Sentenza n. 138/2000

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SENTENZA N. 138

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Francesco GUIZZI, Presidente

- Cesare MIRABELLI

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo, riapprovata il 21 ottobre 1997, recante "Modifiche all'art. 16 comma 2 della L.R. 84/96 avente per oggetto: Fondo regionale per il sostegno dell'occupazione", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 novembre 1997, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 73 del registro ricorsi 1997.

Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2000 il Giudice relatore Massimo Vari;

udito l'Avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.¾ Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso dell'11 novembre 1997, regolarmente notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo, approvata l'11 giugno 1997, recante "Modifiche all’art. 16 comma 2 L.R. 84/96 avente per oggetto: Fondo regionale per il sostegno dell’occupazione", riapprovata a maggioranza assoluta, a seguito del rinvio da parte del Governo, il 21 ottobre 1997.

Il ricorrente censura, in particolare, l'art. 1 che, nel sostituire la disciplina già contenuta nel secondo comma dell'art. 16 della citata legge regionale n. 84 del 1996, ha stabilito che i contributi "in conto interesse" previsti e disciplinati, in favore di particolari categorie di imprese, dagli artt. 13 e seguenti della normativa che si intende modificare, siano "erogati" dalla Regione Abruzzo, di volta in volta, alla FI.R.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese) S.p.A., su richiesta di quest'ultima, per essere poi "versati" ai beneficiari. E ciò dietro un compenso a favore della stessa FI.R.A., "per la gestione delle operazioni", pari agli interessi che matureranno nel periodo fra la data delle erogazioni delle somme alla menzionata Società finanziaria e quella del pagamento ai beneficiari.

2.¾ Il ricorso, nell'osservare che il predetto compenso è "ancorato a due parametri mobili, il secondo dei quali dipendente soprattutto dal 'buon volere' del soggetto finanziatore", denuncia la violazione di almeno tre principi costituzionali: il principio di certezza e predeterminazione della spesa pubblica; il principio di copertura di cui all’art. 81 ed il principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97, combinato con il criterio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione.

Il principio costituzionale di buon andamento risulterebbe ¾ ad avviso del ricorrente ¾ "seriamente vulnerato da una norma che attribuisce ad un (non necessario) intermediario fra Amministrazione erogatrice e soggetto beneficiario un compenso tanto maggiore quanto maggiore è il ritardo con cui l’intermediario adempie i propri obblighi".

 Si lamenta, al tempo stesso, il mancato coordinamento della censurata norma, mirante a configurare la FI.R.A. come unica intermediaria ex lege, con il testo della legge regionale che si intende modificare, ed, in particolare, con gli artt. 13, 14 e 15 che prevedono una pluralità di soggetti finanziatori.

3.¾ All'udienza pubblica del 22 febbraio, l'Avvocatura dello Stato, in riferimento all'avvenuta entrata in vigore, nelle more del giudizio, della legge regionale del 28 dicembre 1998, n. 164 (Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 1996 n. 84), ha concluso per la cessazione della materia del contendere.

Considerato in diritto

1.¾ Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Abruzzo, approvata l'11 giugno 1997 (Modifiche all'art. 16 comma 2 L.R. n. 84 del 1996 avente per oggetto: Fondo regionale per il sostegno dell'occupazione) e riapprovata a maggioranza assoluta, dopo il rinvio governativo, in data 21 ottobre 1997.

Il censurato provvedimento si compone di due disposizioni: l’art. 1, volto ad affidare alla FI.R.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese) S.p.A. l’attività di erogazione dei contributi in conto interesse previsti e disciplinati dagli artt. 13 e seguenti della precedente legge regionale n. 84 del 1996, per il consolidamento dei debiti a breve termine di particolari categorie di imprese localizzate nella Regione; l’art. 2 contenente la dichiarazione d’urgenza del provvedimento stesso.

Ci si duole, in particolare, che l'art. 1, modificando l'art. 16, comma 2, della precedente legge regionale n. 84 del 1996, preveda che tali contributi siano versati dalla Regione Abruzzo, di volta in volta, alla FI.R.A, su sua richiesta, per essere poi erogati ai beneficiari, contemplandosi per detta attività di erogazione un compenso, a favore della FI.R.A. medesima, pari agli interessi maturati sulle anticipazioni effettuate dalla Regione.

Secondo il ricorso, la disposizione denunciata si porrebbe in contrasto con "almeno tre principi costituzionali", e cioè quello della certezza e predeterminazione della spesa pubblica, quello della copertura di cui all’art. 81 e quello del buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97, combinato con il criterio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione.

2.¾ Tanto premesso sulle questioni portate all’esame di questa Corte, occorre rilevare che, dopo la proposizione del ricorso, è intervenuta la legge regionale 28 dicembre 1998, n. 164, dichiarata urgente ed entrata in vigore, secondo quanto previsto dall’art. 3 della medesima, il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (avvenuta il 29 dicembre 1998). L’art. 2 di quest’ultima, nel ridisciplinare parzialmente la materia già oggetto della legge n. 84 del 1996, ha sostituito le disposizioni del titolo III, fra le quali è ricompreso l’art. 16. Tale articolo, così come riformulato, prevede che la FI.R.A. gestisca il fondo relativo al consolidamento dei debiti a breve delle imprese con propria contabilità separata; che gli interessi maturati vadano ad incrementare il fondo medesimo e che alla predetta Finanziaria spetti, per le spese di funzionamento necessarie all’erogazione dei suddetti contributi, un compenso pari a 200 milioni di lire.

Inoltre, il medesimo art. 2 della legge n. 164 del 1998 ha introdotto una disposizione transitoria (art. 16-bis) concernente l’erogazione dei contributi già concessi ai sensi del secondo comma dell’art. 16 della legge regionale 11 settembre 1996, n. 84.

Poiché la nuova disciplina risulta incompatibile con quella impugnata, è da ritenere che la legge regionale più recente abbia sostituito quella anteriore, oggetto del presente ricorso, non potendosi ammettere la contemporanea esistenza nell’ordinamento di plurime e contraddittorie manifestazioni di volontà del legislatore regionale.

In siffatta situazione, è d’uopo, pertanto, concludere, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte e come del resto lo stesso ricorrente non ha mancato di osservare in udienza, che sia venuta meno la materia del giudizio sulla legge regionale impugnata, della quale resta impedita, ovviamente, la promulgazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo approvata l'11 giugno 1997 e riapprovata, ai sensi dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione, il 21 ottobre 1997, recante "Modifiche all’art. 16 comma 2 L.R. 84/96 avente per oggetto: Fondo regionale per il sostegno dell’occupazione", proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.