Ordinanza n. 245/2002

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ORDINANZA N. 245

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI                     

- Riccardo CHIEPPA             

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

- Francesco AMIRANTE                   

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c) della legge della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promossi con due ordinanze emesse il 5 giugno 2001 dal Tribunale di Torino iscritte ai nn. 887 e 888 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale di Torino, sezione VIII civile, con due distinte ordinanze, entrambe del 5 giugno 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata - nella parte in cui prevede, tra i requisiti per conseguire l'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica e per conservarne il diritto al godimento, la "non titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune o della zona censuaria in cui é ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili" – si porrebbe in contrasto con l'art.117 della Costituzione, poichè recherebbe disciplina difforme rispetto alla legislazione statale di principio (delibera del CIPE del 13 marzo 1995, attuativa dell'art. 88 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 contenente "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382");

che, secondo il rimettente, la norma denunziata violerebbe altresì l'art. 3 della Costituzione, realizzando un'ingiustificata disparità di trattamento, in ordine all'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, tra chi non abbia la disponibilità di alcun immobile e chi risulti invece titolare di un immobile la cui rendita catastale, pur soddisfacendo i requisiti richiesti dalla disposizione, non attesti alcuna idoneità abitativa per il nucleo familiare del richiedente;

che, infine, la disposizione censurata violerebbe anche l'art. 97 della Costituzione, "in quanto l'adozione, da parte delle amministrazioni, di provvedimenti in attuazione del criterio denunciato si porrebbe in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento ivi previsti".

Considerato che l'identità delle norme impugnate e dei parametri costituzionali evocati rende opportuna la riunione dei giudizi;

che il Tribunale di Torino solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c) della legge della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46, in riferimento, tra gli altri, all'art. 117 della Costituzione sotto il profilo del contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia (art. 88 del d.P.R. 28 luglio 1977, n. 616; delibera del CIPE del 13 marzo 1995);

che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, é entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), il cui art. 3 ha sostituito l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;

che, pertanto, essendo stata modificata una delle norme costituzionali invocate come parametro di giudizio, si impone, come più volte affermato da questa Corte, la restituzione degli atti al giudice a quo, affinchè riesamini i termini della questione alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo (ex plurimis, ordinanze n. 166 del 2002, n.165 del 2002 e n. 117 del 2002).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino, sezione VIII civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2002.