SENTENZA N.313
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano notificati il 19 luglio e il 13 novembre 1999, depositati in cancelleria il 27 luglio e il 22 novembre 1999 per conflitti di attribuzione sorti a seguito: a) del comportamento anche omissivo del Ministro dei lavori pubblici e dell'Ente nazionale per le Strade (ANAS) in ordine ad atti, procedure e intese per consentire alla Provincia di Bolzano di esercitare le proprie attribuzioni in materia di viabilità stradale e, in particolare, alle note del predetto Ente n. 1117 del 20 maggio 1999 della Direzione generale di Roma e n. 2169 del 20 maggio 1999 dell'Ufficio di Bolzano; b) della nota dello stesso Ente, Ufficio di Bologna, n. 3478 del 13 luglio 1999, della successiva nota relativa ai compiti di vigilanza assegnati alla sua "sezione staccata di Bolzano" e del provvedimento del medesimo Ente n. 6124 del 23 marzo 1999 di istituzione della predetta sezione staccata, per l'esercizio di attività di vigilanza su diversi tratti autostradali fra cui anche quello della "Autostrada del Brennero S.p.A." ed iscritti ai nn. 22 e 39 del registro conflitti 1999.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2001 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.
uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso depositato il 27 luglio 1999 (r. confl. n. 22 del 1999), la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato "in relazione al comportamento, anche omissivo, del Ministro dei lavori pubblici e dell'Ente nazionale per le Strade (ANAS) in ordine agli atti, alle procedure ed alle previe intese necessari per consentire alla Provincia stessa di esercitare pienamente le proprie attribuzioni in materia di viabilità stradale", ed, in particolare, alla nota dell'Ente nazionale per le Strade - ANAS - Direzione generale di Roma, prot. n. 1117, ed a quella dello stesso Ente - Ufficio di Bolzano, prot. n. 2169, entrambe del 20 maggio 1999.
Si osserva nel ricorso che, ad integrazione delle competenze proprie, di rango esclusivo, in materia di urbanistica e piani regolatori, di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale e di espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale, attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano, in base all'art. 8, numeri 15, 17 e 22, ed all'art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e relative norme di attuazione, il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle Province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità), modificando quanto già stabilito nelle precedenti norme, ha delegato alla Provincia le funzioni in materia di viabilità che erano rimaste allo Stato, attribuendo, inoltre, alla stessa Provincia i relativi poteri di pianificazione e di esproprio (art. 19) e, conseguentemente, disponendo la soppressione del compartimento ANAS di Trento con sede in Bolzano (art. 27, ottavo comma), trasferendo ope legis alla Provincia la proprietà di tutti i beni immobili e mobili esistenti nel territorio provinciale utilizzati dal compartimento ANAS e strumentali all'esercizio delle funzioni delegate, e disponendo la successione della Provincia allo Stato ed all'ANAS in tutti i rapporti giuridici in atto con terzi inerenti alle funzioni delegate (art. 29).
La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto stabilito dalle anzidette norme di attuazione, lo Stato, e, per esso, l'ANAS, non ha provveduto a consegnare alla Provincia la documentazione completa relativa alle occupazioni di terreni non ancora espropriati, nonchè quella relativa ai procedimenti espropriativi non ancora esauriti o definiti; nè a sopprimere il compartimento di Trento, tuttora operante, salvo ad avere formalmente assunto la diversa denominazione di "Ufficio di Bolzano"; non ha consegnato alla Provincia la documentazione relativa agli appalti di lavori pubblici aggiudicati o affidati all'ANAS precedentemente alla data del 1° luglio 1998, necessaria a garantire il corretto svolgimento dei lavori stessi, generando notevoli ritardi nelle procedure, quando non il blocco totale delle stesse; non ha effettuato il rimborso spettante alla Provincia delle somme corrispondenti ai lavori relativi ai predetti appalti, riconoscendo solo cifre inadeguate, non suffragate da dati ufficiali; ed ancora, non ha trasferito i canoni di concessioni e autorizzazioni su strade statali, spettanti alla Provincia. Inoltre, alla stessa Provincia sono stati consegnati solo parte dei beni immobili e mobili, e delle stesse strade statali, ad essa trasferiti dalle citate norme di attuazione del 1997, individuati tramite elenchi descrittivi, formati unilateralmente, senza far precedere la consegna dei beni strumentali all'esercizio delle funzioni delegate dalla intesa con la Provincia, prescritta dall'art. 29, quinto comma, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) e dall'art. 8, secondo comma, del d.P.R. n. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia trasferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali delle Stato e della Regione). Nè sono state attuate le intese prescritte dai commi ottavo e nono dell'art. 29 del citato d.P.R. n. 381 del 1974 per ciò che attiene alla quantificazione dei rimborsi spettanti alla Provincia per i lavori di appalto, ivi contemplati.
A seguito del protrarsi di tali inadempienze, si osserva nel ricorso, il Presidente della giunta provinciale di Bolzano aveva invitato l'ANAS, con nota prot. n. RvG/32.02/ANAS/6420 del 15 ottobre 1998, a desistere da ogni azione volta alla riscossione della tassa di concessione afferente alle strade statali, e, con successiva nota prot. n. 3.1.17.00/PP/ ML/parere/89/2705 del 19 ottobre 1998, l'assessore provinciale ai lavori pubblici di Bolzano aveva invitato lo stesso Ente a provvedere alla consegna dei beni strumentali all'esercizio delle funzioni delegate trattenuti dall'ANAS. Ma, neanche a seguito di ciò, alcuna iniziativa era stata assunta per realizzare la prescritta intesa con la Provincia al fine della individuazione dei beni di spettanza provinciale non compresi nel precedente elenco, che si sarebbero dovuti inserire in un successivo elenco integrativo, ai sensi del primo comma dell'art. 11 del d.P.R. n. 115 del 1973, espressamente richiamato dal quinto comma dell'art. 29 del d.P.R. n. 381 del 1974.
Il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano aveva, infine, notificato, in data 21 aprile 1999, un atto di diffida al Ministro dei lavori pubblici, all'amministratore dell'ANAS, nonchè al dirigente amministrativo del compartimento della viabilità del Trentino-Alto Adige dell'ANAS, invitandoli a provvedere alla esecuzione della richiamata disciplina del d.P.R. n. 381 del 1974 entro il termine di trenta giorni. A tale atto di diffida hanno risposto l'ANAS - Direzione generale - con la nota prot. n. 1117 del 20 maggio 1999 e l'Ufficio di Bolzano con la nota prot. n. 2169, recante la stessa data. Nelle note che la Provincia impugna, si afferma che continua ad essere operante un Ufficio ANAS di Bolzano, per esercitare nel territorio provinciale le funzioni assertivamente residue dell'Ente, e la vigilanza sulla rete autostradale delle Regioni del Nord Est, e che l'ANAS ha mantenuto nella propria disponibilità gli immobili utili alle funzioni residue, non delegate dal decreto legislativo n. 320 del 1997 (funzioni in realtà, secondo la Provincia, inesistenti, in quanto le uniche funzioni che l'art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974, come modificato dal d.lgs. n. 320 del 1997, mantiene allo Stato, e cioé quelle in materia di autostrade, non riguardano la Provincia in questione, poichè l'autostrada del Brennero non é statale, ma privata, appartenendo ad una S.p.A. cui partecipa la Provincia).
I descritti comportamenti, secondo la Provincia ricorrente, violerebbero, oltre le proprie specifiche competenze, il principio di leale cooperazione - che trova fondamento nell'art. 5 della Costituzione, ed é fondamentale principio di regolazione dei rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome - soprattutto con riferimento alla mancata intesa per la redazione di un elenco integrativo dei beni da trasferire.
Quanto alla circostanza che il conflitto riguarda materia delegata, la ricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale che ha considerato ammissibile il conflitto anche in tali materie, purchè si tratti di delega devolutiva, quale sarebbe la delega in questione caratterizzata dalla mancanza di poteri concorrenti rimasti allo Stato, e che costituirebbe una necessaria integrazione di funzioni proprie della Provincia.
2.- Si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità del ricorso, non essendo stato impugnato alcun atto dello Stato, e non potendosi, in particolare, considerare tali le due note dell'ANAS indicate nel ricorso, che costituirebbero semplici comunicazioni. Nel merito, l'Avvocatura ha richiesto la dichiarazione di manifesta infondatezza del ricorso.
3.- Con ricorso depositato in data 22 novembre 1999 (r. confl. n. 39 del 1999), la stessa Provincia autonoma ha sollevato altro conflitto di attribuzione, strettamente collegato al precedente, riprendendo i rilievi già svolti in esso, ed, inoltre, impugnando la nota dell'ANAS - Ufficio speciale per le Autostrade di Bologna - del 13 settembre 1999, prot. n. 3478, diretta, tra gli altri soggetti, ad "ANAS - Sezione staccata di Bolzano dell'Ufficio speciale Autostrade di Bologna"-, contenente la convocazione ad una riunione da tenersi a Bologna il 23 settembre 1999, nel cui ordine del giorno figura, al primo posto, la "istituzione della sezione staccata di Bolzano", e nella quale si preannuncia una illustrazione di compiti della suddetta sezione; nonchè la successiva nota dello stesso ufficio, pervenuta alla Provincia il 24 settembre 1999, avente ad oggetto "sezione staccata di Bolzano", ed il provvedimento, non portato a conoscenza della Provincia, ma citato nella predetta nota n. 6124 del 23 marzo 1999, con il quale é stata istituita preso la sede ANAS di Bolzano una sezione staccata dell'Ufficio speciale Autostrade di Bologna, con il compito di esercitare la vigilanza su diversi tratti autostradali, fra cui anche quello della "Autostrada del Brennero S.p.A.". Tali atti sono, ad avviso della Provincia, lesivi delle proprie attribuzioni costituzionali sotto un duplice profilo: anzitutto, perchè con essi viene ribadita la permanente esistenza di un Ufficio ANAS di Bolzano, presso la cui sede, infatti, é stata anche istituita la sezione staccata di Bolzano dell'Ufficio speciale Autostrade di Bologna. Il secondo profilo attiene, appunto, alla istituzione di quest'ultima sezione staccata di Bolzano, che appare singolare alla ricorrente, la quale rileva, al riguardo, che la località prescelta é del tutto eccentrica rispetto al baricentro della rete autostradale del Nord Est d'Italia: sicchè, a suo avviso, il vero intento di tale istituzione sarebbe quello di costituire un paravento per cercare di giustificare la permanenza in Bolzano anche del locale Ufficio ANAS, cioé del compartimento ANAS di Trento con sede in Bolzano, in realtà non soppresso. Quanto meno, osserva conclusivamente la Provincia, l'istituzione della nuova sezione di cui si tratta avrebbe dovuto essere preceduta da una procedura collaborativa fra l'ANAS e la Provincia stessa.
4.- Anche in tale giudizio si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilità anche di tale ricorso, per non essere stato impugnato alcun atto dello Stato, e per non configurarsi, nella specie, un vero e proprio conflitto, sotto il profilo di una lamentata lesione di competenze della Provincia, ma solo il rilievo del mancato conferimento di beni sui quali la ricorrente assume di avere un diritto.
Nel merito, il ricorso sarebbe infondato in quanto, per un verso, il compartimento ANAS di Trento é stato effettivamente soppresso, mentre l'Ufficio dell'ANAS attualmente esistente in Bolzano ottempererebbe solo alle necessità di interrelazione con entrambe le Province competenti per territorio; per altro verso, la operatività attuale della sezione staccata dell'Ufficio speciale per le Autostrade con competenza per le Regioni del Nord Est si giustificherebbe in relazione alla necessità di continuare ad esercitare le funzioni residue, che non potrebbero essere autonomamente dismesse. Quanto agli immobili rivendicati, l'Avvocatura osserva che l'ANAS ha mantenuto nella propria disponibilità gli immobili non strumentali alle funzioni trasferite, con una valutazione derivata dall'esame della situazione di fatto esistente alla data del trasferimento. La documentazione disponibile riferita ai beni indicati come strumentali, come quella relativa ai lavori in corso, é stata consegnata. Con riferimento, poi, ai canoni di licenze e concessioni, l'ANAS si sarebbe limitato a censire le posizioni amministrative irregolari, e costituire in mora i contravventori, riscuotendo le somme dovute per il solo periodo precedente il trasferimento delle funzioni delegate.
Infine, con riferimento al problema della inadeguatezza degli importi destinati ai lavori trasferiti, l'Avvocatura rileva che tale valutazione della Provincia non sarebbe suffragata da alcun elemento probatorio. Del resto, osserva la difesa dello Stato, i lavori di cui si tratta sono sostenuti da provvedimenti di finanziamento generali, decreti di impegno delle somme, contratti che costituiscono l'esito delle procedure per l'affidamento, fatti salvi ulteriori oneri rilevati in corso di esecuzione. Tutti i lavori sono suffragati, aggiunge l'Avvocatura, dalla documentazione attinente al procedimento dell'appalto pubblico.
In definitiva, i rilievi mossi dalla Provincia ricorrente sul punto sarebbero di dettaglio e risolvibili sul piano degli ordinari rapporti tra enti.
5.- Nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza, la difesa della Provincia autonoma di Bolzano ha depositato una memoria, con la quale insiste per l'accoglimento dei ricorsi, sottolineando la principale propria doglianza, che riguarda il mancato rispetto, da parte dell'ANAS, mediante i comportamenti omissivi e attivi individuati nei ricorsi, delle procedure partecipative predisposte dalle norme di attuazione dello statuto di autonomia, e, in particolare, delle disposizioni relative alla previa intesa per la redazione degli elenchi descrittivi dei beni strumentali, inerenti al demanio stradale, trasferiti alla Provincia. Si fa presente nella memoria che la posizione passiva ed attendista dell'ANAS contrasta con il significato e la funzione delle intese. La Provincia ricorda poi, che non si fa questione di vindicatio rerum, essendo la proprietà dei beni di cui si discute già passata ope legis alla stessa, e contesta la eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura generale dello Stato per la presunta mancanza di un formale atto amministrativo, osservando che l'attitudine a produrre conflitto di attribuzione va riconosciuta a qualsiasi comportamento che effettivamente possa significare invasione dell'altrui sfera di competenza, e ricordando, al riguardo, alcune sentenze della Corte costituzionale. Nè può sostenersi, rileva la Provincia, che l'inammissibilità deriverebbe dal fatto che gli atti e comportamenti contestati risalgono all'ANAS e non allo Stato, in quanto detto ente é quello che sotto l'alta vigilanza ministeriale esercita tutti i compiti di gestione delle strade ed autostrade di proprietà dello Stato.
Considerato in diritto
1.- Con un primo ricorso per conflitto di attribuzioni (r. confl. n. 22 del 1999) la Provincia autonoma di Bolzano contesta che spetti allo Stato, e per esso all'ANAS - senza aver attivato procedure di cooperazione ed avere effettuato le prescritte previe intese con la Provincia autonoma di Bolzano - dare unilateralmente esecuzione al decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle Province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità), ed in particolare, che spetti allo Stato:
- non procedere alla redazione di un eventuale elenco integrativo dei beni trasferiti alla Provincia, e di non consegnare alla stessa beni già di appartenenza statale esistenti sul territorio provinciale con la relativa documentazione;
- mantenere nel territorio provinciale il Compartimento ANAS di Trento con sede in Bolzano, sia pure con la nuova denominazione di Ente nazionale per le strade - Ufficio di Bolzano;
- continuare a riscuotere canoni per concessioni ed autorizzazioni su strade statali oggi di competenza provinciale;
- non consegnare e trattenere la documentazione relativa alle occupazioni di terreni non ancora espropriati, nonchè quella relativa ai procedimenti espropriativi non ancora esauriti o definiti;
- non consegnare la documentazione relativa agli appalti di lavori pubblici aggiudicati o affidati dall'ANAS precedentemente alla data del 1° luglio 1998;
- non procedere alla quantificazione circa il rimborso spettante alla Provincia autonoma di Bolzano delle somme corrispondenti ai lavori relativi agli appalti da eseguirsi a decorrere dal 1° luglio 1998.
2.- Con un successivo ricorso per conflitto di attribuzioni (r. confl. n. 39 del 1999) la Provincia autonoma di Bolzano contesta che spetti allo Stato, e, per esso, all'ANAS:
- mantenere operante in Bolzano l'Ufficio ANAS, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 28, ottavo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974;
- istituire, presso la sede del suddetto Ufficio, anche una sezione staccata dell'Ufficio Autostrade di Bologna; e, in subordine, che spetti ad esso istituirla al di fuori di procedure collaborative con la Provincia autonoma di Bolzano.
3.- Stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva i due ricorsi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
4.- In via preliminare, deve essere esaminata la eccezione, proposta dall'Avvocatura generale dello Stato, di inammissibilità dei ricorsi, in quanto non rivolti direttamente nei confronti di atti dello Stato, ma nei confronti di atti dell’ANAS.
Ai fini della dimostrazione della infondatezza della eccezione é sufficiente rilevare che gli atti impugnati provengono da un ente strumentale dello Stato, al quale lo stesso Stato aveva in precedenza affidato la gestione delle strade statali e di tutti i rapporti relativi alle stesse nella Provincia di Bolzano, e al quale competeva l’esercizio delle funzioni da trasferire e la disponibilità dei beni e della documentazione da mettere a disposizione della Provincia, nonchè la responsabilità immediata del trasferimento.
In altri termini, gli atti ed i comportamenti significanti, dotati di efficacia e rilevanza esterna e diretti ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza (v. sentenza n. 211 del 1994), asseritamente menomativi delle competenze provinciali fondate sulla delega, che si ricollega alle competenze attribuite dallo statuto speciale in materia di espropriazioni, comunicazioni e trasporti, provengono da ente facente parte del sistema ordinamentale statale; pertanto sono - sul piano dei rapporti Stato-Provincia autonoma - imputabili allo Stato, che ne mantiene la titolarità, e sono suscettibili di essere impugnati con ricorso per conflitto di attribuzione.
Inoltre deve essere sottolineato che il ricorso, nel suo nucleo fondamentale, si duole della violazione del c.d. statuto della delega, regolato da norme di attuazione dello statuto speciale, deducendo l’inosservanza della disciplina fissata per regolare anche proceduralmente i rapporti tra Stato e Regione (o Provincia autonoma) costituzionalmente garantiti.
5.- I ricorsi sono fondati, solo parzialmente, nei limiti appresso precisati.
Innanzi tutto i profili dei due ricorsi attinenti al mantenimento o alla istituzione di un Ufficio in Bolzano dell’Ente nazionale per le Strade, quale ne sia la denominazione, sono privi di fondamento, in quanto attengono ad un potere di organizzazione statale. Infatti non si può negare che lo Stato, una volta soppresso il Compartimento ANAS di Trento con sede a Bolzano, possa autonomamente organizzarsi per quanto riguarda le proprie funzioni relative alle autostrade, a parte le esigenze di coordinamento con le Province autonome, e le relazioni intense nella fase di passaggio.
E' da sottolineare, al riguardo, che le autostrade sono espressamente escluse dalla delega di funzioni dall’art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320, che ha modificato l’art. 19 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381. Nè vale rilevare che non esistevano nella Regione autostrade in mano pubblica statale in quanto lo Stato ha conservato poteri, anche di vigilanza, sulle autostrade private, da chiunque gestite ancorchè con società a partecipazione locale.
Nello stesso tempo lo Stato, nell'esercizio dei suoi poteri di organizzazione, ha ritenuto di affidare all’Ufficio di Bolzano di nuova istituzione, quale sezione staccata dell'Ufficio speciale per le autostrade di Bologna, una operatività per le funzioni sulle autostrade delle Regioni del Nord Est, scelta che non comporta alcuna lesione o pregiudizio dell'autonomia della Provincia di Bolzano, non interferendo nella sfera di competenza provinciale, e rientrando nella libera ed autonoma discrezionalità di localizzazione della sede distaccata nell’ambito del territorio in cui devono essere svolte le funzioni. Di conseguenza, non vi era neppure l'esigenza di una procedura di collaborazione con la Provincia nella scelta e nella localizzazione della sede.
Egualmente privo di fondamento risulta il profilo del conflitto relativo ai canoni di concessione, licenze e autorizzazioni su strade statali, in quanto é risultato non contestato che l’ANAS ha inteso censire le posizioni amministrative irregolari e costituire in mora i contravventori risultanti tali, perseguendo l'obiettivo di una complessiva regolarità di consegne, procedendo a riscuotere le somme dovute, limitatamente al periodo precedente al trasferimento delle funzioni delegate alla Provincia autonoma, cioé nell’esercizio di compiti rimasti allo Stato. Ciò é sufficiente per escludere, in fatto, sul punto specifico, ogni lesione della sfera di competenze provinciali.
6.- Un esame separato meritano le altre censure formulate dalla Provincia di Bolzano, che lamentano la mancanza di intesa, o comunque di una sua partecipazione in una serie di operazioni ed attività inerenti al trasferimento di funzioni e beni in materia di viabilità stradale ed incombenti allo Stato.
Preliminarmente deve essere chiarito che resta al di fuori dell’ambito del presente giudizio qualsiasi rivendicazione di beni specifici (v. sentenza n. 309 del 1993; n. 111 del 1976), siano questi beni immobili o mobili o semplicemente documenti. Infatti, dall'esame dei ricorsi nel loro complesso e dal collegamento dei vari motivi di impugnazione, risulta che la Provincia non fa valere una questione attinente alla titolarità del diritto di proprietà o di disposizione di determinati beni, nè chiede l’accertamento dell’appartenenza o della disponibilità di questi beni.
La Provincia richiede, invece, la declaratoria di spettanza della facoltà di partecipare all'esercizio di determinate funzioni attraverso una "intesa" o un intervento nell’accertamento "in contraddittorio". E certamente la controversia intorno alla spettanza di tale potere di partecipazione é idonea a produrre un conflitto attuale di attribuzione tra Stato e Regione o Provincia, rimesso alla definizione di questa Corte (v. sentenza n. 444 del 1994).
Del resto, nei conflitti di attribuzione tra Regione (o Provincia) e Stato anche un comportamento omissivo, seguito da un atto esplicito sostanzialmente di rifiuto o da un provvedimento incompleto o da atto sostanzialmente elusivo - soprattutto, come nella specie, a seguito di diffida e atto emanato in risposta - deve ritenersi idoneo a produrre una immediata lesione o menomazione di attribuzioni, suscettibile di tutela attraverso il ricorso per conflitto, come, ad esempio, un indebito rifiuto di adottare un provvedimento o tenere un comportamento, necessari perchè la Regione (o la Provincia autonoma) sia posta in grado di esplicare una attribuzione costituzionalmente ad essa spettante (sentenza n. 111 del 1976).
7.- Nel caso di cui si discute la procedura di "intesa" o in "contraddittorio" é prevista espressamente nelle norme di attuazione contenute nel d.lgs. n. 320 del 1997, similmente, del resto, ai casi più rilevanti di affidamento di nuove funzioni accompagnato da trasferimenti di beni e di rapporti in corso alle Regioni o Province ad autonomia speciale.
Infatti, in primo luogo, l’art. 1 delle norme di attuazione dello statuto speciale (d.lgs. n. 320 del 1997) prevede che "i dati necessari per la quantificazione delle somme spettanti alle Province autonome ai sensi del presente articolo sono accertati in contraddittorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dalle Province autonome e dal Ministero dei lavori pubblici".
L’intesa con le Province autonome é, inoltre, specificatamente prevista nell’art. 3 del citato d. lgs. n. 320, sia per la consegna dei "beni immobili,... beni mobili registrati e ... altri beni mobili esistenti nel territorio delle Province autonome di Trento e Bolzano, strumentali all’esercizio delle funzioni delegate" in ordine al riparto dei beni stessi; sia per la consegna della "documentazione amministrativa, concernente gli affari non ancora esauriti"; sia per l’accertamento degli appalti di lavori pubblici aggiudicati o affidati dall’ANAS precedentemente al 1° luglio 1998 (decorrenza della delega) ai connessi fini degli "obblighi e debiti maturati in relazione ai lavori eseguiti fino alla data" anzidetta "a carico esclusivo dell'ANAS". La stessa "intesa" é prescritta infine per definire "per ciascun appalto, lo stato di esecuzione dei lavori, le obbligazioni in capo all’ANAS e le modalità di rimborso dei relativi oneri" per le somme corrispondenti ai lavori da eseguirsi a decorrere dal 1° luglio 1998 con determinati limiti, per gli "appalti affidati dall’ANAS prima di detta data e non ricompresi nel programma triennale 1997/1999".
Di conseguenza deve essere dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso all’Ente nazionale per le Strade, procedere al riparto e alla consegna dei beni strumentali all’esercizio delle funzioni delegate, alla consegna della documentazione amministrativa concernente gli affari non ancora esauriti, all’accertamento degli appalti dei lavori pubblici, aggiudicati o affidati precedentemente al 1° luglio 1998 ed alla definizione, per ciascun appalto, dello stato di esecuzione dei lavori, delle obbligazioni in capo all’ANAS e delle modalità di rimborso dei relativi oneri, senza la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano al relativo procedimento, secondo le previsioni del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320.
per questi motivi
la corte costituzionale
riuniti i giudizi,
dichiara che non spetta allo Stato, e per esso all’Ente nazionale per le Strade, procedere al riparto e alla consegna dei beni strumentali all’esercizio delle funzioni delegate, alla consegna della documentazione amministrativa concernente gli affari non ancora esauriti, all’accertamento degli appalti dei lavori pubblici, aggiudicati o affidati precedentemente al 1° luglio 1998 ed alla definizione, per ciascun appalto, dello stato di esecuzione dei lavori, delle obbligazioni in capo all’ANAS e delle modalità di rimborso dei relativi oneri, senza la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano al relativo procedimento, secondo le previsioni del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320; consequenzialmente annulla, per tale parte, la nota dell'Ente nazionale per le Strade - ANAS - Direzione generale di Roma, prot. n. 1117, e quella dello stesso Ente - Ufficio di Bolzano, prot. n. 2169, entrambe del 20 maggio 1999;
rigetta, per il resto, i ricorsi per conflitto di attribuzioni proposti dalla Provincia autonoma di Bolzano contro lo Stato con gli atti indicati in premessa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2001.