Ordinanza n. 298

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ORDINANZA N. 298

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI           

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 agosto 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Matera, nel procedimento penale a carico di Quarto Angelo Raffaele, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Quarto Angelo Raffaele il difensore dell'imputato chiedeva al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Matera di essere autorizzato a prendere visione degli atti trasmessi dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 416, comma 2, del codice di procedura penale;

che il giudice respingeva l'istanza sul presupposto che, non essendo stata ancora fissata l'udienza preliminare, non era iniziato a decorrere il termine a comparire, al quale l'art. 131 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale subordina la possibilità per le parti private di prendere visione ed estrarre copia degli atti di cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., e preannunciava la proposizione con separato provvedimento della questione di legittimità del predetto art. 131 disp. att. cod. proc. pen.;

che con tale separato provvedimento (ordinanza del 17 agosto 1996) il Giudice per le indagini preliminari sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 disp. att. cod. proc. pen. <<nella parte in cui condiziona la possibilità per le parti private e per i difensori di prendere visione ed estrarre copia degli atti costituenti il fascicolo allegato alla richiesta di rinvio a giudizio, all'inizio del termine a comparire>>;

che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata, oltre a determinare <<un caso di irrazionale disparità di trattamento tra p.m. e parti private costituente violazione del principio affermato dall'art. 3 della Costituzione>>, é causa di un grave pregiudizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione in quanto impedisce lo svolgimento di <<ogni attività difensiva in un momento processuale che può dilatarsi, ad onta del brevissimo termine dilatorio di cui all'art. 418 c.p.p, a dismisura>>;

che, secondo il giudice a quo, sarebbe in particolare preclusa alle parti la possibilità di presentare memorie e richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. e di sollecitare l'applicazione di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

Considerato che, come emerge dall'ordinanza, la questione é stata sollevata contestualmente al provvedimento con il quale il giudice a quo, ritenuta l'impossibilità di autorizzare il difensore a prendere visione degli atti, ha rigettato la richiesta a ciò indirizzata;

che dunque il rimettente ha già fatto applicazione della norma impugnata allorchè ha respinto l'istanza del difensore volta a esercitare il diritto di prendere visione degli atti trasmessi dal pubblico ministero a norma dell'art. 416, comma 2, cod. proc. pen.;

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, ordinanze nn. 104 del 1997 e 49 del 1996), la questione risulta manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, non essendo consentito di sollevare questione di legittimità costituzionale di una norma di cui il giudice abbia già fatto applicazione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Matera, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Guido NEPPI MODONA

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.