Ordinanza n. 347/2001

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ORDINANZA N.347

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt 4, comma 1, 5, comma 1, e 8, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 38 del 1999, riapprovata il 28 settembre 1999, recante "Norme in materia di impianto e reimpianto di superfici vitate", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 15 ottobre 1999, depositato in Cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2001 il Giudice relatore Massimo Vari;

uditi l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.

Ritenuto che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, 5, comma 1, e 8, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 38 del 1999, riapprovata, con la maggioranza assoluta di cui all’art. 127, quarto comma, della Costituzione, dal Consiglio regionale nella seduta del 28 settembre 1999 (e trasmessa al Commissario di Governo il 1° ottobre 1999), recante "Norme in materia di impianto e reimpianto di superfici vitate";

che le disposizioni della legge regionale sono denunciate in ragione del ritenuto contrasto con la normativa statale in materia (art. 4, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito dalla legge n. 460 del 1987) e con quella comunitaria (contenuta nel regolamento CEE 16 marzo 1987, n. 822 e successive modificazioni, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ora sostituito dal regolamento CE del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493);

che il ricorrente, richiamate le sentenze della Corte costituzionale nn. 284 del 1989, 85 del 1996 e 155 del 1999, concernenti la competenza normativa primaria dello Stato per le misure indispensabili al fine di garantire uniformità e disciplina sull’intero territorio nazionale, osserva che gli artt. 4, comma 1, 5, comma 1 e 8, comma 1, della citata deliberazione legislativa della Regione Toscana ¾ nel dettare sanzioni per gli impianti e i reimpianti abusivi, per i reimpianti effettuati senza previa notificazione dell’estirpazione del vecchio impianto e per i procedimenti relativi a violazioni accertate prima dell’entrata in vigore della legge regionale ¾ non contemplano la sanzione dell’estirpazione del vigneto impiantato (o reimpiantato) abusivamente, ponendosi così in contrasto con la normativa statale in materia, che, invece, prevede tale ulteriore sanzione a carico del trasgressore e, al tempo stesso, con la normativa comunitaria a monte di detta normativa statale;

che la Regione Toscana, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto, con memoria del 28 ottobre 1999, che il ricorso sia dichiarato improcedibile, inammissibile e, comunque, infondato nel merito;

che, con memoria, depositata il 7 settembre 2001, la stessa Regione ha fatto presente che, successivamente alla proposizione del ricorso e "tenuto anche conto" del regolamento comunitario n. 1493 del 1999 (sostitutivo del regolamento n. 822 del 1987), é intervenuta la legge regionale 20 marzo 2000, n. 27, recante una nuova normativa che integralmente sostituisce e modifica gli articoli della deliberazione legislativa n. 39 del 1999, contestati dal Governo;

che la resistente rileva, altresì, che detta legge regionale, regolarmente controllata dal Governo senza rilievi, prevede, ora, la sanzione dell’estirpazione dei vigneti per tutte le infrazioni amministrative, con radicale mutamento del sistema sanzionatorio (artt. 4 e seguenti), rielaborato in conformità delle disposizioni introdotte dal regolamento comunitario;

che, sulla base di tali premesse, la Regione, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (ex plurimis sentenza n. 154 del 1990), ritiene che sia cessata la materia del contendere;

che, nel corso dell'udienza pubblica, anche il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso per l'intervenuta cessazione della materia del contendere, purchè non venga dato ulteriore seguito all’iter procedimentale della deliberazione regionale legislativa impugnata e che a siffatta richiesta ha aderito la difesa della Regione Toscana.

Considerato che quanto sopra evidenziato integra un mutamento del quadro normativo, attinente alle disposizioni regionali oggetto di censura da parte del Governo, tale da incidere radicalmente sui termini della sollevata questione, sì da far venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronunzia della Corte (vedi, sentenza n. 84 del 1988);

che, in siffatta situazione, é d’uopo, pertanto, concludere, conformemente alla giurisprudenza costituzionale, e come del resto sostenuto dalle stesse parti del presente giudizio, che sia venuta meno la materia del contendere, restando, ovviamente, esclusa la possibilità di conferire efficacia alle disposizioni impugnate attraverso la promulgazione della legge regionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, 5, comma 1, e 8, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 38 del 1999, riapprovata, con la maggioranza assoluta di cui all’art. 127, quarto comma, della Costituzione, dal Consiglio regionale nella seduta del 28 settembre 1999, recante "Norme in materia di impianto e reimpianto di superfici vitate", proposta con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2001.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2001.