ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALEcomposta dai signori Giudici:
- Cesare MIRABELLI, Presidente
- Francesco GUIZZI
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Cesare RUPERTO
- Riccardo CHIEPPA
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della delibera legislativa della Regione Liguria, riapprovata il 9 dicembre 1997, recante <<Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 'Autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati'>>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 24 dicembre 1997, depositato in Cancelleria il 3 gennaio 1998 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1998.
Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;
udito nell'udienza pubblica del 23 maggio 2000 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
udito l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. ¾ Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 24 dicembre 1997, depositato il 3 gennaio 1998, ha impugnato la legge della Regione Liguria recante <<Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 'Autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati'>>, approvata il 7 ottobre 1997, riapprovata a maggioranza assoluta il 9 dicembre 1997, a seguito del rinvio da parte del Governo, in riferimento all'art. 6, primo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).
2. ¾ Il ricorrente premette che l’atto impugnato ha ad oggetto la modificazione della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38, mediante l’introduzione nella rubrica del Titolo VI delle parole <<e dei terapisti della riabilitazione-fisioterapisti>>, nonché attraverso l’inserimento di un art. 60-bis, il quale dispone che non sono soggetti ad autorizzazione gli studi professionali dei terapisti della riabilitazione-fisioterapisti. Ad avviso della difesa erariale, quest’ultima norma violerebbe l'art. 6, primo comma, lettera q), della legge n. 833 del 1978, che riserva alla competenza dello Stato la fissazione dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie ed il contrasto non sarebbe escluso dalla circostanza che la norma disciplina i requisiti professionali dei terapisti della riabilitazione-fisioterapisti mediante rinvio alla regolamentazione stabilita dalla legge dello Stato. Secondo il ricorrente, la norma impugnata sarebbe altresì viziata anche in quanto introduce un'eccezione alla regola dell'autorizzazione per l’apertura degli studi professionali <<che non consentirebbe la verifica dei requisiti della normativa nazionale cui formalmente essa rinvia>>.
3. ¾ La Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale, si è costituita nel giudizio, eccependo l'infondatezza del ricorso.
La resistente sostiene che la norma impugnata non disciplinerebbe i requisiti per l’esercizio della professione di terapista della riabilitazione-fisioterapista, bensì si limiterebbe a recare disposizioni concernenti i locali in cui essa viene svolta. Inoltre, a suo avviso, rientrerebbe comunque nella competenza della Regione regolamentare tale profilo dell’attività che, peraltro, sarebbe stato disciplinato in conformità del d.m. 14 settembre 1994, n. 741. Infatti, siffatto decreto ministeriale, stabilendo che il fisioterapista può svolgere autonomamente attività terapeutica - anche se «con 'riferimento' alle prescrizioni mediche» -, nonché esercitare <<attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale>>, permette che egli svolga attività professionale anche all’interno di uno studio privato.
4. ¾ La Regione Liguria, con istanza depositata in prossimità dell’udienza pubblica, fuori termine, ha chiesto che la Corte dichiari cessata la materia del contendere in quanto la legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 - regolarmente vistata dal Commissario del Governo e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione - ha espressamente abrogato la legge regionale n. 38 del 1986, che era stata parzialmente modificata con la legge regionale impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. ¾ Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso contro la delibera legislativa della Regione Liguria (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 "Autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati") approvata il 7 ottobre 1997 e riapprovata a maggioranza assoluta il 9 dicembre 1997 a seguito del rinvio operato dal Governo.
La delibera legislativa impugnata si compone di due articoli espressamente destinati, anche nell'intitolazione, all'inserimento nel testo della precedente legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38, in quanto l'art. 1 aggiunge al titolo della rubrica del Titolo VI di quest'ultima, che è dedicata agli ambulatori e studi professionali medici, le parole "e dei terapisti della riabilitazione-fisioterapisti" e l'art. 2 aggiunge un art. 60-bis, che disciplina gli studi professionali dei terapisti della riabilitazione-fisioterapisti, escludendo, al pari degli studi professionali medici -dei quali si tratta appunto all'art.60 della legge n. 38- ogni forma di autorizzazione.
Secondo il ricorrente, la delibera legislativa censurata eccederebbe dalla sfera di attribuzioni regionali, giacché si porrebbe in contrasto con l'art. 6, primo comma, lettera q, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), sia in quanto disciplinerebbe i requisiti per l'esercizio di una professione sanitaria -materia di competenza statale- sia in quanto introdurrebbe un'eccezione alla regola dell'autorizzazione per l'apertura degli studi professionali, impedendo così l'accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dalla legge statale, alla quale peraltro formalmente rinvia.
2. ¾ Successivamente alla proposizione del ricorso è stata approvata e regolarmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria la legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 , recante "Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e sociosanitari, pubblici e privati. Recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997". L'art. 24, comma 1, di detta legge ha espressamente abrogato la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38, alla cui parziale modifica era appunto diretta la delibera legislativa impugnata.
La sopravvenuta abrogazione della legge, nel cui testo dovevano essere inseriti gli articoli della delibera legislativa in esame, unitamente al fatto che la legge regionale abrogatrice ha regolato ex novo l'intera materia, prevedendo specifiche procedure di autorizzazione e di accreditamento per le strutture sanitarie, rendono palese che le disposizioni denunciate, in quanto inautonome rispetto alle norme della legge abrogata, che intendevano modificare, e in quanto ormai prive dell'oggetto della loro potestà regolativa, non potranno produrre effetti per il futuro, così come non ne hanno prodotti per il passato.
In questo quadro normativo, in conformità alla consolidata giurisprudenza costituzionale, ricorrono dunque i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere (ex plurimis, sentenze n. 138 del 2000 e n. 205 del 1996).
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Liguria approvata il 7 ottobre 1997 e riapprovata, a seguito di rinvio governativo, il 9 dicembre 1997, recante <<Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 "Autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati">>, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.