Sentenza n. 566 del 1989

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SENTENZA N.566

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Compagnoni Carlo, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

 

Considerato in diritto

 

1. - La Corte é chiamata a decidere se l'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - nella parte in cui dispone la sospensione dell'indennità integrativa speciale nei confronti dei pensionati che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche se svolgano attività lucrativa - contrasti: a) con l'art. 36 della Costituzione, in quanto l'indennità integrativa costituirebbe l'ammontare minimo necessario per far fronte alle normali esigenze di vita, cosicché non potrebbe essere legittima mente negata o sospesa; b) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma impugnata porrebbe in essere un’ingiustificata disparità di trattamento, a danno del personale in pensione rispetto al personale in servizio che, fruendo dell’ordinaria retribuzione, sia chiamato ad assumere incarichi o ad assolvere compiti altrimenti retribuiti, nonché al personale in quiescenza che presti attività lavorativa a favore di datori di lavoro diversi da quelli indicati nella norma.

La questione é fondata nei limiti in seguito indicati.

2.-Va premesso che già la legge 27 maggio 1959, n. 324, nell'attribuire ai dipendenti statali in servizio e in quiescenza l'indennità integrativa speciale, aveva stabilito (artt. l e 2) che essa, nei casi in cui fosse consentito il cumulo d'impieghi o di titolarità di più pensioni, competeva ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole>.

Successivamente il d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081, ha statuito che la corresponsione dell'indennità integrativa speciale <é sospesa nei confronti dei titolari di pensioni che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche, e gli enti pubblici in genere, ancorché svolgano attività lucrativa>. Quest'ultima disposizione e stata trasfusa nel testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato del 1973 e costituisce la norma impugnata, che e applicabile anche alle pensioni a carico degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (tale é quella che é oggetto del giudizio a quo): ai titolari di tali pensioni l'indennità integrativa speciale é stata attribuita con legge 22 novembre 1962, n. 1646.

3. - Le censure proposte dal giudice a quo, sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, sono prive di fondamento, in quanto le posizioni poste a confronto non sono omogenee, cosicché legittimamente sono state disciplinate in modo differenziato.

La situazione giuridica del pubblico dipendente in servizio attivo, che sia chiamato ad assumere incarichi per i quali siano previste particolari forme retributive, distinte dallo stipendio, non é comparabile, infatti, con quella del pubblico dipendente in quiescenza, il quale svolga una nuova attività lavorativa dopo il collocamento in pensione, stante la completa differenza dei rispettivi status con riguardo alla libertà di lavoro.

A norma dell'art. 98 della Costituzione, i pubblici impiegati sono <al servizio esclusivo della Nazione>. In armonia con tale disposizione il d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (applicabile anche al di fuori dell'impiego statale: cfr. art. 8, legge 20 marzo 1975, n. 70, relativo ad una vasta categoria di dipendenti di enti pubblici; art. 27 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, relativo ai dipendenti delle UU.SS.LL.), vincola gli impiegati statali ad adempiere alle loro prestazioni lavorative con carattere di esclusività. L'art. 60 di tale d.P.R., dispone conseguentemente che <l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche di società costituite a fini di lucro>. La mancata osservanza di tale disposizione comporta la decadenza dall'impiego. L'art. 65 pone, poi, la regola generale secondo la quale <gl'impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali>: l'assunzione di un nuovo impiego pubblico comporta la decadenza dal precedente.

Ne deriva che il pubblico impiegato solo eccezionalmente ed in presenza di espresse disposizioni di legge può assumere incarichi che non costituiscono diretta esplicazione della sua normale attività lavorativa. Parimenti, si pone come eccezione al principio dell'unicità della retribuzione la possibilità di percepire emolumenti distinti dallo stipendio.

La situazione muta radicalmente con la cessazione dal servizio attivo: il pubblico dipendente in quiescenza, infatti, di regola e libero di svolgere qualsiasi utile prestazione, al servizio di privati o di enti pubblici, di lavoro dipendente od autonomo.

E' del tutto ragionevole, quindi, che il legislatore abbia dettato discipline differenziate in relazione a tali differenti situazioni.

Quanto all'altro profilo d'illegittimità costituzionale prospettato in riferimento all'art. 3 della Costituzione - riguardante il diverso trattamento riservato dalla norma impugnata al personale in quiescenza a seconda che presti attività lavorativa in favore di datori di lavoro pubblici o privati - anch'esso appare inconsistente.

La norma impugnata, con tale disciplina differenziata, persegue indirettamente anche lo scopo di scoraggiare i pensionati pubblici dal prestare, a qualsiasi titolo, dopo il collocamento al riposo, opera retribuita a favore delle amministrazioni e degli enti pubblici e ciò costituisce un indirizzo di politica legislativa, per quanto opinabile, di esclusiva spettanza del legislatore, che nella sua discrezionalità, ha inteso realizzare un'equa distribuzione delle occasioni lavorative.

Non é censurabile pertanto, di per sé, ma solo ove lesiva per altro verso di norme e principi costituzionali, la scelta di scoraggiare-pur senza inibirlo- l'accesso ai pubblici impieghi e, in generale, alle attività esplicabili per conto di enti pubblici, dei sudetti pensionati.

4. - La norma impugnata, tuttavia, stabilendo la sospensione della corresponsione dell'indennità integrativa speciale nei confronti dei titolari di pensioni che prestino opera in favore dello Stato e degli altri enti pubblici, senza dare alcun rilievo alla misura dell'emolumento percepito per la nuova attività, si pone in parziale contrasto con l'art. 36, primo comma, della Costituzione.

Questa Corte ha già avuto modo di stabilire che la riduzione del trattamento di pensione, nel caso di concorso con altra prestazione retribuita, di per se non è illegittima (sentenze n. 275 del 1976, n. 155 del 1969 e n. 105 del 1963), essendo ragionevole che il legislatore tenga conto della maggiorazione di compenso derivante al pensionato a seguito della nuova attività.

Peraltro, in tale ottica, la diminuzione del trattamento pensionistico complessivo può essere giustificata e compatibile col principio stabilito dall'art. 36, primo comma, della Costituzione, solo ove sia correlata ad una retribuzione della nuova attività lavorativa che ne giustifichi la misura.

Ne deriva che non sono legittime norme che, come quella impugnata, implicano una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, in relazione alla quale tale decurtazione diventa operante.

L'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, va quindi dichiarato illegittimo in quanto non ha stabilito il limite dell'emolumento per le attività alle quali si riferisce, dovendosi ritenere ammissibile, al di sotto di tale limite, il cumulo integrale fra trattamento pensionistico e retribuzione, senza che sia sospesa la corresponsione dell'indennità integrativa.

Nel rispetto del principio di ragionevolezza, la fissazione di detto limite compete al legislatore, al cui intervento é rimessa, pertanto, la riformulazione della norma.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/12/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 22/12/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE