Ordinanza n. 305/2001

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ORDINANZA N. 305

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Massimo VARI, Presidente

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 391-bis e 395, numero 3, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1999 dalla Corte di cassazione, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visti l’atto di costituzione della parte ricorrente nel giudizio principale, nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2001 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

uditi l’avvocato Gregorio Iannotta per il ricorrente nel giudizio principale e l’Avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Corte di cassazione, investita della richiesta di revocazione della sentenza in data 29 gennaio 1997, n. 897, con la quale la medesima Corte aveva dichiarato la inammissibilità di un ricorso per cassazione non avendo il ricorrente provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario residente in Germania, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 391-bis e 395, numero 3, del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono la revocazione della sentenza di cassazione dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso, quando successivamente sia stato rinvenuto un documento decisivo relativo agli atti interni del giudizio di legittimità, la cui mancata produzione abbia impedito la pronuncia sul merito dell’impugnativa, e che la parte interessata, per causa ad essa non imputabile, non abbia potuto tempestivamente produrre;

che la Corte remittente premette in fatto che il ricorrente ha chiesto la revocazione della citata sentenza sul presupposto che il mancato deposito del ricorso notificato ai fini della integrazione del contraddittorio non poteva essergli imputato, in quanto l’ufficio notifiche gli aveva consegnato l’atto, tempestivamente notificato il 4 maggio 1995, solo il 23 luglio 1997, giustificando il ritardo nella restituzione con il fatto che il consolato d’Italia in Germania aveva erroneamente indicato il nominativo di una parte estranea al processo anzichè il destinatario dell’atto stesso;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, eccepita dal ricorrente e sostenuta anche dal procuratore generale, la Corte di cassazione rileva che l’art. 391-bis del codice di procedura civile ammette la domanda di revocazione delle sentenze di cassazione nella sola ipotesi di cui all’art. 395, numero 4, del medesimo codice, e cioé per errore di fatto risultante dagli atti di causa, mentre l’art. 395, numero 3, consentirebbe il rimedio straordinario della revocazione per il caso del ritrovamento di un documento relativo a fatti costituenti l’oggetto della controversia e non anche di un documento decisivo per l’ammissibilità del ricorso, la cui mancata produzione abbia in precedenza indotto la Corte a negare l’esame sul merito e ad emettere una pronunzia sul processo;

che, prosegue il giudice a quo, si sarebbe in presenza di una limitazione della tutela giudiziale che, alla luce degli artt. 3 e 24 della Costituzione, risulterebbe priva di una ragionevole giustificazione allorchè, come nel caso di specie, non si tratti di porre ulteriormente in discussione un ragionamento opinabile, ma di eliminare un vizio esterno ad esso, assolutamente non imputabile a chi abbia adito l’autorità giudiziaria per ottenere tutela e, quindi, una pronuncia sul merito della controversia;

che si é costituito il ricorrente nel giudizio a quo, chiedendo che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate;

che, osserva la difesa della parte privata, la disciplina della revocazione delle sentenze di cassazione, introdotta dall’art. 391-bis del codice di procedura civile, sarebbe frutto dell’invito rivolto al legislatore da questa Corte nella sentenza n. 17 del 1986, con la quale é stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 395, numero 4, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedeva la revocazione di sentenze rese dalla Corte di cassazione su ricorsi basati sull’art. 360, numero 4, del medesimo codice ed affette dall’errore di cui all’art. 395, numero 4;

che, con l’introduzione dell’art. 391-bis, prosegue la difesa privata, il legislatore si sarebbe limitato a recepire quanto deciso da questa Corte e non avrebbe dato seguito alle indicazioni contenute nella citata pronuncia, la quale, ancorchè limitata alla ipotesi degli errori in procedendo, l’unica rilevante nel giudizio definito con quella sentenza, conteneva un invito a rivedere l’intero art. 395 cod. proc. civ. alla luce del principio di inviolabilità della difesa in ogni stato e grado del procedimento;

che la soluzione legislativa, soggiunge la parte, sarebbe del tutto inappagante, giacchè le peculiarità del magistero della Cassazione non rileverebbero nelle ipotesi in cui questa operi una valutazione di fatto, in quanto in tal caso l’indagine non sarebbe diversa da quella del giudice di merito in sede di scrutinio della ritualità degli atti del processo sottoposti al suo esame;

che, ad avviso della parte privata, se non può contestarsi che l’esaurimento dei mezzi di impugnazione costituisce uno strumento necessario per far sì che una decisione non possa più essere messa in discussione, siffatta giustificazione non potrebbe valere quando non si tratta di sottoporre a nuovo esame un ragionamento opinabile, quanto piuttosto di eliminare un vizio esterno alla valutazione, vizio che potrebbe consistere non solo nell’errore previsto dall’art. 395, numero 4, ma anche nel fatto che il giudice non ha potuto esaminare un documento preesistente, la cui produzione, non avvenuta per causa di forza maggiore, avrebbe portato a una diversa decisione;

che l’esclusione di un vizio siffatto da quelli che legittimano il ricorso alla revocazione, conclude la parte privata, determinerebbe la violazione non solo dell’art. 24 della Costituzione, ma anche del principio della parità di trattamento delle parti che si trovino in tale situazione rispetto alle altre parti che possono richiedere la revocazione delle sentenze di cassazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, numero 4, del codice di procedura civile;

che é intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, osserva l’Avvocatura, la questione sollevata dalla Corte di cassazione presenterebbe una duplice proiezione: l’una, volta alla censura dell’art. 391-bis, tenderebbe a far ricomprendere anche l’ipotesi di cui al successivo art. 395, numero 3, fra i casi di ammissibilità della revocazione delle sentenze della Corte di cassazione; l’altra mirerebbe ad estendere la portata dell’art. 395, numero 3, per includervi anche il caso del rinvenimento di un documento decisivo per l’ammissibilità del ricorso;

che, ad avviso della difesa erariale, la questione sarebbe inammissibile innanzitutto per la genericità delle censure, le quali non risulterebbero specificate, con riguardo ai parametri costituzionali evocati, in relazione alle distinte norme denunziate, una delle quali attualmente dettata per tutte le sentenze di appello o in unico grado;

che sarebbe poi inadeguato il giudizio di rilevanza, poichè sarebbe consolidato l’orientamento secondo il quale ricadrebbe sulla parte notificante il ritardo con cui l’originale notificato le viene restituito e non potrebbe farsi rientrare nella nozione di forza maggiore, cui si riferisce il numero 3 dell’art. 395 cod. proc. civ., la negligenza dell’ufficiale giudiziario e degli uffici pubblici che con questo si coordinano per l’espletamento della notifica;

che, ad avviso dell’Avvocatura, poichè il profilo di censura relativo all’art. 395, numero 3, cod. proc. civ. sarebbe logicamente pregiudiziale a quello relativo all’art. 391-bis, ogni ragione di inammissibilità del primo, derivante da una carente valutazione della rilevanza, dovrebbe ripercuotersi sul secondo, rendendo così inammissibile l’intera questione;

che, prosegue la difesa erariale, la questione sarebbe inammissibile anche per l’evidente carattere manipolativo della pronuncia richiesta alla Corte: spetterebbe infatti al legislatore, in materia processuale, ogni valutazione inerente al contemperamento degli interessi contrapposti che realizzi un equilibrio tra esigenze di ampliamento dei mezzi di impugnazione e di controllo endoprocessuale, da un lato, e, dall’altro, di salvaguardia del principio fondamentale di certezza delle situazioni giuridiche, di natura sostanziale, che impone una previsione di irretrattabilità delle sentenze della Corte di cassazione, idonea ad assorbire ogni vizio, anche se inerente alla fase del giudizio che si é svolta davanti ad essa;

che, nel merito, secondo l’Avvocatura dello Stato, la questione sarebbe comunque infondata per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, il diritto alla difesa, in quanto garantito all’interno del procedimento, non sembra ricomprendere il diritto all’impugnazione: la garanzia del diritto di difesa opererebbe infatti nel processo finchè questo é in corso di svolgimento, ma non postulerebbe anche che esso rimanga indefinitamente aperto. In secondo luogo, la scelta del legislatore di limitare la possibilità dei casi di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione all’errore di fatto del giudicante sarebbe tutt’altro che irragionevole in relazione all’insieme delle esigenze e degli interessi che vengono in rilievo.

Considerato che l’articolo 391-bis del codice di procedura civile dispone che, se la sentenza della Corte di cassazione é affetta da errore di fatto ai sensi dell’art. 395, numero 4, la parte interessata può chiederne la revocazione con il ricorso previsto dagli artt. 365 e seguenti del medesimo codice;

che l’art. 395, numero 3, cod. proc. civ. consente, a sua volta, la revocazione delle sentenze di appello e di quelle pronunciate in unico grado se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario;

che la Corte di cassazione, adita con un ricorso per revocazione di una propria sentenza per il motivo di cui all’art. 395, numero 3, del codice di procedura civile, chiede a questa Corte di dichiarare la illegittimità costituzionale degli artt. 391-bis e 395, numero 3, del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono la revocazione della sentenza di cassazione dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso, quando successivamente sia stato rinvenuto un documento decisivo relativo agli atti interni del giudizio di legittimità, la cui mancata produzione abbia impedito la pronuncia sul merito dell’impugnativa, e che la parte interessata non abbia potuto tempestivamente depositare per causa che non le era in alcun modo imputabile;

che, in sostanza, il giudice a quo sollecita una pronuncia che, incidendo, da un lato, sull’ambito di operatività dell’art. 395, numero 3, e, dall’altro, su quello dell’art. 391-bis, dovrebbe consentire l’esperibilità del ricorso per revocazione anche nel caso di una sentenza della Corte di cassazione che abbia pronunciato la inammissibilità del ricorso a causa della mancata produzione nel termine perentorio, stabilito dalla legge o dal giudice, di un atto comprovante l’adempimento dell’onere posto a carico della parte;

che la questione é inammissibile sotto molteplici profili;

che deve essere innanzitutto dichiarata l’estraneità all’ambito della giustizia costituzionale di una pronuncia, quale sarebbe quella prefigurata dal remittente, che fosse caratterizzata da un grado di manipolatività tanto elevato da investire non singole disposizioni o il congiunto operare di alcune di esse, ma un intero sistema di norme – quello relativo ai mezzi straordinari di impugnazione - così da coinvolgere, accanto al regime di normale irretrattabilità delle sentenze della Corte di cassazione, le quali diverrebbero suscettibili di revocazione al di là di quanto specificamente previsto dall’art. 391-bis, anche quello delle sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, poichè é a queste che fanno riferimento tutte le ipotesi di revocazione regolate dall’art. 395 cod. proc. civ., incluse quelle disciplinate nel censurato art. 395, numero 3;

che una simile pronuncia, oltre a coinvolgere insieme il regime delle sentenze di cassazione e di quelle rese in grado di appello o in unico grado, dovrebbe anche investire nozioni rilevanti nel giudizio di revocazione, quali quelle di forza maggiore e di decisività di un documento, imprimendo ad esse significati nuovi e più ampi;

che, infatti, quanto alla forza maggiore, che, ai sensi dell’art. 395, numero 3, può costituire motivo di revocazione delle sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado nei casi in cui determina la mancata produzione di un documento, questa Corte é sollecitata ad ampliarne la portata, così da comprendere in essa il ritardo o l’errore dell’ufficiale giudiziario nella esecuzione di una notificazione, laddove é risaputo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la negligenza dell’ufficiale giudiziario incaricato della notificazione di un atto di impugnazione non impedisce la decadenza dall’impugnazione stessa, potendo eventualmente determinare la responsabilità del medesimo ufficiale giudiziario, da far valere in diversa sede;

che, seguendo un ordine di idee non dissimile, questa Corte, in riferimento ad ipotizzate violazioni del diritto di difesa conseguenti alla negligenza o comunque all’inadempimento dell’ufficiale giudiziario nella notificazione di un atto, ha affermato che gli interventi volti a comporre le contrapposte esigenze di concedere alla parte ulteriori strumenti di difesa e di assicurare al processo una ragionevole durata attraverso la previsione di termini perentori, richiedono apprezzamenti rimessi esclusivamente al legislatore e preclusi nel giudizio di legittimità costituzionale (ordinanza n. 855 del 1988); salvo, beninteso, l’ipotesi estrema, che qui non ricorre, in cui un intervento demolitorio si renda necessario al fine di preservare il nucleo essenziale della tutela giurisdizionale, nel qual caso andrebbe comunque lasciato al legislatore il compito di colmare il vuoto con una nuova disciplina;

che anche la nozione di decisività del documento verrebbe ad essere considerevolmente ampliata per effetto della sollecitata pronuncia di accoglimento, giacchè é noto che, nella interpretazione giurisprudenziale, di decisività si parla in relazione a documenti concernenti il merito della controversia - vale a dire a documenti, la cui produzione, non verificatasi per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, avrebbe in astratto potuto condurre ad una diversa decisione di diritto sostanziale - e non anche in relazione a quei documenti la cui acquisizione, lungi dal consentire una decisione sul merito diversa da quella già resa, avrebbe unicamente l’effetto di rendere possibile il superamento di una soluzione processuale;

che solo in apparenza, dunque, l’oggetto della questione é limitato all’art. 391-bis, nella parte in cui non consente la revocazione per i motivi di cui all’art. 395, numero 3: in realtà esso é chiaramente inteso a provocare, all’interno dello stesso art. 395, numero 3, un intervento manipolativo che consenta di superare la configurazione che hanno assunto nel diritto vivente le nozioni di forza maggiore e decisività;

che un intervento di simili dimensioni, inteso a coinvolgere simultaneamente la disciplina di più fasi del giudizio e a rivedere istituti e nozioni che hanno trovato da lungo tempo il loro assetto stabile nella giurisprudenza, é riservato al legislatore, al quale soltanto competerebbe definire un equilibrio diverso da quello attuale tra rimedi interni alle singole fasi o gradi del giudizio, mezzi di impugnazione ordinari, mezzi straordinari e rimedi risarcitori;

che d’altronde lo stesso legislatore, nel realizzare l’attuale equilibrio, ha osservato particolare cautela nell’impiego dei mezzi straordinari di impugnazione, nella consapevolezza che un indiscriminato accrescimento di questi pregiudicherebbe il bene costituzionale della ragionevole durata del processo, che é preordinato a garantire la stabilità delle situazioni giuridiche, e che, già implicito nell’art. 24 Cost., é ora oggetto di specifica enunciazione nel nuovo testo dell’art. 111 Cost., sulla scia dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

che, una volta appurato che rientra appieno nella discrezionalità del legislatore la scelta circa il mezzo più idoneo per soddisfare le ulteriori esigenze di difesa di cui si fa portatrice l’ordinanza di rimessione - la scelta, cioé, tra rimedi interni al processo (qual’é, ad esempio, quello previsto dall’art. 184-bis), mezzi di impugnazione straordinaria, tutela risarcitoria, e via discorrendo - la questione si appalesa manifestamente inammissibile anche per l’ulteriore ragione che tra le situazioni poste a raffronto nel caso di specie non é riscontrabile quella identità di rationes normative che é presupposto indefettibile perchè questa Corte possa intervenire sulle disposizioni impugnate per estenderne l’ambito di operatività;

che, infatti, quanto all’art. 395, numero 3, cod. proc. civ., l’obiettivo perseguito dal legislatore, nel prevedere l’ipotesi di revocazione per la mancata produzione di un documento decisivo oltre che nei casi di forza maggiore, anche quando tale mancata produzione sia imputabile al fatto dell’avversario, é stato quello di sanzionare con la possibile riapertura del processo comportamenti sleali di una parte ai danni dell’altra;

che una simile finalità non potrebbe ravvisarsi in una disciplina che analoga sanzione prevedesse per il fatto di terzi estranei al processo, quali indubbiamente sono l’ufficiale giudiziario e gli uffici consolari che con esso cooperano per le notificazioni all’estero;

che, contrariamente a quanto il giudice a quo mostra di ritenere, la mancata produzione di un documento necessario al fine di non incorrere nella sanzione processuale della decadenza e l’errore di fatto del giudice, contemplato nell’art. 391-bis, non obbediscono ad una medesima ratio, solo in quest’ultimo caso, e non anche nel primo, potendo parlarsi di una sentenza viziata;

che non ricorrono, quindi, le condizioni perchè questa Corte, con una pronuncia additiva, possa ampliare, nel senso richiesto dal remittente, la sfera applicativa degli artt. 391-bis e 395, numero 3, cod. proc. civ.;

che infatti una tale operazione non si risolverebbe nella semplice estensione di una disciplina ad ipotesi in essa non ricomprese e tuttavia accomunate da identica ratio, ma comporterebbe l’introduzione di un motivo di revocazione affatto nuovo, che sarebbe caratterizzato da una ratio autonoma e diversa, e che solo il legislatore potrebbe prevedere nell’esercizio della sua discrezionalità;

che, conclusivamente, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 391-bis e 395, numero 3, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Massimo VARI, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2001.