Ordinanza n. 288/2000

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ORDINANZA N. 288

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Cesare MIRABELLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv. Massimo VARI 

- Dott. Cesare RUPERTO 

- Dott. Riccardo CHIEPPA 

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY 

- Prof. Valerio ONIDA 

- Prof. Carlo MEZZANOTTE 

- Avv. Fernanda CONTRI 

- Prof. Guido NEPPI MODONA 

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof. Annibale MARINI 

- Dott. Franco BILE 

- Prof. Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 22 giugno 1988, n.221 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), così come interpretato dall’art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Giorgio Macciotta ed altri contro il Ministero della giustizia, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da dipendenti del Ministero della giustizia, addetti alle cancellerie e segreterie giudiziarie, per ottenere l'adeguamento ogni triennio dell'indennità giudiziaria loro corrisposta, così come previsto per i magistrati dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza emessa il 2 febbraio 1994, ma pervenuta il 30 giugno 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), così come interpretato dall'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica);

che l'art. 3, comma 61, della legge n. 537 del 1993 dispone che il riferimento contenuto nell'art. 1 della legge n. 221 del 1988, che ha attribuito al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie una indennità, si interpreta nel senso che il richiamo all'indennità stabilita per i magistrati dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 è da considerare nella misura vigente al 1° gennaio 1988, senza cioè l'adozione anche del meccanismo di adeguamento triennale previsto per i magistrati;

che, secondo l’ordinanza di rimessione, l'interpretazione imposta dalla disposizione denunciata determinerebbe una non giustificata disparità di trattamento, nel calcolo di indennità riferite ad attività connesse, del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie rispetto ai magistrati, comportando anche una irragionevole svalutazione nel tempo del contenuto economico dell'indennità;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, già esaminata e dichiarata non fondata con la sentenza n. 15 del 1995.

 Considerato che l’ordinanza di rimessione propone nuovamente una questione già dichiarata non fondata o manifestamente infondata (sentenza n. 15 del 1995; ordinanze nn. 98 e 451 del 1995 e nn. 33 e 167 del 1996), giacché la diversità di disciplina delle due indennità sarebbe giustificata dalla non omogeneità delle diverse categorie di dipendenti poste a raffronto e dal differente meccanismo di determinazione del loro trattamento retributivo, così escludendo la dedotta illegittimità costituzionale alla omessa applicazione, anche al personale amministrativo, del sistema di adeguamento automatico previsto per i magistrati;

che, peraltro, successivamente all’emissione dell’ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 10 ottobre 1996, n. 525 (Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali), che, nel quadro di una nuova considerazione della materia rientrante nella discrezionalità del legislatore, ha stabilito, all’art. 1, che all’indennità prevista per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie si applica fino al 31 dicembre 1993, con decorrenza dal 1° gennaio 1991, «il meccanismo di adeguamento periodico di cui all’articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27», affidando la «successiva dinamica» di tale indennità alla contrattazione collettiva e disponendo l’estinzione dei giudizi pendenti;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente, affinché valuti nuovamente, tenendo conto della sopravvenuta modifica legislativa, se la questione di legittimità costituzionale sia ancora rilevante.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente e Redattore

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.