ORDINANZA N.855
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 650, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1986 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla S.n.c. Fespa di Spelta Carlo ed altro contro Heel Federico, iscritta al n. 825 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5/I ss. dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che la Corte di cassazione ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale del primo comma del l'art. 650 c.p.c., quale risulta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976, nella parte in cui non prevede che possa spiegarsi opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ove questa sia stata notificata all'opposto dopo lo scadere del termine di venti giorni a causa della negligenza o comunque dell'impedimento dell'ufficiale notificatore, tempestivamente adito dalla parte, per preteso contrasto con gli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione;
Considerato che, a prescindere dalla validità delle ragioni addotte a sostegno della non manifesta infondatezza della questione, emerge evidente la necessita di operare, in caso di accoglimento della prospettata questione, una profonda modificazione sulla norma impugnata, tale da rendere compatibile la ragionevole perentorietà del termine ivi previsto con la necessita di salvaguardare i diritti di difesa dell'opponente che risultassero in ipotesi lesi;
che una siffatta operazione comporterebbe una attività che é da ascriversi esclusivamente al legislatore, sicché la stessa é preclusa a questa Corte;
che pertanto la proposta questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 650 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/88.
Francesco SAJA - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 21/07/88.