Ordinanza n. 340/99

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ORDINANZA N. 340

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI           

- Prof.    Francesco GUIZZI                           

- Prof.    Cesare MIRABELLI                          

- Avv.    Massimo VARI                                  

- Dott.   Cesare RUPERTO                            

- Dott.   Riccardo CHIEPPA                         

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                                

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                      

- Avv.    Fernanda CONTRI                           

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI                            

- Prof.    Annibale MARINI                           

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito delle modifiche all'art. 7 del codice di procedura civile introdotte con il decreto- legge 18 ottobre 1995, n. 432 convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534, sollevato, nei confronti del Governo, dal Giudice di pace di Scandiano con ricorso depositato il 10 febbraio 1999 ed iscritto al n. 110 del registro ammissibilità conflitti.

  Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Giudice di pace di Scandiano, quale coordinatore dell’ufficio, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Governo in relazione all’art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nella parte in cui ha soppresso il terzo comma e l’ultimo comma, numero 2), dell’art. 7 del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall’art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), per violazione degli artt. 24, 77, 101, 102, e 108 della Costituzione;

che il ricorrente ritiene la propria legittimazione attiva ad essere parte del conflitto quale "organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene", così come ritiene, per lo stesso motivo, la legittimazione passiva del Governo;

che il ricorrente, convinto che dal combinato disposto degli artt. 101, 102, 108 e 24 della Costituzione, oltrechè dall’art. 1 dell’Ordinamento giudiziario, derivino direttamente le attribuzioni degli organi giudiziari, lamenta che il Governo, con la modifica della competenza del giudice di pace introdotta nella forma del decreto-legge, avrebbe violato una "attribuzione esclusiva" spettante in materia al potere legislativo;

che secondo il ricorrente, consentendo l’art. 77 della Costituzione l’emanazione dei decreti-legge solo in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 avrebbe leso le attribuzioni spettanti all'ufficio del giudice di pace in mancanza dei presupposti necessari per l’esercizio del potere legislativo, andando ad incidere su attribuzioni di organi giudiziari già esistenti e funzionanti;

che il ricorrente ritiene l’art. 1 del citato decreto-legge contrastare le intenzioni manifestate dal legislatore attraverso l’istituzione del giudice di pace, quali esse risultano dai lavori preparatori della legge 21 novembre 1991, n. 374, con il conseguente aggravamento dello squilibrio fra lo scarso carico di lavoro degli uffici del giudice di pace e l’eccessivo carico di lavoro di altri uffici giudiziari;

che infine il ricorrente sollecita una pronuncia di incostituzionalità anche della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nella parte in cui non esclude dalla conversione l’art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, in quanto "un atto incostituzionale non può essere convalidato, nè la sua nullità può essere sanata".

  Considerato che nella presente fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte é chiamata a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso per conflitto di attribuzione sia ammissibile, nel concorso dei requisiti soggettivi prescritti, e in quanto esista la materia di un conflitto la cui decisione appartenga alla sua competenza, restando impregiudicata ogni altra decisione;

che, sotto il profilo soggettivo, questa Corte ha più volte affermato come i singoli organi giurisdizionali siano legittimati ad essere parte nei conflitti di attribuzione, in relazione al carattere diffuso che connota il potere di cui sono espressione ed alla loro competenza a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono, ma limitatamente all’esercizio dell’attività giurisdizionale (ordinanze nn. 87 del 1978 e 244 del 1999), assistita da garanzia costituzionale;

  che nel caso di specie il giudice di pace ricorrente é manifestamente privo della legittimazione attiva, in quanto agisce quale "coordinatore" dell’ufficio, secondo quanto dispone l’art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e non nell’esercizio di funzioni giurisdizionali;

  che perciò il ricorso é inammissibile per carenza del requisito soggettivo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.