Ordinanza n. 38

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ORDINANZA N. 38

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito dell’emanazione dell’art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2000 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000 (Modifiche all’art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2000, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri), promosso dalla Corte dei conti, con ricorso depositato il 20 ottobre 2000 ed iscritto al n. 169 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Presidente della Corte dei conti, a seguito della deliberazione n. 96 del 12 ottobre 2000 della Sezione del controllo, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti del Governo, in relazione all’art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2000 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri) e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000 (Modifiche all’art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2000, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri), per violazione degli artt. 76 e 100, secondo comma, della Costituzione, in relazione alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 (art. 3), e alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 11, comma 1, lettera a), e 12, comma 2);

che la Corte dei conti premette di avere sollevato, con precedente ricorso, conflitto di attribuzioni nei confronti del Governo (reg. amm. confl. n. 160) in relazione allo stesso art. 9, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 1999 nonchè a due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati, sulla base della suddetta norma, rispettivamente in data 23 dicembre 1999 e in data 15 aprile 2000;

che peraltro la ricorrente, nel rilevare che il secondo dei citati decreti é stato nel frattempo abrogato e sostituito dal d.P.C.m. 4 agosto 2000 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri), a sua volta marginalmente modificato dal d.P.C.m. 12 settembre 2000 (Modifiche all’art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2000, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri) e che la materia del precedente ricorso per conflitto é da ritenere venuta meno in parte qua, promuove il presente conflitto, svolgendo argomentazioni e deducendo profili corrispondenti a quelli già contenuti nel ricorso precedente;

che in particolare, circa i presupposti oggettivi e soggettivi del conflitto, la Corte dei conti rinvia per relationem al ricorso anteriore: per quanto concerne la legittimazione soggettiva, facendo riferimento alla giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto alla Corte dei conti, nell’esercizio della funzione di controllo, la qualità di potere dello Stato (sentenze nn. 406 del 1989, 466 del 1993, 302 del 1995, 457 del 1999); per quanto concerne i presupposti oggettivi, richiamando il precedente costituito dalla sentenza n. 457 del 1999 a proposito dell’ammissibilità di conflitti su atti con forza di legge, non avendo il conflitto "ad oggetto ... l’annullamento per illegittimità costituzionale di un determinato atto legislativo", bensì proponendosi "di ottenere la rimozione di qualsiasi comportamento, atto o attività cui sia ascrivibile la lesione delle ... competenze" costituzionalmente riconosciute;

che, nel merito, nel ricorso si rileva che la legge n. 20 del 1994, nell’introdurre una generale funzione di controllo sulla gestione, ha mantenuto - con il suo art. 3 - in capo alla Corte dei conti il controllo preventivo di legittimità su alcune categorie di atti del Governo; ma l’art. 9, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 1999 ha inciso su tale assetto, sottraendo al controllo i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in base all’art. 7 dello stesso decreto legislativo, attinenti all’organizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;

che, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2000, come modificato dal decreto del 12 settembre 2000, costituirebbe il portato della illegittima abrogazione parziale dell’art. 3 della legge n. 20 del 1994 a opera dell’art. 9, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 1999, e pertanto é impugnato assieme a quest’ultimo;

che, ancora, nel ricorso si lamenta da un lato la violazione dell’art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega riguardo all’emanazione del citato decreto legislativo n. 303, poichè gli artt. 11, comma 1, lettera a), e 12, comma 2, della legge n. 59 del 1997, nel conferire al Governo la delega alla "razionalizzazione" dell’ordinamento della Presidenza del Consiglio, non lo avrebbero in alcun modo autorizzato a emanare una disciplina riduttiva dell’area del controllo preventivo di legittimità, disciplina che rappresenterebbe dunque una non consentita "incisione del regime dei controlli sui ‘nuovi’ atti amministrativi del Governo".

che inoltre, complessivamente, gli atti impugnati violerebbero le attribuzioni conferite alla Corte dei conti dall’art. 100, secondo comma, della Costituzione, sottraendo a essa competenze che la ricorrente ritiene definite da un "quadro costituzionale rigido ed immodificabile" che risulterebbe dal parallelismo inderogabile tra il complesso degli artt. 92-95 della Costituzione e i termini soggettivi e oggettivi della funzione di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo assegnata alla ricorrente.

Considerato che la Corte dei conti, in persona del suo Presidente, sulla base della deliberazione n. 96 del 12 ottobre 2000 della Sezione del controllo, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti del Governo, in relazione all’art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2000 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri) e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000 (Modifiche all’art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2000, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri), per violazione degli artt. 76 e 100, secondo comma, della Costituzione, in relazione alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 (art. 3), e alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 11, comma 1, lettera a), e 12, comma 2);

che, nella presente fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte é chiamata a deliberare senza contraddittorio sull’ammissibilità del ricorso sotto il profilo dell’esistenza della "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza";

che, dal punto di vista dei presupposti soggettivi, alla Corte dei conti, nell’esercizio della sua funzione di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, spetta la legittimazione a proporre conflitto costituzionale di attribuzioni a norma dell’art. 134 della Costituzione, in quanto tale funzione, sia pure di natura ausiliare, é caratterizzata, oltre che dalla sua previsione nell’art. 100, secondo comma, della Costituzione, dalla posizione di piena indipendenza dell’organo chiamato a esercitarla (sentenze nn. 406 del 1989 e 302 del 1995);

che, con riferimento ai presupposti oggettivi, il ricorso é indirizzato alla garanzia della sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, in quanto la lesione lamentata concerne competenze della Corte dei conti configurate dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, riconducibili alla previsione dell’art. 100, secondo comma, della Costituzione;

che, circa il profilo dell’idoneità a determinare conflitto di atti aventi natura legislativa, quali il decreto legislativo n. 303 del 1999 in questione, questa Corte ha già dato una risposta affermativa (sentenza n. 457 del 1999; ordinanze nn. 573, 280 e 23 del 2000, 323 del 1999);

che dal ricorso é dato ricavare le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia, secondo quanto prescrive l’art. 26, primo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato ammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei confronti del Governo della Repubblica, il conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte dei conti con il ricorso indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza all’organo ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati presso la cancelleria di questa Corte entro il termine fissato dall’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2001.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in cancelleria il 14 febbraio 2001.