Ordinanza n. 385/2001

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ORDINANZA N.385

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI                     

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 1, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell’articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), promossi con n. 11 ordinanze emesse il 19 dicembre 2000 (n. 4 ordinanze) e il 21 dicembre 2000 (n. 7 ordinanze) dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte dal n. 158 al n. 161; e dal n. 197 al n. 203 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 e n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con quattro ordinanze in data 19 dicembre 2000 (r.o. da n. 158 a n. 161 del 2001) e con sette ordinanze in data 21 dicembre 2000 (r.o. da n. 197 a n. 203 del 2001), tutte di analogo contenuto, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’articolo 13, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevede che la durata del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea ed assistenza sia stabilita con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria;

che, con le stesse ordinanze, il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale anche dell’art. 14, comma 3, del medesimo decreto legislativo e dell’art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), "nella parte in cui non prevedono l’obbligo del questore di dare avviso al difensore, di fiducia o di ufficio, fin dall’adozione del provvedimento amministrativo di trattenimento o, quantomeno, dal momento della comunicazione al giudice dell’inizio della misura";

che, quanto alla prima questione, i remittenti rilevano che le disposizioni censurate, che prevedono la convalida del trattenimento, stabilendo che essa "comporta" la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni, contrasterebbero con l’art. 13, secondo comma, della Costituzione, in quanto non consentirebbero al giudice della convalida di determinare "il tempo strettamente necessario" per il compimento delle attività indicate al comma 1 del medesimo art. 14 (soccorso allo straniero; accertamenti sulla sua identità o nazionalità; acquisizione di documenti per il viaggio; reperimento del vettore) e affiderebbero all’autorità amministrativa la scelta del momento in cui é possibile eseguire l’espulsione, rimettendo al questore la concreta determinazione della durata del trattenimento;

che, in relazione alla seconda questione di legittimità costituzionale, i remittenti osservano che l’art. 14, comma 3, del testo unico sull’immigrazione e l’art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999, nella parte in cui omettono di imporre al questore, contestualmente alla trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice della convalida, di provvedere ad informare dell’inizio del trattenimento il difensore di fiducia, eventualmente nominato dallo straniero, o quello di ufficio, desumibile dagli appositi elenchi, sarebbero in contrasto con l’art. 24 della Costituzione, in quanto la non tempestività dell’avviso al difensore menomerebbe le possibilità di difesa della persona trattenuta;

che in tutti giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.

Considerato che le ordinanze propongono le medesime questioni e i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che la prima delle questioni sollevate, che investe l’ articolo 14, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede che la durata del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea ed assistenza sia stabilita con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, é stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 105 del 2001;

che i remittenti non adducono argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati, tali da indurre questa Corte ad un diverso orientamento;

che la seconda questione riguarda l’art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e l’art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999, dei quali i remittenti denunciano il contrasto con l’art. 24 della Costituzione, poichè, non prevedendo l’obbligo per il questore di dare avviso al difensore dello straniero fin dall’adozione del provvedimento di trattenimento o, quantomeno, dal momento della successiva comunicazione al giudice dell’inizio di tale misura, impedirebbero alla persona trattenuta di approntare una adeguata difesa;

che la censura rivolta nei confronti dell’art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999 é inammissibile, trattandosi di disposizione contenuta in un atto privo del requisito della forza di legge;

che, in riferimento alla questione sollevata sull’art. 14, comma 3, per violazione dell’art. 24 Cost., va rilevato che correttamente i remittenti ritengono obbligatoria la presenza del difensore nel procedimento di convalida del trattenimento;

che, in base al costante insegnamento di questa Corte, il legislatore può regolare i diversi procedimenti giurisdizionali secondo scelte discrezionali e modulare sulle caratteristiche del tipo di procedimento prescelto l’esercizio del diritto di difesa, purchè non ne venga intaccato il nucleo irriducibile (v. ex plurimis sentenze n. 119 del 1995; n. 220 del 1994; n. 543 e n. 351 del 1989; e n. 202 del 1975);

che nella presente fattispecie, pur in un contesto procedimentale ispirato ad esigenze di celerità, semplicità ed immediatezza, l’effettività di tale diritto non viene compromessa, potendo comunque lo straniero, fin dall’inizio del trattenimento nel centro, ricevere visitatori provenienti dall’esterno e in particolare il difensore che abbia eventualmente scelto ed essendogli altresì garantita libertà di corrispondenza, anche telefonica (art. 21, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 394 del 1999);

che nella ipotesi in cui lo straniero trattenuto non abbia già provveduto alla scelta di un difensore, questo gli viene nominato d’ufficio dal giudice della convalida, lo stesso difensore deve essere presente all’udienza e può acquisire al più tardi in quella sede ogni elemento di conoscenza utile alla difesa;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento all’articolo 13, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 3, del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all’articolo 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;

3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevata, in riferimento all’articolo 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2001.