ORDINANZA N.209
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall’art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 24 aprile 1996 dal Tribunale di Latina, il 27 novembre 1996 dal Tribunale di Pordenone, il 16 febbraio 1996 dal Tribunale di Taranto ed il 9 gennaio 1996 dal Tribunale di Reggio Calabria, rispettivamente iscritte ai nn. 243, 385, 409 e 895 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica, n. 20, 27 e 28, prima serie speciale, dell’anno 1997 e n. 2, prima serie speciale, dell’anno 1998.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni da illegittima occupazione acquisitiva di un terreno di proprietà privata, il Tribunale di Latina, con ordinanza emessa in data 24 aprile 1996, pervenuta alla Corte costituzionale il 15 aprile 1997 (r.o. n. 243 del 1997), ha sollevato questione di legittimità dell’art. 5-bis, comma 6, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall’art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che ha disposto che la disciplina dello stesso art. 5-bis in tema di stima dell’indennizzo espropriativo - che fissa il quantum dovuto nella media tra il valore venale del suolo e la rendita catastale rivalutata degli ultimi dieci anni con riduzione dell’importo ottenuto del 40% - si applica anche "in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l’entità dell’indennizzo e/o del risarcimento del danno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
che, ad avviso del Collegio rimettente, tale disposizione si porrebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, realizzando una violazione del principio di uguaglianza, per l’ingiustificata e discriminatoria parificazione delle posizioni di chi subisca gli effetti di un fatto illecito, quale l’accessione invertita in favore dell’amministrazione, e di chi, invece, sia destinatario di un iter procedurale espropriativo concluso nel rispetto dei termini e delle forme di legge;
che la disposizione censurata integrerebbe, inoltre, una lesione dell’art. 24 della Costituzione, per la violazione del diritto alla difesa di chi, avendo subito una occupazione illegittima, e, quindi, avendo già maturato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 333 del 1992, il diritto al risarcimento del danno, sarebbe stato, già a quella data, titolare di un credito di valore per l’avvenuta consumazione dell’illecito;
che, infine, sarebbero violati gli artt. 42, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, della Costituzione, risultando la p.a. del tutto svincolata dalla osservanza delle norme che presiedono al regolare svolgimento del procedimento amministrativo e riducendosi la sindacabilità da parte del privato dell’operato pubblico;
che anche il Tribunale di Pordenone, con ordinanza emessa il 27 novembre 1996 (r.o. n. 385 del 1997), ha censurato la medesima disposizione in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;
che la stessa questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, é stata, altresì, sollevata dal Tribunale di Taranto, con ordinanza del 16 febbraio 1996, pervenuta alla Corte il 2 giugno 1997 (r.o. n. 409 del 1997);
che, infine, l’art. 5-bis, comma 6, del d.l. n. 333 del 1992 é stato oggetto di censura da parte del Tribunale di Reggio Calabria (ordinanza r.o. n. 895 del 1997, emessa il 9 gennaio 1996 e pervenuta alla Corte il 15 dicembre 1997), che ne ha sostenuto il contrasto con l’art. 3, primo comma, e con l’art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione;
che nel giudizio introdotto con ordinanza r.o. n. 409 del 1997 é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che, in considerazione della identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia;
che la disposizione censurata é già stata dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua con la sentenza n. 369 del 1996, e, pertanto, espunta dall’ordinamento;
che, dunque, tutte le questioni sollevate devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis, comma 6, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall’art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Latina; in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Pordenone; in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Taranto; in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Riccardo CHIEPPA
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.