SENTENZA N. 469
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
- Dott. Franco BILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della prosecuzione del procedimento penale nei confronti del senatore Salvatore Frasca per le opinioni espresse nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, nonostante la delibera del Senato della Repubblica del 29 gennaio 1997 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, promosso con ricorso del Senato della Repubblica, notificato il 23 gennaio 1999, depositato in Cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 4 del registro conflitti 1999.
Udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1999 il Giudice relatore Massimo Vari;
udito l'avvocato Stefano Grassi per il Senato della Repubblica.
Ritenuto in fatto1.¾ Con il ricorso in epigrafe, il Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, ha promosso, a norma dell’art. 134 della Costituzione e dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina e del Tribunale di Messina, Sezione penale.
1.1.¾ Quanto alla vicenda da cui trae origine il sollevato conflitto, il ricorrente rammenta che, a seguito di talune dichiarazioni rese, nel corso di un’intervista televisiva, veniva formulata richiesta di rinvio a giudizio del senatore Salvatore Frasca per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa (artt. 99 e 595, terzo comma, del codice penale e 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223).
A seguito di ciò, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina disponeva, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466, la trasmissione degli atti del procedimento penale al Senato della Repubblica, sospendendo il processo sino alla deliberazione in materia di insindacabilità e, comunque, non oltre il termine di 90 giorni.
L’Assemblea del Senato, in data 29 gennaio 1997, deliberava, conformemente alla proposta formulata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, l’insindacabilità, ai sensi dell'art. 68 della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Frasca nel corso della predetta intervista, dandone comunicazione ufficiale, tramite il proprio Presidente, al predetto Giudice per le indagini preliminari con lettera del 31 gennaio 1997.
Malgrado ciò, con decreto del 7 marzo 1997, veniva disposto il giudizio nei confronti del menzionato parlamentare e fissata, per il 5 febbraio 1998, l’udienza davanti al Tribunale di Messina, Sezione penale; udienza rinviata, una prima volta, al 1° giugno 1998 e, successivamente, al 19 gennaio 1999.
Di qui la proposta della Giunta di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in relazione ai predetti provvedimenti adottati dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina e dalla Sezione penale dello stesso Tribunale; proposta approvata all’unanimità dall’Assemblea, in data 8 luglio 1998.
1.2.¾ Con il presente ricorso il Senato della Repubblica ha chiesto, quindi, a questa Corte di:
"a) dichiarare che spetta al Senato della Repubblica dichiarare l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni formulate dal senatore Frasca ed oggetto di procedimento penale davanti al Tribunale di Messina;
b) dichiarare che non spetta al Giudice per le indagini preliminari ed alla Sezione penale dello stesso Tribunale di Messina proseguire il procedimento penale, senza dichiarare il proscioglimento dell’imputato;
c) annullare conseguentemente i provvedimenti di rinvio a giudizio, di fissazione dell’udienza per il dibattimento ed ogni altro atto diretto a consentire la prosecuzione del medesimo procedimento penale a carico del senatore Frasca".
2.¾ Il conflitto è stato dichiarato ammissibile, in sede di delibazione preliminare ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, con ordinanza n. 471 del 1998.
Il ricorso e la menzionata ordinanza sono stati notificati, nel termine assegnato, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina ed al Tribunale di Messina, Sezione penale; le medesime autorità giudiziarie non si sono costituite in giudizio.
3.¾ Nell’imminenza dell’udienza la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale evidenzia che, nelle more del presente giudizio per conflitto di attribuzione, il Tribunale di Messina ha pronunciato, in data 5 luglio 1999, la sentenza n. 227, depositata il successivo 20 luglio e passata in giudicato, la quale, nell'assolvere il senatore Salvatore Frasca dal reato ascrittogli "perché non punibile ai sensi dell’art. 68 della Costituzione", rileva che "il potere di giudicare circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'immunità di cui all'art. 68 della Costituzione, spetta alla Camera di appartenenza del parlamentare", sicché ove quest'ultima "eserciti tale potere il giudice ha l'obbligo di prendere atto della decisione e pronunciare sentenza di assoluzione".
Ad avviso del ricorrente, "ne deriva la cessazione della materia del contendere nel conflitto", in quanto "il Tribunale ha riconosciuto e confermato la spettanza al Senato della competenza a dichiarare l'insindacabilità ed a vincolare a tale valutazione l'autorità giudiziaria (fatta salva la possibilità di quest'ultima di sollevare ricorso per conflitto di attribuzione)".
Peraltro, sostiene ancora il ricorrente che, ove la Corte non ritenesse "assorbite" dalla predetta sentenza le richieste avanzate con il ricorso, dovrebbe addivenirsi all'annullamento degli impugnati atti del procedimento penale, in quanto lesivi delle attribuzioni riconosciute al Senato dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Conclude, quindi, la memoria chiedendo che la Corte "accerti che spetta al Senato dichiarare la sussistenza dei presupposti di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, nel caso di specie" e, "su questo presupposto", valuti "la sussistenza della cessazione della materia del contendere, con particolare riferimento alla decisione del Tribunale di Messina di non contestare in questa sede, mediante proposizione di conflitto di attribuzione, la deliberazione dell’Assemblea del Senato della Repubblica del 29 gennaio 1997".
Considerato in diritto
1.¾ Con il sollevato conflitto di attribuzione il Senato della Repubblica si duole che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina e il medesimo Tribunale di Messina, Sezione penale, abbiano proceduto nei confronti del senatore Salvatore Frasca per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, a seguito di talune dichiarazioni rese nel corso di un'intervista televisiva, nonostante che il fatto oggetto dell’imputazione avesse, già prima del rinvio a giudizio, formato oggetto della deliberazione di insindacabilità adottata dallo stesso Senato il 29 gennaio 1997, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Il ricorrente, nel richiamare la giurisprudenza di questa Corte, osserva che la deliberazione assunta dalla Camera di appartenenza del parlamentare, ai sensi dell'art. 68 della Costituzione, ha l’effetto di inibire l’instaurazione o la prosecuzione di qualsiasi giudizio di responsabilità per i fatti che sono stati ritenuti, a mente della surrichiamata norma costituzionale, insindacabili, salva, naturalmente, la facoltà del giudice procedente di provocare esso stesso il controllo della Corte costituzionale sulla "correttezza" della deliberazione di insindacabilità.
2.¾ Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, il Senato della Repubblica ha fatto presente che, nel frattempo, è intervenuta, da parte del Tribunale sopra menzionato, sentenza di assoluzione del senatore Frasca, la quale, nel dichiararlo "non punibile ai sensi dell’art. 68 della Costituzione", rileva che "il potere di giudicare circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'immunità di cui all'art. 68 della Costituzione, spetta alla Camera di appartenenza del parlamentare", sicché ove quest'ultima "eserciti tale potere il giudice ha l'obbligo di prendere atto della decisione e pronunciare sentenza di assoluzione".
Ad avviso del ricorrente tale pronunzia, con la quale il Tribunale "ha riconosciuto e confermato la spettanza al Senato della competenza a dichiarare l'insindacabilità ed a vincolare a tale valutazione l'autorità giudiziaria (fatta salva la possibilità di quest'ultima di sollevare ricorso per conflitto di attribuzione)", potrebbe costituire il "presupposto" per valutare "la sussistenza della cessazione della materia del contendere", fermo restando che, ove la Corte non ritenesse "assorbite" dalla sentenza medesima le richieste avanzate con il ricorso, dovrebbe addivenirsi all'annullamento degli atti del procedimento penale.
3.¾ Tanto premesso in ordine ai termini del conflitto qui in esame, la Corte ritiene, anzitutto, di confermare l’ammissibilità del medesimo, già dichiarata, in sede di delibazione sommaria e senza contraddittorio, con l’ordinanza n. 471 del 1998.
Quanto al profilo soggettivo, la legittimazione del Senato della Repubblica deriva dall’essere organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta, in ordine alla applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione (vedi, tra le altre, sentenze n. 329 del 1999, n. 289 del 1998 e nn. 375 e 265 del 1997).
Va, altresì, riconosciuta la legittimazione passiva del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina e del medesimo Tribunale, Sezione penale, in quanto organi giurisdizionali, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competenti, anch’essi, a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono (vedi le sentenze innanzi richiamate), nell’ambito delle funzioni giurisdizionali esercitate nel procedimento penale a carico del senatore Salvatore Frasca.
In ordine, poi, al profilo oggettivo, l’ammissibilità del conflitto va apprezzata in ragione dell’attribuzione, costituzionalmente garantita, che il Senato intende difendere e cioè la potestà di dichiarare l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio membro, sì da inibire, o rendere improseguibile, l’accertamento della responsabilità (nel caso di specie, penale) per i fatti coperti dalla intervenuta deliberazione di insindacabilità (vedi, oltre a quelle sopra indicate, le sentenze nn. 379 e 129 del 1996).
4.¾ Ciò posto, non è dato dubitare che, ai fini della decisione, assuma assorbente rilievo la circostanza che, nella pendenza del presente giudizio, il Tribunale di Messina, con la decisione richiamata dal ricorrente (sentenza in data 5 luglio 1999, depositata il successivo 20 luglio e divenuta, nel frattempo, irrevocabile), ha assolto il senatore Salvatore Frasca dall'imputazione che era stata elevata nei suoi confronti.
In particolare, l'intervenuta assoluzione dell'interessato, con la formula "perché non punibile ai sensi dell’art. 68 della Costituzione" e per le ragioni innanzi ricordate, induce a constatare la convergente valutazione, fra i soggetti del conflitto, in ordine all'operatività della menzionata norma costituzionale relativamente alle opinioni espresse dal senatore Frasca, consentendo, perciò, di dichiarare cessata la materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costitu-zionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.
Giuliano VASSALLI, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999.