Ordinanza n. 855 del 1988

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ORDINANZA N.855

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 650, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1986 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla S.n.c. Fespa di Spelta Carlo ed altro contro Heel Federico, iscritta al n. 825 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5/I ss. dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Corte di cassazione ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale del primo comma del l'art. 650 c.p.c., quale risulta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976, nella parte in cui non prevede che possa spiegarsi opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ove questa sia stata notificata all'opposto dopo lo scadere del termine di venti giorni a causa della negligenza o comunque dell'impedimento dell'ufficiale notificatore, tempestivamente adito dalla parte, per preteso contrasto con gli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione;

Considerato che, a prescindere dalla validità delle ragioni addotte a sostegno della non manifesta infondatezza della questione, emerge evidente la necessita di operare, in caso di accoglimento della prospettata questione, una profonda modificazione sulla norma impugnata, tale da rendere compatibile la ragionevole perentorietà del termine ivi previsto con la necessita di salvaguardare i diritti di difesa dell'opponente che risultassero in ipotesi lesi;

che una siffatta operazione comporterebbe una attività che é da ascriversi esclusivamente al legislatore, sicché la stessa é preclusa a questa Corte;

che pertanto la proposta questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 650 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 21/07/88.