ORDINANZA N.92
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 128 del regio decreto–legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Montanari Vittorio e Sala Federico ed altro, iscritta al n. 652 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un procedimento di espropriazione presso terzi il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 128 del regio decreto–legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione;
che nel giudizio a quo il creditore ha proceduto al pignoramento della pensione erogata al debitore da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, e che quest’ultimo ha fornito la dichiarazione positiva di cui all’art. 547 del codice di procedura civile;
che, ad avviso del rimettente, in base al quadro normativo vigente le pensioni non sono pignorabili se non per crediti di natura alimentare, e ciò a seguito della sentenza n. 1041 del 1988 di questa Corte;
che detta limitazione, almeno in riferimento alla soglia di un quinto, pare al giudice a quo in contrasto con gli invocati parametri costituzionali, qualora il credito per il quale si procede ad esecuzione forzata sia originato da un pregresso rapporto di lavoro (che nella specie vedeva l’attuale creditore nella posizione di lavoratore subordinato nei confronti dell’odierno debitore), poichè in tal caso la limitazione si risolve nell’inadeguatezza della tutela del diritto al lavoro ed alla retribuzione, di cui agli artt. 4, 35 e 36 della Carta fondamentale;
che tuttavia, sulla base della formulazione attuale della norma impugnata, il giudice a quo ritiene che il vincolo del pignoramento non possa essere mantenuto, sicchè, contestualmente alla rimessione alla Corte della presente questione, egli ha ordinato all’INPS "di porre a disposizione del debitore esecutato tutte le somme sottoposte a pignoramento";
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Considerato che il giudice a quo, nel rimettere a questa Corte la presente questione di legittimità costituzionale, ha contemporaneamente ordinato all’INPS di porre a disposizione del debitore esecutato tutte le somme sottoposte a pignoramento;
che egli, assumendo tale decisione, ha già sostanzialmente applicato la norma impugnata, con ciò facendo venire meno il necessario requisito della pregiudizialità che costituisce uno dei presupposti indispensabili per la corretta rimessione della questione incidentale di legittimità costituzionale;
che secondo costante giurisprudenza di questa Corte (v. le ordinanze n. 144, n. 94 e n. 40 del 1999), al giudice a quo é precluso sollevare questioni di legittimità costituzionale di norme delle quali egli abbia già fatto applicazione nel giudizio principale, configurando siffatta scelta una ragione di manifesta inammissibilità della questione proposta;
che, pertanto, la presente questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 128 del regio decreto–legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Milano con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 21 marzo 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Fernando SANTOSUOSSO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2001.