ORDINANZA N.421
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare Ruperto, Presidente
- Massimo Vari
- Riccardo Chieppa
- Gustavo Zagrebelsky
- Valerio Onida
- Carlo Mezzanotte
- Fernanda Contri
- Guido Neppi Modona
- Piero Alberto Capotosti
- Franco Bile
- Giovanni Maria Flick
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 443, comma 3, e 595 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 27 aprile 2001 dalla Corte di appello di Venezia nel procedimento penale a carico di G. F., iscritta al n. 381 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2001, e il 20 febbraio 2001 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento penale a carico di A. A.V., iscritta al n. 383 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 aprile 2001 (r.o. n. 381 del 2001), la Corte di appello di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, "per violazione del principio di ragionevolezza e contrasto con l’art. 111 della Costituzione", degli artt. 443, comma 3, e 595 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono al pubblico ministero di proporre appello, sia in via principale che in via incidentale, avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato;
che, in punto di fatto, l’ordinanza di rimessione si limita a dedurre che la questione di costituzionalità — sollevata in accoglimento di eccezione formulata dal Procuratore generale — assumerebbe carattere pregiudiziale, "avendo il Procuratore generale rilevato che nel caso di specie vi sarebbero gli estremi per un aumento di pena rispetto a quella già irrogata dal giudice di prime cure, aumento il cui eventuale accoglimento sarebbe precluso dai limiti di gravame posti dalle norme sopra richiamate";
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo — dichiarandosi consapevole del fatto che questa Corte ha ritenuto in precedenza infondati analoghi dubbi di costituzionalità con sentenze n. 363 del 1991 e n. 98 del 1994 — rileva, tuttavia, come tali pronunce si inserissero in un quadro normativo assai diverso dall’attuale;
che, sul piano costituzionale, é stata solennemente affermata, difatti, nel nuovo testo dell’art. 111 Cost., la parità tra la parte pubblica e quella privata; mentre, a livello di legge ordinaria, é stata esclusa, con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, ogni possibilità per il pubblico ministero di interloquire sulla scelta del giudizio abbreviato;
che, a fronte di tali modifiche, la perdurante limitazione della facoltà di appello del rappresentante dell’accusa risulterebbe palesemente irragionevole, e comunque non in sintonia con il principio della posizione paritetica delle parti, non essendovi motivo per precludere al pubblico ministero il diritto di partecipare in condizioni di parità con la difesa al giudizio di appello avverso la condanna, in una situazione nella quale egli deve limitarsi a prendere atto della scelta del rito alternativo da parte dell’imputato;
che nel giudizio di costituzionalità é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in via principale, che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, non risultando che il pubblico ministero abbia proposto appello nel giudizio a quo; e, in subordine, che essa sia dichiarata infondata, non potendo la garanzia costituzionale della parità fra accusa e difesa appiattire radicalmente le rispettive posizioni, vincolate come sono alla tutela dei diversi interessi di cui le parti sono portatrici;
che con ordinanza emessa il 20 febbraio 2001 (r.o. n. 383 del 2001) la Corte di appello di Torino ha sollevato, in riferimento all’art. 111, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., "nella parte in cui non prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello anche avverso le sentenze di condanna pronunciate dal giudice dell’udienza preliminare in sede di giudizio abbreviato";
che il giudice a quo premette, in punto di fatto, di essere investito dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna emessa nei confronti degli imputati, a seguito di giudizio abbreviato, per il delitto di importazione ed illecita detenzione di una ingente quantità di sostanza stupefacente (artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309): appello con il quale il rappresentante dell’accusa, nella consapevolezza delle limitazioni previste dall’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., ha chiesto, in via preliminare, che il giudice del gravame sollevi questione di legittimità costituzionale di tale norma; e, nel merito, l’esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., riconosciuta in prime cure, nonchè della prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante contestata, con conseguente irrogazione di una pena maggiore;
che, ad avviso del rimettente, la non appellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di condanna, sancita dalla norma impugnata — giustificabile allorchè all’organo dell’accusa era attribuito il potere di permettere o meno lo svolgimento del processo con il rito speciale — non lo sarebbe più nel momento in cui l’accesso a tale rito viene demandato all’esclusiva, unilaterale ed insindacabile scelta dell’imputato;
che, infatti, proprio l’originaria insindacabilità del dissenso del pubblico ministero ed il conseguente rischio della sua arbitrarietà avevano indotto questa Corte ad introdurre, con la sentenza n. 81 del 1991, l’obbligo di motivazione del dissenso ed il successivo controllo del giudice sulla fondatezza di tale motivazione: sicchè, se a suo tempo era stato ritenuto incompatibile con la Carta costituzionale l’arbitrio del pubblico ministero nel negare il consenso, non potrebbe ora non esigersi analogo trattamento per la posizione dell’imputato;
che, d’altro canto, le considerazioni sulla base delle quali questa Corte aveva in precedenza ritenuto infondata — segnatamente con la sentenza n. 393 (recte: 363) del 1991 — la questione di costituzionalità oggi sollevata dovrebbero ritenersi non più attuali;
che, in particolare, non potrebbe più essere utilmente invocata la finalità di conseguire una rapida definizione del processo grazie alla semplicità del rito, posto che all’imputato é ormai accordata la facoltà di chiedere non soltanto un’integrazione probatoria (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.), ma anche lo svolgimento del giudizio in udienza pubblica (art. 441, comma 3, cod. proc. pen.);
che, in sostanza, nell’attuale disciplina del giudizio abbreviato sarebbero stati elisi tutti i "sacrifici" — accettazione, senza possibilità di integrazione istruttoria, del valore pienamente probatorio degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari; rinuncia alla garanzia del pubblico dibattimento; limiti all’appello originariamente previsti dall’art. 441, commi 1 e 2, cod. proc. pen., rispetto alle ipotesi di condanna a pena sostitutiva o a pena pecuniaria — che giustificavano, per l’imputato, il trattamento premiale consistente nella riduzione di un terzo della pena: donde l’irragionevolezza delle perduranti limitazioni alle facoltà del pubblico ministero, e in particolare di quella che qui interessa;
che nel giudizio di costituzionalità é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata sulla base delle medesime considerazioni svolte in rapporto alla questione r.o. n. 381 del 2001.
Considerato che i giudizi di costituzionalità promossi dalle due ordinanze in esame hanno ad oggetto analoghe questioni, onde gli stessi possono venir riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia;
che nell’ordinanza di rimessione della Corte di appello di Venezia risulta omessa l’esposizione, sia pur sommaria, dei fatti di causa e, in particolare, non viene univocamente specificato se, nel caso concreto, il pubblico ministero abbia proposto appello avverso la sentenza emessa in prime cure e di quale tipo (principale o incidentale): indicazioni, queste, indispensabili ai fini della verifica della rilevanza del quesito di costituzionalità nel giudizio a quo;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
che, quanto al dubbio di costituzionalità sollevato dalla Corte di appello di Torino, va osservato come l’attuale secondo comma dell’art. 111 Cost., inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 — nel conferire veste autonoma ad un principio, quale quello di parità delle parti, pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali — non abbia inciso sulla validità dell’affermazione, cui si é costantemente ispirata in precedenza la giurisprudenza di questa Corte, in forza della quale il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l’identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell’imputato: infatti una disparità di trattamento può risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia (cfr., ex plurimis, sentenze n. 98 e n. 324 del 1994, n. 432 del 1992, n. 363 del 1991; ordinanza n. 426 del 1998);
che, in tale ottica, questa Corte ha già escluso – proprio in riferimento alla nuova disciplina del giudizio abbreviato introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 – che il mancato riconoscimento al pubblico ministero di un potere di iniziativa probatoria, analogo a quello attribuito dall’art. 438, comma 5, cod. proc. pen. all’imputato che abbia presentato la richiesta del rito alternativo, violi il nuovo parametro costituzionale: e ciò in quanto si tratta di asimmetria ragionevolmente giustificata dalla diversa posizione in cui vengono a trovarsi i due soggetti processuali nell’ambito del giudizio abbreviato, tenuto conto del ruolo svolto dal pubblico ministero nelle indagini preliminari, sulla base delle cui risultanze l’imputato consente di essere giudicato (cfr. sentenza n. 115 del 2001);
che, a sua volta – nella cornice di un sistema nel quale il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale e il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all’esercizio dell’azione penale (cfr. sentenza n. 280 del 1995; ordinanza n. 426 del 1998) – la preclusione dell’appello della parte pubblica avverso le sentenze di condanna (quando non vi sia stata modifica del titolo del reato), oggetto dell’odierno scrutinio di costituzionalità, continua a trovare giustificazione – come per il passato (cfr. sentenze n. 98 del 1994 e n. 363 del 1991; ordinanze n. 305 del 1992 e n. 373 del 1991) – nell’obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta: rito che – sia pure, oggi, per scelta esclusiva dell’imputato – implica una decisione fondata, in primis, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio;
che, infatti – come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare – anche dopo le modifiche introdotte dalla citata legge n. 479 del 1999, sulle quali il giudice rimettente richiama l’attenzione, il minor dispendio di tempo e di energie processuali, rispetto all’ordinario giudizio dibattimentale, resta un carattere essenziale del giudizio abbreviato (cfr. sentenza n. 115 del 2001);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 443, comma 3, e 595 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento al "principio di ragionevolezza" e all’art. 111 della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia con l’ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 443, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all’art. 111 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2001.