Sentenza n. 189 del 1976
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SENTENZA N. 189

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1975 dal giudice istruttore del tribunale militare territoriale di Padova nel procedimento penale a carico di Curcio Rocco ed altro, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975.

Udito nella camera di consiglio del 15 giugno 1976 il Giudice relatore Angelo De Marco.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza in data 18 febbraio 1975, emessa nel procedimento penale a carico del maresciallo maggiore Renzo Tonizzo, imputato del reato di cui all'art. 196, comma primo, del codice penale militare di pace (minaccia ed offesa dell'onore di militare di grado inferiore), reato punibile con la reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi e, quindi, perseguibile, ai sensi dell'articolo 260. cpv., c.p.m.p. a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore da cui dipende il militare imputato, richiesta che nella specie mancava, il giudice istruttore del tribunale militare territoriale di Padova, su conforme richiesta del P.M. ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 260, in riferimento agli artt. 2, 3, 28 e 52, comma terzo, della Costituzione.

Secondo tale ordinanza: a) vi sarebbe violazione dell'art. 2 della Costituzione, in quanto "quello all'onore" rientrerebbe tra i "diritti inviolabili dell'uomo", la protezione del quale non può essere subordinata - per i militari - alla richiesta del comandante di corpo o di altro ente superiore; b) vi sarebbe violazione dell'art. 28 della Costituzione, in quanto la richiesta di procedimento rappresenterebbe un'illegittima limitazione al principio della diretta responsabilità, anche penale, sancito da tale norma per ogni funzionario o dipendente pubblico, non esclusi gli appartenenti alle forze armate; c) vi sarebbe una violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto implicherebbe carenza di tutela penale per il soggetto passivo od ingiustificata impunità per il soggetto attivo del reato; d) vi sarebbe, infine, violazione del principio di tutela della dignità del militare, sancito dal comma terzo dell'art. 52 della Costituzione.

Dopo gli adempimenti di legge, non essendovi stata costituzione di parti, il giudizio, come sopra promosso, viene alla cognizione della Corte riunita in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Considerato in diritto

1. - Viene denunziato a questa Corte, in riferimento agli artt. 2, 3, 28 e 52 della Costituzione, l'art. 260, comma secondo, del codice penale militare di pace, che subordina ad autorizzazione la procedibilità dei reati per i quali sia comminata la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi.

2. - Sotto il profilo della violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la legittimità di detta norma é già stata contestata davanti a questa Corte che, con la sentenza n. 42 del 1975 ha dichiarato non fondata la relativa questione.

Al riguardo la Corte ha considerato: che il diritto penale militare non prevede la querela, in quanto nei reati militari é sempre insita una offesa alla disciplina ed al servizio e, quindi, di un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione nell'interesse meramente privato, caratteristico della querela; che, su questo presupposto, si é preferito attribuire al comandante del corpo, con l'istituto della richiesta preveduta dalla norma impugnata, una facoltà di scelta tra l'adozione di provvedimenti di carattere disciplinare ed il ricorso all'ordinaria azione penale, per la considerazione che vi sono dei casi in cui, per la scarsa gravità del reato, l'esercizio incondizionato dell'azione penale può causare un pregiudizio proporzionalmente maggiore di quello prodotto dal reato stesso, mentre appaiono più efficienti e meglio rispondenti mezzi repressivi meramente disciplinari; che, infine, la norma impugnata non crea affatto un privilegio a favore dei militari, né, d'altro lato, ne comprime i diritti, perché la privazione del diritto di querela non dipende dalla circostanza che il processo é subordinato alla richiesta, ma dal fatto che i reati in questione sono perseguibili di ufficio e non vi é dubbio che rientri nella discrezionalità del legislatore stabilire per quali reati si debba procedere d'ufficio, discrezionalità nella specie non eccedente i limiti della razionalità, data la natura del bene leso dai reati militari.

Poiché nulla é stato esposto che possa indurre a diverso avviso, sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, la questione, come sopra riproposta, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

3. - Occorre, pertanto, accertare se la questione possa ritenersi fondata sotto i nuovi profili prospettati in questa sede.

A tal fine sembra opportuno precisare che l'interesse pubblico, come é stato posto in evidenza con le Considerazioni della sentenza n. 42 del 1975 sopra riportate, non si esaurisce nella punizione delle offese al servizio ed alla disciplina, ma attraverso di essa, tende oltre che ad assicurare la migliore efficienza delle forze armate, anche a tutelare il loro prestigio e la loro dignità, evitando, sempre che sia possibile, una qualsiasi loro menomazione.

Non vi é dubbio che un siffatto effetto possa derivare anche dalla pubblicità conseguente alla celebrazione di processi aventi ad oggetto episodi di lieve rilevanza, quali quelli che possono formare oggetto dei reati cui si riferisce la norma impugnata.

Da questa considerazione deve trarsi la conseguenza che la denunziata violazione degli artt. 2 e 52 della Costituzione non ha giuridico fondamento, in quanto é di tutta evidenza che nella tutela del prestigio e della dignità delle forze armate in genere é insita quella dei singoli componenti di esse.

Un discorso a parte occorre per la dedotta violazione dell'art. 28 della Costituzione.

Per quel che concerne la responsabilità penale - che é poi quella che nella specie interessa - é ovvio che, per quanto riguarda reati di lieve entità, rientra nella discrezionalità del legislatore, ove concorrano ragioni di interesse pubblico, come quelle sopra illustrate, sostituire alle sanzioni penali quelle disciplinari.

Anche se il codice penale militare non contempla reati contravvenzionali, non può trascurarsi, come indice di tendenza del legislatore, la sempre maggiore estensione della cosiddetta depenalizzazione, in forza della quale alla pena dell'ammenda si sostituisce una semplice sanzione amministrativa: l'analogia con la sostituzione della sanzione penale con quella disciplinare é di tutta evidenza.

Per quel che concerne la responsabilità civile, come si é già rilevato con la più volte citata sentenza n. 42 del 1975 di questa Corte, nulla vieta che ove manchi la richiesta di punizione penale da parte del comandante del corpo dal quale dipende il militare imputabile, nei di lui confronti il danneggiato possa esperire, in altra sede, l'azione diretta a far valere i propri diritti.

Ne consegue che anche sotto il profilo della violazione dell'art. 28 della Costituzione la proposta questione risulta infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, comma secondo, del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe;

dichiara non fondata la questione dello stesso articolo 260, comma secondo, del codice penale militare di pace, in riferimento agli articoli 2, 28 e 52 della Costituzione, sollevata con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1976.