Ordinanza n. 110/2000

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ORDINANZA N. 110

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Francesco GUIZZI, Presidente

- Cesare MIRABELLI

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291, comma 1, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1998 dal Tribunale di Modena nel procedimento civile vertente tra Scapinelli Daniela e Malpighi Gabriella ed altra, iscritta al n. 791 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Montanari Malpighi Margherita;

udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2000 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile il Tribunale di Modena ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui tale norma non condiziona l’adozione di una persona maggiore di età anche all'assenso dei figli (o dei discendenti) naturali maggiorenni e riconosciuti dell’adottante, ove questi esistano;

che, premessa la rilevanza della questione, il giudice rimettente ha richiamato la sentenza n. 557 del 1988 di questa Corte, con la quale l’art. 291 cod. civ. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consentiva l’adozione di maggiorenni, in presenza di discendenti legittimi o legittimati, neppure qualora costoro fossero consenzienti;

che, secondo il giudice a quo, la medesima ratio è ravvisabile anche nell'ipotesi di presenza di discendenti naturali; ma non ha ritenuto possibile una interpretazione adeguatrice dell'art. 291 cod. civ., richiesta dalla parte con riferimento a quanto operato da questa Corte con le sentenze n. 166 del 1998 e n. 99 del 1997;

che il Tribunale di Modena, con successiva ordinanza del 22 giugno 1999, trasmessa a questa Corte per unione agli atti, ha dichiarato l’estinzione del giudizio a quo, avendo le parti nel frattempo provveduto alla conciliazione della controversia, con conseguente rinunzia agli atti formalmente accettata.

Considerato che l’estinzione del giudizio a quo non è di per sé sufficiente a determinare la sopravvenuta inammissibilità della prospettata questione di costituzionalità poiché, secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in armonia con l’art. 22 delle “Norme integrative” del 16 marzo 1956, il requisito della rilevanza riguarda solo il momento genetico in cui il dubbio di costituzionalità viene sollevato, e non anche il periodo successivo alla rimessione della questione alla Corte costituzionale (v. sentenze n. 701 del 1988, nn. 52 e 88 del 1986, n. 300 del 1984, n. 16 del 1982, n. 135 del 1963 e n. 50 del 1957);

che il giudice rimettente, infatti, da un lato – ritenendo che “il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale” (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) – si spoglia di ogni potere in conseguenza della sospensione obbligatoria del processo principale, dall’altro ben può, dopo il giudizio della Corte, decidere la causa nel merito, ma per ragioni giuridiche sopravvenute o indipendenti da quelle per le quali la questione è stata precedentemente rimessa alla Corte costituzionale;

che nel caso specifico, peraltro, la questione in esame va dichiarata inammissibile per motivi concernenti l'originaria ordinanza di rimessione;

che, infatti, pur avendo la motivazione dell'ordinanza considerato gli elementi non preclusivi, a distanza di anni, di una eventuale dichiarazione di nullità dell’adozione di maggiorenni, tale motivazione, oltre a non tenere conto su questo punto della giurisprudenza della Corte di cassazione nella sua completezza, è carente in ordine ad altri passaggi logici necessari per ritenere la pregiudizialità della questione: in particolare essa non argomenta sulle ragioni che dovrebbero, a suo avviso, indurre a far discendere dalla mancanza dell'assenso all'adozione da parte del figlio naturale riconosciuto – elemento diverso dal consenso delle parti del rapporto adottivo – la conseguenza della nullità assoluta, rilevabile in ogni momento, del decreto di adozione, anziché quella dell'irregolarità del procedimento seguito;

che tale questione, pertanto, dev’essere dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 291 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Modena con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 20 aprile 2000.