Ordinanza n. 495 del 2000

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 495

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente     

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA             

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 126 e 130 del codice di procedura civile e dell’art. 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 2000 dal Giudice istruttore del Tribunale di Padova nel procedimento civile Galeazzo Carla ed altri contro Roncolato Lia, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2000 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Padova, con ordinanza emessa in data 22 gennaio 2000, ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 126 e 130 del codice di procedura civile e dell’art. 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nella parte in cui prevedono che il processo verbale che documenta le attività svolte nei procedimenti civili debba essere scritto dall’ausiliario del giudice "in modo chiaro e leggibile …. ma non in modi diversi che a mano", per la violazione degli artt. 3, 24, 97, 101 e 104 della Costituzione;

che il giudice rimettente - premesso che l’obbligo di redigere i verbali a mano troverebbe conferma nell’eccezione prevista dall’art. 422 cod. proc. civ. per le controversie di lavoro - osserva che nel codice di procedura penale é stato disciplinato un sistema "complesso e completo" di documentazione degli atti processuali, mentre nel codice di procedura civile nulla é stato previsto al riguardo; ciò che determinerebbe la violazione dell’art. 3 Cost. sotto i profili dell’eguaglianza e della ragionevolezza;

che secondo il giudice a quo le norme impugnate inciderebbero sul "corretto e spedito andamento dell’attività dell’amministrazione della giustizia" e creerebbero una disparità di trattamento tale da pregiudicare la tutela degli interessi dei cittadini coinvolti in un processo civile, i quali non avrebbero la possibilità di ottenere una documentazione degli atti processuali idonea in relazione ai mezzi tecnici oggi disponibili;

che, sempre secondo il rimettente, la verbalizzazione manuale non può essere che sommaria, poco celere e soggetta a contestazioni e dubbi e violerebbe perciò anche la libertà e l’indipendenza della magistratura sotto il profilo dell’adeguatezza dei mezzi necessari ad un esercizio dignitoso della funzione giudiziaria, perchè il giudice sarebbe costretto dalla cronica carenza di personale ausiliario alla verbalizzazione in prima persona o con l’ausilio delle parti;

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o infondata;

che la difesa erariale rileva preliminarmente come il giudice rimettente si sia limitato ad enunciare la rilevanza della questione nel giudizio a quo, indicando solo che "si tratta di valutare le istanze istruttorie delle parti" e senza fornire alcun elemento al riguardo, con conseguente inammissibilità della questione;

che, secondo l'Avvocatura, la questione sarebbe infondata, non potendosi parlare di lesione alla funzionalità della amministrazione della giustizia o di irragionevolezza del metodo di verbalizzazione nel processo civile rispetto al processo penale, essendo evidente la non comparabilità dei due giudizi ai fini del giudizio di eguaglianza, ed essendo non pertinente il richiamo agli artt. 101 e 104 Cost.

Considerato che il Giudice istruttore del Tribunale di Padova dubita della legittimità costituzionale degli artt. 126 e 130 del codice di procedura civile e dell’art. 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nella parte in cui prevedono che nel processo civile il verbale debba essere redatto solamente a mano, esclusa la possibilità di utilizzare altri mezzi tecnici, per violazione degli artt. 3, 24, 97, 101 e 104 della Costituzione;

che il giudice a quo ha omesso qualsiasi specifica indicazione riguardo alla rilevanza della questione nel giudizio in corso, essendosi limitato ad indicare che "si tratta di valutare le istanze istruttorie delle parti";

che, come questa Corte ha più volte ribadito, le questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze prive di motivazione sulla rilevanza, ovvero che contengano un’insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un’adeguata valutazione della rilevanza, sono inammissibili (cfr., tra le ultime, le ordinanze n. 346, n. 358, n. 385 e n. 396 del 2000);

che pertanto la questione é manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126 e 130 del codice di procedura civile e dell’art. 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101 e 104 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Padova con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2000.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2000.