Ordinanza n. 218/2000

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ORDINANZA N. 218

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA  

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE   

- Giovanni Maria FLICK   

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 15 settembre 1998, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, con ricorso depositato l'8 febbraio 2000 ed iscritto al n. 144 del registro ammissibilità conflitti.

  Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta ha sollevato con ricorso conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione - adottata il 15 settembre 1998 - con la quale era stata approvata la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti, per i quali il dottor Giancarlo Caselli aveva presentato querela - in data 26 ottobre 1995 - nei riguardi del deputato Vittorio Sgarbi, riguardavano opinioni espresse dal medesimo nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

 che in ordine allo svolgimento della vicenda che ha provocato l’adozione del provvedimento impugnato, il ricorso riferisce che con atto del 26 ottobre 1995, il dottor Giancarlo Caselli, all’epoca Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, presentava querela per il reato di diffamazione aggravata, commesso con il mezzo della stampa, nei riguardi del suddetto deputato, per avere quest’ultimo, in data 26 luglio 1995, quale conduttore della trasmissione televisiva <<Fatti e misfatti>>, in onda sull’emittente televisiva <<Italia 1>>, gravemente offeso la sua reputazione con la seguente affermazione: <<la situazione dei pentiti mette grande paura in uomini come..e Caselli.., evidenzia la ridicolaggine della loro azione puramente politica e quindi criminale contro Andreotti..loro in realtà andrebbero arrestati perché hanno scambiato la lotta politica con una questione giudiziaria...non è Andreotti che aggiusta i processi con Carnevale ma è Caselli che aggiusta i pentiti>>;

 che nel procedimento instauratosi a seguito della querela, nel corso della fase delle indagini preliminari, il deputato Sgarbi eccepiva l’applicabilità dell’art. 68, primo comma, Cost. ed il Giudice per le indagini preliminari sospendeva il procedimento, ai sensi dell’art. 2 del decreto- legge 6 settembre 1996, n. 466 (Disposizioni urgenti per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione), allora vigente, disponendo la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati, la quale adottava l’impugnata deliberazione;

 che, preso atto della stessa, il pubblico ministero formulava richiesta di archiviazione, mentre il querelante parte offesa si opponeva;

 che il Giudice per le indagini preliminari, dopo avere rilevato l’inammissibilità dell’opposizione all’archiviazione, in quanto prospettante soltanto richiesta di elevazione di conflitto fra poteri dello Stato, si è ritenuto legittimato a sollevare il conflitto quale organo competente a dichiarare, nell’ambito delle funzioni esercitate, la volontà del potere di appartenenza, assumendo che la deliberazione della Camera inibirebbe l’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali e lo costringerebbe a disporre la definitiva archiviazione del procedimento contro il deputato Sgarbi;

 che secondo il ricorrente la deliberazione della Camera sarebbe frutto di erronea valutazione dei presupposti di operatività della garanzia costituzionale del primo comma dell’art. 68 Cost. e di un uso non corretto del potere di decidere in ordine alla ricorrenza dei presupposti di applicabilità di tale norma, onde ne sarebbe conseguita una menomazione della sfera di attribuzioni dell’autorità giudiziaria.

 Considerato che in questa fase del giudizio la Corte - come più volte già affermato (cfr., ad esempio, le ordinanze n. 62, n. 81 e n. 150 del 2000) - è chiamata a deliberare, senza contraddittorio e prima facie, in ordine all’ammissibilità del conflitto sotto il profilo dell’identificazione dei poteri dello Stato, che si contrappongono, e dell’esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla propria competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità, con riguardo altresì all’incidenza della menzionata delibera parlamentare sul procedimento pendente avanti all’autorità giudiziaria ricorrente;

 che, sotto il profilo soggettivo, i singoli organi giurisdizionali sono - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis sentenze nn.10 e 11 del 2000) - legittimati, nell’esercizio dell’attività giurisdizionale, esercitata in piena indipendenza, ad essere parte nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e parimenti la Camera dei deputati è legittimata ad esserne parte in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68 Cost.;

 che, sotto il profilo oggettivo, l’autorità giudiziaria ricorrente lamenta la lesione della propria potestas iudicandi - consistente in un'attribuzione costituzionalmente garantita - in conseguenza dell'esercizio, asseritamente illegittimo, del potere, spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse da quest'ultimo;

 che pertanto ricorrono i requisiti sia soggettivi che oggettivi necessari al fine di ritenere ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n.87, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

 dispone:

 a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, autorità giudiziaria ricorrente;

 b) che, a cura dell’autorità giudiziaria ricorrente, l'atto introduttivo del conflitto e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.