SENTENZA N. 155
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 21 aprile 1997 e depositato in Cancelleria il 24 successivo, per conflitto di attribuzione sorto in relazione agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emesso il 29 gennaio 1997, recante: "Disposizioni per il trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d.", ed iscritto al n. 14 del registro conflitti 1997.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;
uditi gli avvocati Francesco Castaldi e Francesco Torre per la Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Il Presidente della Regione Siciliana, con ricorso notificato il 21 aprile 1997 e depositato il 24 aprile 1997, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli artt. 2 e 3 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 29 gennaio 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, serie generale, del 20 febbraio 1997), recante "Disposizioni per il trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d." (vini di qualità prodotti in regioni determinate).
Il decreto impugnato, emanato in esecuzione del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nell'abrogare il precedente decreto ministeriale n. 469 del 12 ottobre 1988 (Disciplina del trasferimento del diritto di reimpianto, in regime di blocco di nuovi impianti di vite), i cui articoli 1, 3, in parte, e 5 erano stati annullati con sentenza di questa Corte n. 284 del 1989, stabilisce, all'art. 2, che l'acquirente di un diritto di reimpianto, conformemente all'art. 7 del citato regolamento comunitario, possa esercitarlo su superfici idonee alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate previo parere favorevole da parte della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio andrà ad essere esercitato il diritto stesso, e, all'art. 3, che le Regioni e le Province autonome stabiliscono le procedure tecnico-amministrative attraverso le quali il diritto di reimpianto può essere trasferito.
Il Presidente della Regione Siciliana ritiene che tali disposizioni del decreto invadano la competenza legislativa esclusiva e amministrativa della Regione in materia di agricoltura, prevista dagli artt. 14, lettera a), e 20 dello statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione approvate con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789 (Esercizio nella Regione Siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste), modificato con d.P.R. 24 marzo 1981, n. 218, e che violino gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Espone il Presidente della Regione che il regolamento CEE n. 822/87 ha introdotto il blocco dei nuovi impianti di viti fino al 31 agosto 1990 (termine prorogato al 31 agosto 1998 dal regolamento n. 1592/96 e poi al 31 agosto 2000 dal regolamento n. 1627/98), prevedendo, però, all'art. 7, il diritto di reimpianto a determinate condizioni; tra l'altro, tale diritto può essere parzialmente o totalmente trasferito, alle condizioni fissate dallo Stato membro interessato, verso superfici destinate alla produzione di vini di qualità in un'altra azienda.
Gli artt. 2 e 3 del decreto impugnato, non richiedendo, nel caso di trasferimento del diritto di reimpianto da zone di una Regione verso zone di un'altra Regione, l'assenso della Regione di provenienza, bensì solo quello della Regione ricevente, colpirebbero le potenzialità produttive dei territori siciliani, contraddistinti, per ragioni di crisi economica, da una più forte tendenza dei produttori al trasferimento del diritto; le disposizioni del decreto ministeriale priverebbero di fatto la Regione del potere di controllo sull'attuazione della propria politica vitivinicola, invadendone la sfera di competenza costituzionalmente garantita in materia.
Le disposizioni impugnate violerebbero anche, sempre ad avviso del Presidente della Regione Siciliana, gli artt. 3 e 97 della Costituzione, essendo irragionevoli e lesive dell'interesse della Regione alla crescita della produzione di vini di qualità; esse si mostrerebbero altresì carenti di equilibrato bilanciamento tra l'interesse pubblico della Regione ricevente e quello della Regione di provenienza del diritto di reimpianto, la quale ultima vedrebbe pregiudicata una razionale attività amministrativa.
2. ¾ Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con una memoria depositata in prossimità dell'udienza, motiva la richiesta che sia dichiarata l'infondatezza del ricorso della Regione Siciliana.
L'Avvocatura rileva preliminarmente che il decreto impugnato é stato approvato all'unanimità dalle Regioni, prima della sua emanazione, nella riunione del Comitato tecnico dell'agricoltura in data 17 dicembre 1996, e che la Regione Siciliana ha richiesto ed ottenuto (con il d.m. 24 febbraio 1997: Applicazione del regolamento CEE n. 1442/88, relativo alla concessione di premi per l'estirpazione dei vigneti, nella Regione Sicilia) l'applicazione nell'isola del regolamento CEE n. 1595/96, che modifica il regolamento CEE n. 1442/88 relativo alla concessione di premi per l'abbandono definitivo di superfici viticole, cioé per l'estirpazione di vigneti senza l'insorgenza di alcun diritto di reimpianto.
Il decreto impugnato, prosegue l'Avvocatura, si limiterebbe a disciplinare il trasferimento del diritto di reimpianto verso superfici destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate nel ristretto ambito consentito dalla normativa comunitaria.
Ricordando la sentenza n. 284 del 1989 di questa Corte, l'Avvocatura rileva ancora che l'art. 2 del decreto ministeriale riproduce nella sostanza l'ultima parte dell'art. 3 del d.m. n. 469 del 12 ottobre 1988, che la Corte avrebbe esplicitamente fatta salva, se pur per profili diversi.
La soluzione accolta dal decreto impugnato, conclude l'Avvocatura, apparirebbe ragionevole perchè, mentre non potrebbe impedirsi ad alcuno di estirpare i propri vigneti, ben potrebbe subordinarsi il reimpianto al parere della Regione ricevente, la quale potrebbe legittimamente voler programmare ed eventualmente limitare la produzione vinicola.
Considerato in diritto
1. - Il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana chiama questa Corte a decidere se gli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 29 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, serie generale, del 20 febbraio 1997, recante "Disposizioni per il trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d." (vini di qualità prodotti in regioni determinate), ledano le attribuzioni regionali in materia di agricoltura e foreste, quali risultano fissate dagli articoli 14, lettera a), e 20 dello statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, violando altresì gli articoli 3 e 97 della Costituzione.
L'art. 2 del decreto ministeriale stabilisce che l'acquirente di un diritto di reimpianto possa esercitarlo su superfici idonee alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate previo parere favorevole della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio tale superficie é situata, e viene censurato in quanto non prevede l'assenso della Regione dal cui territorio le viti vengono estirpate. L'art. 3 stabilisce che le Regioni e le Province autonome adottino le procedure tecnico-amministrative attraverso le quali il diritto di reimpianto può essere trasferito a norma dell'art. 7 del regolamento CEE del 16 marzo 1987, n. 822, e in relazione ad esso la ricorrente si duole che, in base a un'interpretazione strettamente testuale, resterebbe precluso alla Regione regolare l'estirpazione delle viti e subordinare al proprio assenso il trasferimento del diritto di reimpianto in altre Regioni.
2. - Il ricorso é inammissibile in quanto l'atto impugnato, per i profili specificamente censurati, non tocca le attribuzioni rivendicate nel presente giudizio dalla Regione Siciliana ed é pertanto privo del carattere di lesività.
La ricorrente censura il decreto ministeriale solo in relazione al contenuto precettivo degli artt. 2 e 3, dal quale deriverebbe l'illegittima compressione delle sue attribuzioni.
Ebbene, quanto all'art. 2, il decreto del Ministro delle risorse agricole riguarda la disciplina del reimpianto nelle zone idonee alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate e prevede che l'esercizio dell'asserito diritto postula il parere favorevole delle Regioni o delle Province autonome di destinazione, ma nulla dice in ordine alle facoltà e ai poteri delle Regioni o delle Province autonome dalle quali le viti vengono estirpate.
Nè può essere condivisa la tesi secondo la quale il successivo art. 3 del decreto, nella parte in cui prevede che le Regioni o le Province autonome stabiliscono le procedure tecnico-amministrative attraverso le quali l'asserito diritto di reimpianto può essere trasferito a norma dell'art. 7 del regolamento CEE n. 822/87, debba essere letto nel senso che ad esse sia inibito l'esercizio di competenze legislative e amministrative loro spettanti.
Alla luce della sentenza n. 284 del 1989 di questa Corte, con la quale é stato parzialmente annullato il decreto ministeriale n. 469 del 12 ottobre 1988, poi abrogato per intero dall'art. 5 del decreto impugnato, deve escludersi che un intervento statale, se pure in ipotesi preordinato alla tutela di interessi nazionali non frazionabili, possa essere rivolto a comprimere le competenze degli enti dotati di autonomia costituzionalmente garantita senza l'osservanza delle forme prescritte. Sicchè, se ed in quanto, in assenza di una legge nazionale che disciplini in Italia la facoltà attribuita agli Stati membri dall'art. 7, paragrafo 2, del citato regolamento CEE, alle Regioni e alle Province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, spettasse il potere di dettare una propria disciplina del reimpianto, non sarebbe certo il tenore dell'art. 3 del decreto ministeriale a poter costituire per esse un ostacolo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 29 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, serie generale, del 20 febbraio 1997, recante "Disposizioni per il trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici destinate alla produzione v.q.p.r.d.", sollevato, in riferimento agli artt. 14, lettera a), e 20 dello statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione, nonchè agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.
Renato GRANATA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, redattore
Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.