Ordinanza n. 434 del 1996

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ORDINANZA N. 434

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Dott. Renato GRANATA, Presidente

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

-     Avv. Fernanda CONTRI

-     Prof. Guido NEPPI MODONA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 6 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 14 maggio 1996 dalla Corte d'Appello de L'Aquila, il 14 febbraio 1996 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Brescia, il 20 febbraio 1996 dalla Corte d'Appello di Milano, il 14 maggio 1996 dal Tribunale di Lamezia Terme, il 2 maggio 1996 dal Tribunale di Savona ed il 20 maggio 1996 dal Tribunale di Frosinone, rispettivamente iscritte ai nn. 1100, 1115, 1116, 1146, 1175, 1197 e 1200 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 42, 43 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di costituzione della curatela di Arena Alessandro, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il Giudice relatore Renato Granata.

RITENUTO che nel corso di sette giudizi per risarcimento danni da illegittima occupazione acquisitiva di fondi di proprietà privata interessati dalla realizzazione di opere pubbliche, le Corti di appello de L'Aquila e di Milano ed i Tribunali di Brescia, Lamezia Terme, Savona e Frosinone hanno sollevato - in riferimento complessivamente agli artt. 3, 24, secondo comma, 42 e 97 della Costituzione - questione incidentale di legittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui detta norma estende al "risarcimento del danno" (conseguente alla perdita del suolo illegittimamente occupato, con effetto appropriativo, dalla pubblica amministrazione) i medesimi criteri da essa stabiliti per la determinazione dell'indennizzo espropriativo;

che nei giudizi relativi alle ordinanze della Corte d'appello de L'Aquila e del Tribunale di Brescia è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

che nel procedimento relativo all'ordinanza del Tribunale di Savona vi è stata anche costituzione della parte privata.

CONSIDERATO che le ordinanze di rimessione prospettano identiche questioni, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di questa Corte, e dichiarata illegittima, in parte qua, con sentenza n. 369 del 2 novembre 1996;

che ciò comporta la manifesta inammissibilità di tutte le odierne questioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevate con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Renato GRANATA, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1996.