ORDINANZA N.331
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sostitutivo del comma 6 dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1996 dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra Augusto Cartisano e il Comune di Reggio Calabria, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza emessa in data 17 maggio 1996, pervenuta alla Corte costituzionale l’8 gennaio 2001 (r.o. n. 43 del 2001), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sostitutivo del comma 6 dell’art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, che, regolando la misura del risarcimento del danno per l’occupazione illegittima dei fondi privati, impone l’adozione del criterio già dettato per il calcolo dell’indennità di espropriazione;
che, ad avviso del Collegio rimettente, tale disposizione determinerebbe, in primo luogo, una violazione del principio di uguaglianza, equiparando gli effetti economici della perdita del bene per fatto illecito a quelli dell’espropriazione secundum legem; inoltre, regolando le conseguenze economiche del fatto illecito di occupazione appropriativa sul modello dell’indennizzo, vanificherebbe la limitazione costituzionale del potere di esproprio della pubblica amministrazione ai soli casi previsti dalla legge, senza che tale ipotesi ablativa sia legislativamente configurata.
Considerato che la disposizione é già stata dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua con la sentenza n. 369 del 1996, e identiche questioni, successivamente pervenute all’esame della Corte, sono state dichiarate manifestamente inammissibili (ordinanze numeri 413 e 434 del 1996; numero 105 del 1997; numero 209 del 1998);
che ciò comporta la manifesta inammissibilità della odierna questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sostitutivo del comma 6 dell’art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 27 settembre 2001.