992, nella parte in cui stabiliscono che l’opzione tra attività libero-professionale intra ed extra moenia deve essere effettuata entro un termine svincolato dalla preventiva predisposizione delle strutture necessarie allo svolgimento dell’attività intramuraria, violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione, poichè realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra due parti di un rapporto di natura privatistica, in contrasto con il canone di ragionevolezza e coerenza dell’ordinamento;
che, ad avviso del Tribunale di Grosseto e del Tribunale di Camerino, l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 49 del 2000, stabilendo un termine eccessivamente breve per l’esercizio dell’opzione in oggetto e l’art. 15-quater, comma 4, del d. lgs. n. 502 del 1992, disponendo che soltanto la scelta per il rapporto di lavoro non esclusivo é reversibile, rispettivamente violerebbero il principio di buon andamento e di ragionevolezza (art. 97 della Costituzione) e realizzerebbero una ingiustificata disparità di trattamento tra due fattispecie omologhe;
che, infine, secondo il Tribunale di Camerino, l’art. 15-quinquies, comma 10, del d.lgs. n. 502 del 1992 e l’art. 72 della legge n. 448 del 1998, "siccome richiamato sul punto" dalla prima norma, prevedendo che la scelta del rapporto non esclusivo comporta una decurtazione del 50 % della retribuzione variabile di posizione e l’eliminazione totale della retribuzione di risultato, violerebbero l’art. 76 della Costituzione, dato che l’art. 2, comma 1 lettera q), della legge 30 novembre 1998, n. 419, non autorizzava il Governo a stabilire un trattamento deteriore in danno dei dirigenti medici che hanno scelto il rapporto non esclusivo;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, é intervenuto in quattro dei cinque giudizi, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;
che, ad avviso della difesa erariale, le censure degli artt. 15-quater, commi 2 e 3, e 15-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992 inesattamente ritengono l’opzione in esame condizionata dalla preventiva predisposizione delle strutture per l’esercizio dell’ attività libero-professionale intramuraria, omettendo di considerare il complesso di disposizioni che ne garantisce l’approntamento ed attribuisce ai dirigenti medici la facoltà di svolgerla nei propri studi privati (in particolare, art. 72, comma 11, della legge n. 448 del 1998; art. 7 del d.P.C.m. del 27 marzo 2000; art. 3 del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254);
che peraltro, secondo l’Avvocatura, i dirigenti medici devono scegliere tra due tipi di rapporto di servizio - esclusivo e non esclusivo - avendo piena consapevolezza del differente status correlato a ciascuno di essi;
che, nei giudizi promossi dal Tribunale di Grosseto e dal Tribunale di Camerino, si sono costituite le parti private, chiedendo l’accoglimento delle questioni, facendo sostanzialmente proprie le argomentazioni delle ordinanze di rimessione, ribadite nelle memorie depositate in prossimità dell’udienza pubblica;
che, nel giudizio promosso dal Tribunale di Bari, si sono costituiti con atto depositato il 9 gennaio 2002 il ricorrente e la Società oftalmologica italiana, intervenuta nel processo principale, chiedendo l’accoglimento delle questioni.
Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto, in gran parte, le stesse norme, in riferimento a parametri in larga misura coincidenti e sotto profili sostanzialmente analoghi, vanno riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia;
che, preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile, per tardività, la costituzione delle parti nel giudizio promosso dal Tribunale di Bari, in quanto effettuata oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall’art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (tra le molte, ordinanza n. 394 del 2001);
che, ancora in linea preliminare, occorre ricordare che il d.lgs. n. 229 del 1999, nel modificare numerose norme del d.lgs. n. 502 del 1992 aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti medici del Ssn, aveva, tra l’altro, disposto, all’art. 15-bis, comma 3, che "sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria";
che, successivamente, l’art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito nella legge 4 aprile 2002, n. 56, ha modificato lo stesso art. 15-bis, comma 3, del d.lgs. n. 502, il quale ora appunto stabilisce che "a far data dal 31 dicembre 2002 sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria";
che la modifica della disposizione sopra richiamata, sopravvenuta a tutte le ordinanze di rimessione, potendo incidere sulle modalità e sulla tipologia dei rapporti di lavoro dei dirigenti medici dipendenti del Ssn, influisce sul complessivo quadro normativo di riferimento considerato dai giudici a quibus e, quindi, impone un nuovo esame della perdurante rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Grosseto, al Tribunale di Piacenza, al Tribunale di Camerino ed al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2002.