Sentenza n.557 del 1988

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SENTENZA N.557

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codi ce civile, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1984 dal Tribunale di Milano nella procedura di adozione tra Laini Annibale ed altra e Li Mandri Giuseppe, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Considerato in diritto

1. - E' stato denunciato a questa Corte, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 291 cod. civ. in quanto <non consente che possa procedersi all'adozione da parte di persone che abbiano figli legittimi o legittimati, ancorchè maggiorenni e consenzienti>.

2. -Preliminarmente é da rilevare come indubbiamente il legislatore in via di principio possa, nell'esercizio del suo potere discrezionale, contenere l'istituto dell'adozione entro l'ambito ritenuto più opportuno per salvaguardare i diritti dei membri della famiglia legittima.

E' tuttavia necessario che la normativa non comporti delle limitazioni eccessive - e come tali irrazionali - rispetto allo scopo perseguito, si da violare l'art. 3 Cost.

3.-Nella fattispecie rileva la Corte che, mentre l'esistenza del coniuge non osta all'adozione, sempre che questi presti il suo assenso (art. 297, primo comma, c.c.), la circostanza che vi siano figli legittimi o legittimati, benchè maggiorenni e consenzienti, impedisce che si possa procedere alla adozione medesima.

Tale differente valutazione legislativa dell'assenso di persone (rispettivamente coniuge e figli), tutte facenti parte della famiglia legittima dell'adottante, ed egualmente interessate, sia sotto l'aspetto morale che sotto quello patrimoniale, anche in relazione al favor sempre dimostrato del legislatore verso l'istituto, appare chiaramente incongrua.

Non sussiste, infatti, un motivo razionale per ritenere sufficientemente tutelata la posizione del coniuge attraverso la previsione del suo assenso, e per non disporre analogamente, in una situazione sostanzialmente identica, rispetto ai discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.

Deve concludersi che la norma impugnata viola, per la parte a cui si riferisce l'ordinanza di rimessione, il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e deve quindi esserne dichiarata l'illegittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Maggio 1988.