Sentenza n. 351 del 1989

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SENTENZA N.351

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA,Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi quinto e sesto, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1988 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile promosso da Cannizzo Luigi ed altra nei confronti di Cannizzo Giampaolo ed altri; iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

 

Considerato in diritto

 

1.-La Corte d'appello di Torino - sezione per i minorenni ritiene contrastante col diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, l'art. 10, quinto e sesto comma, nella parte in cui non prevede la facoltà dei genitori (o del tutore) di farsi assistere da un difensore nella prima fase della procedura per la dichiarazione di adottabilità del minore, nonché l'obbligo del giudice di avvisarli di tale facoltà.

L'eccezione di inammissibilità, preliminarmente opposta dall'Avvocatura dello Stato, sul riflesso che il giudice remittente <non ha minimamente spiegato sotto quale profilo sarebbe rilevante la sollevata questione>, non può essere condivisa. E' vero che, in caso di accoglimento della questione, la mancata assistenza del difensore non configurerebbe per se sola un vizio in procedendo, posto che tale assistenza e prospettata come facoltativa, non obbligatoria. Ma l'art. 10 della legge n. 184 del 1983 é stato impugnato anche in quanto non prevede l'obbligo del giudice di rendere edotti i genitori della possibilità di farsi assistere da un difensore. Sotto quest'altro profilo l'accoglimento della questione farebbe emergere un vizio procedurale del provvedimento dichiarativo dello stato di adottabilità.

Tanto basta per reputare soddisfatta la condizione di ammissibilità di cui all'art. 23, secondo comma, della legge n. 83 del 1953, mentre non occorre che l'ordinanza di rimessione specifichi il tipo di incidenza del vizio ipotizzato sulla decisione del gravame.

2. - La questione non é fondata.

La mancata previsione dell'assistenza di un difensore non significa divieto ai genitori (o al tutore) di avvalersene, ma soltanto che essa non e obbligatoria. Come questa Corte ha affermato nella sentenza n. 202 del 1975, <é nel sistema, anche a proposito dei procedimenti speciali, che la parte si possa far rappresentare o almeno assistere da un difensore. Onde, in mancanza di una norma che vieti codesta assistenza, si deve ritenere che la stessa sia implicitamente ammessa e consentita>.

D'altro lato, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, le sentenze n. 29 del 1962, n. 190 del 1970 e n. 150 del 1972), il diritto di difesa non si identifica sempre con la necessità della materiale assistenza del difensore. In ragione delle speciali caratteristiche del singolo atto o procedimento preso in considerazione, il diritto di difesa deve ritenersi sufficientemente garantito anche da norme che, come quella in esame, consentono alla parte la possibilità di tutelare in giudizio le proprie ragioni facendosi assistere da un difensore, senza rendere obbligatoria tale assistenza.

3. -Interpretata nel senso di non precludere ai genitori del minore la facoltà di farsi assistere da un difensore, la disposizione denunciata, ad avviso del giudice a quo, violerebbe pur sempre il diritto di difesa in quanto non prevede l'obbligo di avvertire i genitori della detta facoltà.

A parte il rilievo che l'ordinanza di rimessione non precisa in quale momento e con quali modalità siffatto obbligo di avviso dovrebbe essere adempiuto (se nell'atto con cui si comunica ai genitori la data fissata per l'udienza oppure oralmente in udienza qualora si presentino privi di difensore), la questione comunque, anche sotto questo profilo, non e fondata.

E' certo opportuno che i genitori del minore, chiamati a comparire per essere sentiti dal giudice nella fase preliminare del procedimento di adottabilità, siano avvisati della possibilità di farsi assistere da un difensore. Ma il diritto di difesa non comporta l'obbligo del giudice di indicare alle parti possibilità o opportunità processuali di cui possono avvalersi secondo legge.

Là dove un obbligo del genere é previsto, come nell'art. 421, primo comma, cod. proc. civ., si tratta di norme determinate da peculiari caratteristiche o speciali esigenze (per esempio, di speditezza) del procedimento, fuori dalla portata dell'art. 24 della Costituzione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto e sesto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino - Sezione per i minorenni.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/06/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 22/06/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE