ORDINANZA N.373
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Campania riapprovata il 4 gennaio 2000 (Modifica al terzo comma dell’articolo 5 della legge regionale 3 dicembre 1980, n. 75, concernente: "Sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi della legge sull’occupazione giovanile del 1° luglio 1977 [rectius, 1° giugno 1977], n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni"), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 gennaio 2000, depositato in cancelleria il 1° febbraio 2000 e iscritto al n. 4 del registro ricorsi 2000.
Visto l’atto di costituzione della Regione Campania;
udito nell’udienza pubblica del 9 ottobre 2001 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;
udito l’avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 22 gennaio 2000 e depositato il 1° febbraio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Regione Campania nella seduta del 4 gennaio 2000 (Modifica al terzo comma dell’articolo 5 della legge regionale 3 dicembre 1980, n. 75, concernente: "Sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi della legge sull’occupazione giovanile del 1° luglio 1977 [rectius, 1° giugno 1977], n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni"), in relazione all’art. 117 della Costituzione, all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e all’art. 26-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull’occupazione giovanile) [rectius, all’art. 26-septies del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 33 del 1980];
che, secondo quanto si espone nel ricorso, la legge della Regione Campania n. 75 del 1980 ha disposto la progressiva immissione nei ruoli dei giovani assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977 (Provvedimenti per l’occupazione giovanile) e delle norme contenute nella legge n. 33 del 1980, aventi, secondo quanto afferma l’art. 26-septies del decreto-legge n. 663 del 1979, "valore di norme di principio e di indirizzo per le regioni";
che, più specificamente, la citata legge n. 75 del 1980 ha prorogato al 31 dicembre di quell’anno i contratti di formazione e lavoro stipulati in base alle citate leggi n. 285 del 1977 e 33 del 1980, ha istituito la graduatoria unica regionale, le modalità della sua formazione e i requisiti di iscrizione ad essa, e ha stabilito che i giovani collocati in graduatoria in seguito al superamento dell’apposito esame continuassero a svolgere fino all’immissione in ruolo la propria attività conservando un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, beneficiando del trattamento giuridico dei dipendenti non di ruolo dello Stato;
che – prosegue il ricorrente - il 28 luglio 1998 il Consiglio regionale della Campania ha approvato una delibera legislativa che – nell’intento di rendere omogeneo lo status del personale della Regione Campania assunto in base alla legge n. 285 del 1977 a quello dei dipendenti delle altre regioni – ha modificato il terzo comma dell’art. 5 della legge regionale n. 75 del 1980, prevedendo, in favore di tale categoria di soggetti, l’applicazione del trattamento giuridico dei dipendenti "dell’Ente presso il quale prestano servizio dalla data del superamento dell’esame di idoneità", invece di quello dei dipendenti "civili non di ruolo dello Stato" previsto nel testo originario, che riproduceva letteralmente il disposto dell’art. 26-quater del decreto-legge n. 663 del 1979;
che il Governo ha rinviato in data 6 agosto 1998 la delibera al Consiglio regionale, rilevando il contrasto con i principi generali della materia - che non consentirebbero il riconoscimento dell’anzianità giuridica maturata, nè durante il rapporto a tempo determinato, nè durante il rapporto a tempo indeterminato non di ruolo - della disposta estensione del trattamento giuridico sin dalla data di superamento dell’esame di idoneità;
che peraltro il 4 gennaio 2000 il Consiglio regionale della Campania ha riapprovato la legge nel testo rinviato, contro la quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso la questione ora in esame;
che nel ricorso si ricostruiscono, sulla scorta delle pronunce della giurisprudenza amministrativa e costituzionale, i tratti distintivi del rapporto di impiego dei soggetti assunti in base alle leggi n. 285 del 1977 e n. 33 del 1980, rapporto che sarebbe articolato in tre distinti momenti: il primo, di "impiego pubblico a termine", decorrerebbe dall’assunzione fino all’espletamento degli esami di idoneità; il secondo, di "pubblico impiego non di ruolo" a tempo indeterminato, si costituirebbe con l’iscrizione nella graduatoria riservata agli idonei e terminerebbe con l’immissione nei ruoli; il terzo, di "pubblico impiego di ruolo", si costituirebbe appunto con la chiamata in ruolo a copertura delle disponibilità di organico riservate dalla legge;
che, secondo la prospettazione del ricorrente, nessuna disposizione tiene conto, "nel rapporto successivo, dell’anzianità maturata nel precedente o nei precedenti rapporti", opinione questa che sarebbe confortata anche da una decisione del Consiglio di Stato (Ad. Plen., 7 febbraio 1991, n. 1);
che i principi individuati dalla citata decisione del Consiglio di Stato sarebbero, ad avviso del Governo, "manifestamente violati" dalla norma impugnata che, modificando l’art. 5, terzo comma, della legge della Regione Campania n. 75 del 1980, intende riconoscere l’anzianità di servizio sin dall’acquisizione dell’idoneità necessaria per l’iscrizione nella graduatoria, scelta questa che, ad avviso del ricorrente, da un lato non troverebbe giustificazione poichè attualmente le graduatorie in questione sono esaurite, dall’altro non troverebbe legittimazione neppure come tentativo di rimediare alla disparità di trattamento rispetto ad analoghi provvedimenti legislativi adottati da altre regioni, i quali d’altronde sono stati approvati prima della citata sentenza del Consiglio di Stato;
che, con una memoria depositata in data 8 novembre 2000, si é costituita in giudizio la Regione Campania.
Considerato che in via preliminare deve essere rilevata l’inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione Campania, avvenuta dopo la scadenza del termine, di carattere perentorio (sentenza n. 417 del 2000), previsto dall’art. 23, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che, quanto all’atto governativo di rinvio, come risulta dalla narrativa in fatto, esso non indica le norme costituzionali nè quelle statali di principio di cui nel ricorso si lamenta la violazione, limitandosi a dedurre un generico "contrasto con i principi della disciplina generale in materia", con richiamo, altrettanto generico, alla giurisprudenza costituzionale e del Consiglio di Stato;
che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, i motivi di incostituzionalità prospettati nel ricorso devono essere prefigurati, quantomeno nelle loro linee essenziali o in forma sintetica, nell'atto di rinvio, per porre la regione in grado di conoscere i dubbi di costituzionalità sollevati dal Governo, al fine di poterne tenere conto in sede di riesame e di riapprovazione della delibera legislativa rinviata (sentenze n. 569 del 2000 e n. 194 del 1997) e che, inoltre, l'anzidetto contenuto minimo dell'atto di rinvio é necessario, essendo funzionale anche all'esigenza di consentire il controllo della corrispondenza tra il medesimo e il ricorso introduttivo del giudizio (sentenze n. 243 del 1996, n. 233 del 1994);
che pertanto, non rispondendo l'atto di rinvio governativo ai requisiti sopra indicati, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione in esame (ordinanza n. 162 del 1988).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Campania riapprovata il 4 gennaio 2000 (Modifica al terzo comma dell’articolo 5 della legge regionale 3 dicembre 1980, n. 75, concernente: "Sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi della legge sull’occupazione giovanile del 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni"), sollevata, in relazione all’art. 117 della Costituzione, all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e all’art. 26-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2001.