Ordinanza n. 401/2001

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ORDINANZA N.401

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI         

- Riccardo CHIEPPA             

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                                

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Franco BILE                                     

- Giovanni Maria FLICK        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 63, commi 1 e 4, e 69, comma 1, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 2000 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra la Vigilanza Antincendio Boschivo e il Comune di Firenze, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, con ordinanza emessa il 12 giugno 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 4, "in combinato disposto con il primo comma e con l'art. 69, primo comma", del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657), nella parte in cui, rendendo applicabile la procedura per la riscossione coattiva delle imposte dirette di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, "e in particolare gli artt. 53 e 54 di detto decreto, non consente all'esecutato di proporre opposizione all'esecuzione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, allorchè il soggetto passivo ne contesti l'esistenza e/o l'ammontare";

che il giudice rimettente é investito di due giudizi riuniti aventi ad oggetto altrettante opposizioni alla riscossione coattiva di cartelle esattoriali relative al pagamento di canoni per la concessione in uso di beni demaniali;

che in tali giudizi, a suo avviso, troverebbe applicazione la disciplina prevista dal d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, trattandosi di opposizioni proposte prima dell'entrata in vigore di tale decreto, "che non é applicabile alla fattispecie, ex art. 5 del codice di procedura civile";

che le norme impugnate, escludendo la proponibilità dell'opposizione all'esecuzione, determinerebbero una disparità di trattamento, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, tra coloro che, in quanto tenuti al pagamento di canoni per la locazione di beni demaniali, sono assoggettati al sistema di riscossione esattoriale ed i soggetti passivi dell'esazione di altri crediti non aventi natura tributaria, che invece sono sottratti a tale disciplina e godono di una tutela giurisdizionale piena;

che tale limitazione della tutela giurisdizionale sarebbe inoltre, secondo il giudice a quo, irragionevole, in quanto il fondamento della disciplina contenuta nel d.P.R. n. 602 del 1973, costituito dal preminente interesse dello Stato a riscuotere le entrate necessarie per lo svolgimento regolare delle proprie funzioni, non sussiste in riferimento alla riscossione di crediti non aventi natura tributaria, con conseguente ingiustificato sacrificio del soggetto passivo;

che nel giudizio dinanzi alla Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto gli artt. 63, commi 1 e 4, e 69, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1988, nella parte in cui, per la disciplina della riscossione coattiva dei canoni per l'utilizzazione dei beni del demanio pubblico, rinviano alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 602 del 1973, ed in particolare agli artt. 53 e 54 di detto decreto, che non consentono al debitore di proporre opposizione all'esecuzione;

che, in epoca anteriore alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, é entrato in vigore il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il quale, nel procedere al riordino del servizio nazionale della riscossione, all'art. 68 ha disposto l'abrogazione del d.P.R. n. 43 del 1988;

che il giudice rimettente non specifica affatto le ragioni per le quali ritiene che, nella fattispecie sottoposta al suo esame, la predetta abrogazione non inciderebbe sull'operatività del rinvio alla disciplina della riscossione coattiva delle imposte dirette, contenuto nelle disposizioni impugnate, ma si sofferma unicamente sull'inapplicabilità delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 46 del 1999 al testo originario degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973;

che tale omissione si traduce in una carenza della motivazione in ordine alla perdurante applicabilità delle norme impugnate, in quanto, conformemente ad un criterio logico e temporale di applicazione costantemente adottato dalla Corte in riferimento ad analoghe questioni, é proprio sulla norma di rinvio che si incentra il dubbio di costituzionalità in fattispecie come quella in esame, la cui disciplina é assicurata mediante l'estensione dell'ambito applicativo di disposizioni originariamente dettate in riferimento ad altra materia (cfr. sentenze n. 26 del 1998, n. 239 del 1997, ordinanza n. 359 del 1997);

che la carenza di indicazioni relativamente all'applicabilità delle norme impugnate comporta un difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, che va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. ex plurimis, ordinanze n. 239 del 2001, n. 590 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 63, commi 1 e 4, e 69, comma 1, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2001.