Sentenza n. 516/2000

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SENTENZA N.516

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della tabella O, lettera B), terzo comma, della legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale), promossi con ordinanze emesse il 7 luglio (n. 4 ordinanze) e l'8 luglio 1999 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, iscritte ai nn. 66, 67, 68, 69 e 70 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Lui Licia, nonchè gli atti di intervento di Campisi Rosario e della Regione Siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2000 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

uditi l'avvocato Giuseppe Fazio per Lui Lucia e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per la Regione Siciliana.

Ritenuto in fatto

1.- Nel corso di vari giudizi diretti ad ottenere il riconoscimento della indennità di contingenza, riguardanti pensionati che svolgono attività retribuita (r.o. nn. 66 e 67 del 2000) e titolari di più pensioni (r.o. nn. 68, 69 e 70 del 2000), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con cinque ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della tabella O, lettera B), terzo comma, della legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41.

Secondo tale disposizione, ai titolari di più pensioni o assegni vitalizi, l'indennità di contingenza o comunque ogni maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita compete ad un solo titolo e non é cumulabile con altre indennità derivanti da forme di adeguamento al costo della vita connesse a trattamenti di attività di servizio o di quiescenza erogati da altri enti o amministrazioni, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Il giudice rimettente prospetta la violazione delle norme costituzionali testè enunciate, nonchè dei principi più volte affermati in materia dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la norma in questione, nel disporre la sospensione dell'indennità di contingenza, non stabilisce il limite minimo dell'emolumento o del trattamento pensionistico in relazione al quale si giustifichi e possa divenire operante la decurtazione dell'indennità stessa; al contrario, essa potrebbe ritenersi compatibile con i principi costituzionali solo nella ipotesi in cui le prestazioni pensionistica e retributiva siano di ammontare tale da giustificare simile misura.

Rileva, il giudice a quo, come alle fattispecie dedotte in giudizio non sia applicabile l'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, bensì che esse sottostanno alla normativa emanata, nell'ambito della competenza esclusiva, dalla Regione Siciliana, cioé al disposto della tabella O, lettera B), terzo comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

Quanto alla rilevanza, il giudice a quo sottolinea che solo l'accoglimento della questione proposta potrebbe condurre a buon esito la richiesta di riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla percezione della indennità di contingenza sui diversi trattamenti.

2.- Nel giudizio innanzi alla Corte (r.o. n. 66 del 2000) si é costituita Licia Lui, ricorrente nel giudizio a quo, la quale ha insistito per la declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata, sottolineando, in particolare, che la Corte costituzionale si é già pronunziata su analoga disposizione (art. 4 della legge della Regione Siciliana 24 luglio 1978, n. 17), dichiarandola incostituzionale (sentenza n. 376 del 1994).

3.- In tutti i giudizi introdotti con le ordinanze sopra richiamate é intervenuta la Regione Siciliana per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità della questione, per difetto di un'adeguata motivazione e per genericità della esposizione dei fatti, che non consentono di cogliere la rilevanza della questione nei giudizi a quibus.

4.- Nel giudizio introdotto con l'ordinanza 7 luglio 1999 (r.o. n. 70 del 2000) e, per quanto potesse occorrere anche negli altri giudizi iscritti ai nn. r.o. 66, 67, 68 e 69 del 2000, é stato prodotto intervento da parte di Campisi Rosario, il quale giustifica il proprio intervento con il fatto che ha pendente analogo ricorso al fine di ottenere le indennità in questione su entrambi i trattamenti pensionistici in godimento.

5.- Nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza la Regione Siciliana ha depositato una memoria, con la quale ha ribadito le conclusioni già rassegnate, insistendo, altresì, per la inammissibilità delle questioni proposte.

Anche Campisi Rosario, interveniente nella giudizio iscritto al r.o. n. 70 del 2000, ha presentato una memoria, con cui contesta le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura dello Stato, ritenendo che il giudice a quo abbia fatto una adeguata esposizione dei fatti, con l'esatta individuazione delle Amministrazioni e degli interessati così come ha sufficientemente motivato.

Nel merito pone l'accento sulla illegittimità delle norme laddove non prevedono il tetto "dell'altra pensione pubblica o della concorrente retribuzione, al di sotto o al di sopra del quale sospendere o concedere l'indennità de qua".

Considerato in diritto

1.- La questione di legittimità costituzionale sottoposta all'esame della Corte riguarda la tabella O, lettera B), terzo comma, della legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale) sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, in quanto il divieto di cumulo ha carattere generale senza stabilire un limite minimo della retribuzione di attività o del complessivo trattamento pensionistico.

2.- La eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Siciliana é priva di fondamento, in quanto dalle ordinanze di remissione risultano gli elementi essenziali in punto di fatto della controversia, necessari per inquadrare e verificare la rilevanza della questione prospettata, chiaramente incentrata, da un canto, su pretese avanzate da titolari di pensione o assegni vitalizi, erogati dalla Regione Siciliana, aventi a loro volta un contemporaneo trattamento per attività di servizio o di altra pensione e, dall’altro lato, sul problema della legittimità costituzionale della prescrizione di legge regionale (certamente applicabile alle fattispecie) secondo cui l’indennità di contingenza (o indennità similare caratterizzata da maggiorazione per adeguamento al costo della vita) compete ad un solo titolo, con divieto generalizzato di cumulo della stessa indennità, quale che sia il titolo di trattamento, di attività di servizio o di pensione.

Preliminarmente deve essere sottolineato che la norma contestata é contenuta in una disposizione formalmente distinta da quelle su cui é già intervenuta una dichiarazione di illegittimità costituzionale, per cui anche se ha un contenuto equivalente, deve ritenersi efficace ed operante fino a che non sia abrogata o dichiarata costituzionalmente illegittima.

3.- I giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza, stante la evidente connessione oggettiva per identità della questione sollevata che riguarda la medesima disposizione normativa.

4.- Quanto all’intervento spiegato da Campisi, che non é stato parte nel giudizio a quo, deve, in conformità di costante giurisprudenza di questa Corte, essere riaffermata la inammissibilità nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale di intervento di soggetti che non siano parte in causa nel giudizio a quo, a nulla rilevando l'eventuale partecipazione ad altri giudizi di identico o analogo oggetto (v., da ultimo, sentenza n. 300 del 2000).

5.- La questione é fondata.

Infatti, deve ritenersi che un divieto generalizzato di cumulo di indennità di contingenza (o indennità equivalenti nella funzione di sopperire ad un maggior costo della vita) sia illegittimo dal punto di vista costituzionale quando, in presenza di diversi trattamenti a titolo di attività di servizio o di pensione (ovviamente quando non vi sia una incompatibilità), non sia previsto (v. sentenza n. 566 del 1989; n. 376 del 1994) un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del lavoratore-pensionato e della sua famiglia o del pensionato con pluralità di posizioni assicurative), al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso.

Giova chiarire che l’illegittimità costituzionale non deriva dal divieto di cumulo, di per sè non incostituzionale in relazione alla originaria funzione della indennità di contingenza (o similare) come elemento aggiuntivo (correlato a percentuale di stipendio o pensione) e separato dalla retribuzione o pensione, con finalità di adeguarla ad un livello minimo rispetto alle variazioni del costo della vita: ma si verifica in presenza di divieto di cumulo di indennità di contingenza (o similare) generalizzato, cioé senza che sia fissato un limite minimo o trattamento complessivo per le attività alle quali si riferisce, al di sotto del quale non debba operare il divieto stesso.

D’altro canto, spetta al legislatore la scelta tra diverse soluzioni, ferma l'esigenza di un equilibrio finanziario del sistema retributivo e pensionistico, purchè sia rispettata l'esistenza dignitosa del lavoratore-pensionato, con possibilità di distinguere la disciplina del cumulo anche con ragionevoli differenziazioni temporali, collegate alla diversa nuova natura e funzione della indennità anzidetta e alla progressiva trasformazione - anche per effetto del conglobamento pensionistico - della incidenza del problema a partire dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale della tabella O, lettera B), terzo comma, della legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale), nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.