Sentenza n. 283/99

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SENTENZA N. 283

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY   "

- Prof.    Valerio ONIDA                     "

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE          "

- Avv.    Fernanda CONTRI                "

- Prof.    Guido NEPPI MODONA     "

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI  "

- Prof.    Annibale MARINI                "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1998 dalla Corte d’appello di Roma - sezione minorenni nel procedimento civile promosso da Francesco Miceli ed altra, iscritta al n. 748 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 1998.

  Visto l’atto di costituzione di Francesco Miceli ed altra;

  udito nell’udienza pubblica del 27 aprile 1999 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

  udito l’avvocato Francesco Miceli per Francesco Miceli ed altra.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di impugnazione avverso il decreto del Tribunale per i minorenni, che aveva rigettato l’istanza dei ricorrenti, aspiranti alla dichiarazione di idoneità all’adozione di un minore straniero, perchè la differenza di età tra essi ed il minore che avevano intenzione di adottare era superiore a quaranta anni, la Corte d’appello di Roma - sezione minorenni, con ordinanza emessa il 3 luglio 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 6 e 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori), nella parte in cui non consente l’adozione di un minore in stato di adottabilità che abbia già instaurato con gli adottanti profondi legami, quando l’età di questi ultimi superi di più di quaranta anni l’età dell’adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione derivi per il minore un danno grave e non altrimenti evitabile.

La Corte d’appello rileva che l’idoneità dei coniugi per l’adozione internazionale é dichiarata, come prevede l’art. 30 della legge n. 184 del 1983, solitamente quando non é stato ancora individuato il minore da adottare. Ciò non esclude che, in situazioni particolari, la dichiarazione di idoneità, che implica l’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 6 della stessa legge, possa essere orientata ad un determinato minore, pur precedendo il provvedimento dell’autorità straniera la cui efficacia in Italia sarà poi dichiarata dallo stesso tribunale per i minorenni. Nel caso sottoposto all’esame del giudice rimettente, il minore straniero che i coniugi intenderebbero adottare - proveniente da una zona contaminata dal disastro nucleare di Chernobyl, in precarie condizioni psichiche, portatore di handicap, in stato di abbandono e ricoverato in un istituto nel paese di origine - era già stato più volte ospitato, per circa 17 mesi, nella famiglia dei richiedenti l’adozione, nella quale era affettivamente inserito.

La dichiarazione di idoneità specifica per l’adozione di quel determinato minore sarebbe necessaria proprio perchè il giudice possa, in conformità alla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 148 del 1992 e n. 303 del 1996), valutare in concreto se da quella mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore, tale da consentire la deroga all’ordinario limite del divario di età tra adottanti ed adottando. La valutazione dell’idoneità in concreto, riferita ad uno specifico minore, sarebbe anzi necessaria sia per rassicurare l’autorità straniera sulla possibile efficacia del provvedimento di adozione che essa é chiamata ad emettere, nonostante il superamento dei limiti posti in astratto dalla legge italiana, sia per garantire l’ingresso del minore nel nostro Paese. Sicchè la questione di legittimità costituzionale della norma che disciplina i limiti del divario di età tra adottanti ed adottando sarebbe rilevante anche nella fase del procedimento di accertamento preventivo dell’idoneità dei coniugi, senza che si debba attendere la fase della dichiarazione di efficacia del provvedimento di adozione emanato dall’autorità straniera.

Nel merito la Corte d’appello ricorda che é già stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, nelle stesse circostanze di necessità per il minore, non prevede la deroga al rigido limite del divario di età tra adottanti e adottato (sentenza n. 303 del 1996). Ma lo stesso giudice rileva che la dichiarazione di illegittimità costituzionale é stata pronunciata per il superamento del limite di età da parte di uno solo dei coniugi adottanti: é stata così introdotta una deroga che, costituendo eccezione ad una regola generale, non potrebbe essere estesa interpretativamente. Solo una norma o una nuova pronuncia di illegittimità costituzionale potrebbe consentire l’adozione anche quando, come nel caso sottoposto all’esame del giudice rimettente, entrambi i coniugi superano la differenza di età stabilita dalla regola generale.

La limitazione che l’art. 6 della legge n. 184 del 1983 ancora esprime sarebbe tuttavia in contrasto con gli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione. Il giudice rimettente ritiene che sia leso il diritto del minore, compreso tra quelli riconosciuti come inviolabili dell’uomo, ad una crescita che assicuri l’armonioso sviluppo della sua personalità. Inoltre non sarebbe osservato l’obbligo di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e mancherebbe la dovuta protezione della famiglia e dell’infanzia; mentre, in coerenza con i principi costituzionali, l’intera disciplina dell’adozione dei minori deve essere ispirata alla protezione della personalità e dell’interesse di questi ultimi, ai quali va assicurato un sereno sviluppo, mediante l’inserimento in una famiglia idonea. Questa finalità potrebbe essere perseguita da genitori adottivi ancora giovani, seppure la loro età superi di poco il divario di quaranta anni rispetto all’età del minore, in grado di trasmettere a chi é in stato di abbandono il proprio patrimonio culturale ed educativo.

2. - Per sostenere la fondatezza della questione di legittimità costituzionale si sono costituiti i coniugi che, nel giudizio principale, avevano chiesto che fosse dichiarata la loro idoneità all’adozione internazionale. Essi sottolineano che non é in discussione la discrezionalità del legislatore nello stabilire criteri e requisiti per l’idoneità all’adozione, ma che é denunciata invece la mancata previsione di deroghe che consentano di tutelare situazioni particolari, nelle quali é evidente la lesione all’interesse del minore che deriverebbe dalla mancata adozione.

Le parti private ritengono che la rigida regola della differenza di età massima tra il minore e gli adottanti, stabilita dall’art. 6 della legge n. 184 del 1983, si discosterebbe da quanto prevede la convenzione europea in materia di adozione di minori (ratificata e resa esecutiva con legge 22 maggio 1974, n. 357), la quale, pur prevedendo il divario di età tra adottanti ed adottato, consente tuttavia che in circostanze eccezionali si possa derogare a tale limite (art. 7), purchè la differenza di età non sia inferiore a quella che solitamente intercorre tra genitori e figli, sempre che sia assicurato l’interesse del minore ad un ambiente familiare stabile ed armonioso (art. 8).

Le parti private ricordano che la giurisprudenza costituzionale, riconoscendo la preminenza dell’interesse del minore, ha già consentito deroghe alla regola del divario di età, quando dalla mancata adozione derivi per quest’ultimo un danno irreversibile, infinitamente superiore a quello di avere genitori adottivi la cui carenza consista solo nel non avere l’età prescritta. Situazione, questa, che si verificherebbe nel caso in esame, avendo il minore già instaurato profondi legami affettivi ed educativi con la famiglia degli aspiranti adottanti, i quali superano di poco il divario di età massimo stabilito dall’art. 6 della legge n. 184 del 1983, mentre per il minore non vi sarebbe alcuna alternativa a quella adozione.

3. - In prossimità dell’udienza le parti private hanno depositato una memoria per ribadire che in materia di adozione rileva solo l’interesse del minore. Esclusivamente in ragione di tale interesse la giurisprudenza costituzionale ha più volte riconosciuto che il limite della differenza di età rispetto ai genitori adottivi, fissato dalla legge, non può essere tale da non ammettere deroghe in circostanze eccezionali, purchè venga rispettato il criterio del divario di età che solitamente intercorre tra genitori e figli.

Ammessa la possibilità di deroga quando uno solo dei coniugi superi il divario di età previsto dalla regola generale (sentenza n. 303 del 1996), la stessa deroga non potrebbe essere esclusa quando entrambi i coniugi superino tale limite, sempre che qualsiasi diversa soluzione arrechi al minore un danno irreparabile.

Le parti private sottolineano che la questione di legittimità costituzionale é rilevante anche nella prima fase del procedimento di adozione internazionale, potendo l’idoneità essere valutata in concreto, con riferimento ad un minore già individuato, in precedenza legittimamente accolto in quel nucleo familiare e che abbia instaurato con gli aspiranti all’adozione profondi legami.

L’apprezzamento sin da questa fase dell’interesse del minore, che giustificherebbe la deroga al divario massimo di età, risponderebbe anzi alla necessità di collaborare con l’autorità straniera, secondo un principio già considerato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 10 del 1998) e che ispira la convenzione de L’Aja per la tutela dei minori e la collaborazione in materia di adozione internazionale (ratificata e resa esecutiva con legge 31 dicembre 1998, n. 476). Tale valutazione, anticipata rispetto al provvedimento di adozione, non toccherebbe l’autonomia di giudizio sia dell’autorità straniera che deve disporre l’adozione, sia del giudice italiano nella fase successiva della dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero.

Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale concerne la norma che, nel contesto della disciplina dell’adozione dei minori, stabilisce il divario massimo di età che può intercorrere tra i coniugi adottanti e l’adottando.

Investita dell’impugnazione contro la mancata dichiarazione di idoneità preordinata all’adozione di un minore straniero che, a seguito dei periodi legittimamente trascorsi presso quel nucleo familiare, aveva stabilito con i coniugi ricorrenti un particolare rapporto affettivo ed educativo, ma rispetto al quale entrambi i coniugi superavano di poco il divario massimo di età stabilito quale requisito per l’adozione dall’art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori), la Corte d’appello di Roma - sezione minorenni ritiene che questa disposizione, da applicare in base all’art. 30 della stessa legge anche all’adozione internazionale, sia in contrasto con gli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non consente l’adozione di un minore in stato di adottabilità che abbia già instaurato con gli adottanti profondi legami, quando l’età di questi ultimi superi di più di quaranta anni l’età dell’adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli e dalla mancata adozione derivi al minore un danno grave e non altrimenti evitabile.

Ad avviso del giudice rimettente, anche quando entrambi i coniugi superino l’ordinario divario di età con l’adottando dovrebbero valere le ragioni che, in analoghe circostanze di necessità per il minore, hanno portato alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione, ora nuovamente denunciata, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse disporre l’adozione, anche quando l’età di uno dei coniugi adottanti superasse il divario di età, rispetto all’adottando, da essa stabilito (sentenza n. 303 del 1996).

La norma, quale risulta a seguito della precedente dichiarazione di illegittimità costituzionale, consentirebbe la deroga al limite del divario di età quando uno solo dei coniugi lo superi. La deroga, costituendo una eccezione alla regola generale, non potrebbe essere estesa interpretativamente dal giudice. Ma la mancata previsione della possibilità di deroga quando il limite del divario di età sia superato da entrambi gli adottanti contrasterebbe con i principi che la Costituzione stabilisce per la protezione dei minori (artt. 2, 3 e 31), giacchè deve essere garantito a questi ultimi il diritto, considerato inviolabile, allo sviluppo della loro personalità, e devono essere rimossi gli ostacoli che si frappongono a tale pieno sviluppo. Per raggiungere questi obiettivi, la disciplina dell’adozione dovrebbe assicurare la protezione della personalità ed il preminente interesse del minore, consentendo che questi sia inserito in una famiglia che gli assicuri un sereno sviluppo.

2. - La questione di legittimità costituzionale é stata sollevata nel corso della fase del procedimento per l’adozione internazionale destinata ad accertare l’idoneità dei coniugi, indipendentemente ed anzi prima che l’autorità straniera emani il provvedimento di adozione, destinato ad essere, successivamente, dichiarato efficace in Italia.

La dichiarazione di idoneità, per il suo carattere preliminare e generico, solitamente non é correlata ad un minore già individuato. Ciò non esclude che il decreto motivato del tribunale per i minorenni che dichiara tale idoneità (art. 30 della legge n. 184 del 1983) possa contenere, per la necessaria collaborazione con l’autorità straniera - che ispira ora anche la convenzione per la tutela del minore e la cooperazione internazionale in materia di adozione (fatta a L’Aja nel 1993, ratificata e resa esecutiva con legge 31 dicembre 1998, n. 476) - , ogni elemento necessario o utile perchè possa essere efficacemente tutelato l’interesse del minore, da porre in relazione alle caratteristiche della famiglia adottiva, le quali devono essere apprezzate dall’autorità straniera per valutare se quella famiglia soddisfa in concreto le necessità del fanciullo (cfr. sentenza n. 10 del 1998). Nell’interesse di quest’ultimo, quando uno dei requisiti previsti dalla legge italiana per l’adozione sussiste solo in relazione alla situazione di uno specifico minore, il quale abbia un particolare rapporto con i coniugi che intendono adottarlo, la valutazione e la enunciazione di tale elemento condizionante l’idoneità rientra naturalmente nel contesto del provvedimento che la accerta.

Il giudice rimettente ha dunque ritenuto, correttamente, di apprezzare sin dalla fase del procedimento per l’adozione internazionale, destinata ad accertare l’idoneità dei coniugi, la sussistenza di condizioni che consentano di derogare al requisito, stabilito come regola generale, del divario massimo di età tra adottanti e adottando; deroga che può essere affermata solo in rapporto alla situazione di uno specifico minore già individuato. Anche in questa fase del giudizio può trovare, quindi, applicazione la norma, oggetto della eccezione di legittimità costituzionale, che disciplina il limite dell’età per l’adozione, sicchè la incidentale soluzione del dubbio di costituzionalità é rilevante ai fini della decisione che il giudice rimettente é chiamato ad emettere.

3. - La questione di legittimità costituzionale, prospettata nei confronti del combinato disposto degli artt. 6 e 30 della legge n. 184 del 1983, é da considerare riferita all’art. 6, secondo comma, della stessa legge: la sola disposizione che stabilisce, come regola generale per l’adozione di minori sia italiani che stranieri, i limiti del divario di età che devono sussistere fra adottanti e adottando. A tale disposizione l’art. 30 della stessa legge semplicemente rinvia per indicare i requisiti che devono essere accertati per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale.

4. - Nel merito la questione é fondata, nei limiti di seguito precisati.

La differenza di età tra gli adottanti ed il minore non costituisce un elemento accidentale ed accessorio dell’idoneità dei coniugi ad adottare, ma é anzi un elemento essenziale perchè possa essere soddisfatto l’interesse del minore in stato di abbandono ad essere definitivamente inserito in una famiglia di accoglienza, che pienamente sostituisca quella naturale, instaurando un legame di filiazione legale con gli adottanti, i quali assumono i doveri e le potestà proprie dei genitori (sentenza n. 349 del 1998).

La differenza di età che separa il minore dai genitori adottivi deve essere contenuta in limiti analoghi a quelli che ordinariamente intercorrono tra genitori e figli (v. art. 8 della convenzione europea in materia di adozione di minori firmata a Strasburgo nel 1967, ratificata e resa esecutiva con legge 22 maggio 1974, n. 357), proprio perchè tra adottanti e adottato si costituisca un rapporto non dissimile da quello naturale.

Il legislatore può, nell’esercizio della discrezionalità che gli é propria, stabilire i limiti del divario di età, sia minimo che massimo, tra adottanti ed adottando, determinandolo in rispondenza alle finalità che caratterizzano l’adozione legittimante e tenendo conto del contesto sociale nel quale questo istituto é destinato ad operare. Ma tale regola non può essere così assoluta da non tollerare, sempre che si rimanga nell’ambito di un divario di età compatibile con la funzione dell’adozione legittimante, alcuna eccezione: neanche quando la deroga alla regola generale non sia richiesta in ragione dell’ordinario interesse del minore a trovare una famiglia di accoglienza, interesse che può essere diversamente soddisfatto, ma risponda invece alla necessità di salvaguardare il minore da un danno grave e non altrimenti evitabile che a lui deriverebbe dal mancato inserimento in quella specifica famiglia adottiva, la sola che possa soddisfare tale esigenza.

In una simile situazione, e nei limiti in cui l’eccezione risponda ad un rigoroso criterio di necessità, é stata già affermata, in riferimento ai principi costituzionali che garantiscono la protezione dei minori (artt. 2 e 31 Cost.), la illegittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge n. 184 del 1983 (sentenza n. 303 del 1996). In correlazione con la situazione allora esaminata, la pronuncia di illegittimità costituzionale é stata contenuta nell’ipotesi in cui uno solo dei coniugi adottanti superasse di oltre quaranta anni l’età dell’adottato.

La medesima situazione di necessità per il minore giustifica la deroga che si renda egualmente indispensabile, per evitare il danno grave che gli deriverebbe dal mancato inserimento in quella specifica famiglia adottiva, anche quando la deroga si riferisca ad entrambi i coniugi adottanti, sempre che il divario di età si mantenga in quello che solitamente intercorre tra genitori e figli.

Non sarebbe difatti ragionevole non assicurare anche in tale situazione la medesima tutela per il minore che ne abbia necessità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l’adozione, valutando esclusivamente l’interesse del minore, quando l’età dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l’età dell’adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1999.