Ordinanza n. 563/2000

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ORDINANZA N. 563

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 230, primo comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 2000 dalla Corte militare di appello nel procedimento penale a carico di V. S., iscritta al n. 411 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 2000.

 Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte militare di appello, con ordinanza del 14 aprile 2000, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 230, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che il delitto di furto militare commesso in danno di militare sia punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze previste dall’art. 61 numero 7 del codice penale, dall’art. 230, comma 2 o dall’art. 231 del codice penale militare di pace;

che il rimettente pone, a base della sollevata questione, il rilievo della disparità di trattamento tra il furto militare ed il furto comune che origina dalla modifica apportata all’art. 624 cod. pen. dall’art. 12 della legge 25 giugno 1999 n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), per effetto della quale il furto comune è divenuto punibile a querela della persona offesa, salva la sussistenza di una o più circostanze aggravanti ai sensi degli artt. 61 numero 7 e 625 cod. pen.;

che, ad avviso del giudice a quo, la mancata estensione della perseguibilità a querela anche al furto militare comporterebbe violazione del principio di eguaglianza, considerata l’assoluta corrispondenza, nelle due fattispecie, degli elementi costitutivi e, dunque, l’identità strutturale tra le due fattispecie, in nulla scalfita dagli elementi specializzanti propri del reato militare, quali la qualità di militare dell’agente e del soggetto passivo e del luogo - parimenti militare - di commissione dell’illecito;

che, inoltre, secondo il rimettente non vi sarebbe ragionevolezza alcuna nel diverso regime di procedibilità, posto che nessuna lesione ad interessi propri del consorzio militare potrebbe discendere dalla perseguibilità a querela del furto militare, considerando che esso, come si ricava anche da una ragionata rassegna dei lavori preparatori, va ricompreso nella categoria dei c.d. reati ‘obiettivamente militari’, cioè solo estrinsecamente collegati all’area degli interessi militari, trattandosi di reati sostanzialmente comuni - perché posti a tutela in via prevalente di interessi comuni - che ledono anche interessi militari;

che, dunque, alla luce di tale inquadramento sistematico appare irragionevole una disciplina sensibilmente differenziata, in ambito militare, rispetto alla omologa del codice penale, con conseguente violazione dell’art. 3 della Costituzione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte ha più volte e da tempo evidenziato come il regime della perseguibilità a querela – non previsto attualmente in relazione ad alcuno dei reati militari – debba ritenersi con essi incompatibile: e ciò in quanto <<nei reati militari è sempre insita un’offesa alla disciplina ed al servizio, una lesione quindi di un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all’interesse privato caratteristico della querela >> (cfr. sentenze nn. 449 del 1991, 189 del 1976 e 42 del 1975, nonché ordinanze nn. 229 e 467 del 1988);

che tali concetti sono stati di recente espressamente ribaditi da questa Corte (cfr. ord. n. 415 del 2000), delibando questione identica a quella oggetto della presente decisione, con la specifica affermazione che nessuna irragionevolezza può ravvisarsi nella disparità di trattamento fra l’ipotesi del furto comune e quella del furto militare, poste a confronto quanto al regime della perseguibilità ed in esito alla modifica apportata all’art. 624 cod. pen. su tale specifico profilo: ciò proprio in quanto la disciplina differenziata trova ragionevole giustificazione nella diversa dimensione degli interessi tutelati in relazione all’offesa arrecata con il reato militare, da cui consegue la già richiamata inconciliabilità della querela con la tipologia dei reati militari.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 230, primo comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte militare di appello con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.