Ordinanza n. 94/99

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ORDINANZA N. 94

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1998 dal Pretore di Milano, iscritta al n. 711 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale vertente su un reato di usura impropria continuata e aggravata, il Pretore di Milano, dopo aver ammesso l'imputato, con provvedimento in data 24 gennaio 1998, al patrocinio a spese dello Stato concedendogli, in applicazione dell'art. 5, commi 5 e 6, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), un termine per integrare la documentazione prescritta, con ordinanza del 27 maggio 1998 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, della citata legge, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che ad avviso del remittente la disposizione censurata, nella parte in cui non esclude l'applicabilità del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti il reato di usura impropria di cui all'art. 644-bis del codice penale, oggi abrogato dall'art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), violerebbe il principio di ragionevolezza poichè tale reato presupporrebbe maneggio di denaro e ricezione di prestazioni incompatibili con le condizioni di non abbienza alle quali é ancorato il beneficio;

che, sotto un diverso profilo, contrasterebbe con il principio di eguaglianza escludere dal beneficio chi debba rispondere di mere contravvenzioni o di reati di natura tributaria, ed ammettere invece a tale beneficio chi abbia conseguito un arricchimento del tutto sproporzionato alla prestazione svolta nei confronti della parte lesa;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Considerato che il giudice remittente, già prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale, ha applicato la disposizione censurata provvedendo in ordine all'istanza dell'imputato di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e disponendo la trasmissione all'Intendente di finanza di copia dell'istanza, del decreto, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, come prevede l'art. 6, comma 3, della legge n. 217 del 1990;

che la semplice concessione di un termine all'interessato per integrare la documentazione prevista, con l'avvertimento che in difetto il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sarebbe stato revocato, non toglie che tale provvedimento sia stato effettivamente adottato;

che la già intervenuta ammissione al beneficio é confermata dall'inequivoco tenore dell'art. 5, comma 6, che il remittente dichiara di aver applicato, e a mente del quale, in caso di documentazione incompleta "il giudice provvede egualmente sull'istanza, ma il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato é revocato se non vengono osservati i termini stabiliti";

che, pertanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale (ordinanze nn. 298 e 104 del 1997, 340 del 1995 e 474 del 1991), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza non essendo consentito al giudice sollevare questioni di legittimità costituzionale di una disposizione di legge della quale lo stesso giudice abbia già fatto applicazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999

Presidente Renato Granata

Redattore Carlo Mezzanotte

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1999.