ORDINANZA N. 280
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare MIRABELLI, Presidente
- Francesco GUIZZI
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Guido NEPPI MODONA
- Annibale MARINI
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con il quale è stato abrogato l’art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria), promosso dalla Corte dei conti con ricorso depositato il 17 marzo 2000 e iscritto al n. 147 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il Presidente della Corte dei conti, a seguito della determinazione 10 febbraio 2000, n. 9/2000, della Sezione competente al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei riguardi del Governo in relazione all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con il quale è stato abrogato l’art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria), per violazione degli artt. 3, 41, 76, 81, 97 e 100, secondo comma, della Costituzione;
che, sul requisito della legittimazione attiva, nel ricorso si richiama la giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 457 del 1999, 466 del 1993; ordinanza n. 242 del 1993) che ha riconosciuto alla Corte dei conti, nella sua funzione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti svolta in piena autonomia, la qualità di “potere” dello Stato legittimato alla proposizione di conflitti di attribuzione;
che, nella specie, la Corte dei conti, constatato che per effetto della nuova normativa il controllo sugli enti le sarebbe precluso (ponendosi anche il problema della permanenza del magistrato delegato al controllo ai fini dell’assistenza alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione, previsto dall’art. 12 della legge n. 259 del 1958), ha rilevato, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che “anche se è mancato l’esercizio del controllo su di un atto concreto, tale circostanza è dipesa essenzialmente dall’applicazione della predetta norma preclusiva” della rivendicata funzione, “onde è risultato preliminare l’esame della legittimità dell’intervento legislativo limitativo dell’esercizio concreto del controllo”;
che, sulla materia oggetto del conflitto, il ricorrente, richiamato l’art. 100, secondo comma, della Costituzione per quanto attiene all’esercizio del controllo della Corte dei conti “sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria” nonché ai successivi adempimenti nei confronti delle Camere “sul risultato del riscontro eseguito”, osserva che in attuazione di tale norma costituzionale è stata emanata la legge n. 259 del 1958, la quale, ai fini del controllo di cui trattasi, ha istituito una speciale Sezione e ha dettato, “con una disciplina caratterizzata da completezza e organicità” (sentenza n. 466 del 1993), le modalità dell’esercizio della funzione, mentre la norma ora impugnata è diretta a ridurre il controllo della Corte dei conti alla sola attività di referto al Parlamento sui risultati della gestione degli enti, eliminando il raccordo fra il controllo della Corte dei conti e i Ministri vigilanti o azionisti degli enti e così sottraendo alla stessa Corte dei conti proprie attribuzioni “desumibili direttamente dalle norme costituzionali”;
che, ancora, nel ricorso si denuncia la violazione dell’art. 76 della Costituzione, perché la legge di delega n. 59 del 1997 (art. 14, comma 1) ha fatto salvi i principi generali desumibili dall’art. 3, commi 6 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e quindi le disposizioni della legge n. 259 del 1958.
Considerato che la Corte dei conti, in persona del suo Presidente, sulla base della determinazione n. 9/2000 della Sezione competente al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ha proposto conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), per violazione degli artt. 3, 41, 76 (in riferimento alla legge 15 marzo 1997, n. 59), 81, 97 e 100, secondo comma, della Costituzione;
che, nella presente fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a deliberare senza contraddittorio sull'ammissibilità del ricorso sotto il profilo dell'esistenza della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza»;
che, dal punto di vista dei presupposti soggettivi, alla Corte dei conti, nell'esercizio della sua funzione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, spetta la legittimazione a proporre conflitto costituzionale di attribuzioni a norma dell'art. 134 della Costituzione, in quanto tale funzione, sia pure di natura ausiliare, è caratterizzata, oltre che dalla sua previsione nell'art. 100, secondo comma, della Costituzione, dalla posizione di piena indipendenza dell'organo chiamato a esercitarla (sentenza n. 466 del 1993 e ordinanze nn. 323 del 1999 e 23 del 2000, nonché, in relazione alla funzione di controllo in generale, sentenze nn. 406 del 1989 e 302 del 1995);
che, con riferimento ai presupposti oggettivi, il ricorso è indirizzato alla garanzia della sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, in quanto la lesione lamentata concerne competenze della Corte dei conti configurate dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, riconducibili alla previsione dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione;
che, circa il profilo dell'idoneità a determinare conflitto di atti aventi natura legislativa, quali quelli in questione, questa Corte ha già dato una risposta affermativa con sentenza n. 457 del 1999 resa su analogo conflitto;
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato ammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei confronti del Governo della Repubblica, il conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte dei conti con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza all'organo ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati presso la cancelleria di questa Corte entro il termine fissato dall’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata in cancelleria il 13 luglio 2000.