Ordinanza n. 223/99

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ORDINANZA N. 223

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell’opera di previdenza a favore del personale dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), promossi con ordinanze emesse il 5 gennaio 1998 dal Pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Nottegar Flavio ed altri e l'Ente Ferrovie dello Stato s.p.a., iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1998 e il 24 giugno 1998 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Gagino Pierina ed altro e l'Ente Ferrovie dello Stato s.p.a., iscritta al n. 670 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1998.

  Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

  Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile - promosso dai coeredi legittimi, anche in rappresentazione, di un dipendente delle Ferrovie dello Stato, onde ottenere, pur essendo tutti economicamente autosufficienti, il pagamento dell’indennità di buonuscita dovuta al proprio autore, deceduto in servizio il 14 novembre 1986 - il Pretore di Verona, con ordinanza emessa il 5 gennaio 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, sesto comma, della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell’opera di previdenza a favore del personale dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), "nella parte in cui esclude il diritto all’erogazione dell’indennità di buonuscita ai fratelli e alle sorelle laddove non permanentemente inabili a proficuo lavoro, ovvero di età superiore a 21 anni, non conviventi e non a carico";

  che, secondo il rimettente Pretore, in ragione dell’identità di natura fra l’indennità di buonuscita del dipendente delle Ferrovie dello Stato e quella corrisposta al dipendente statale, erogata ai superstiti senza alcuna limitazione, la norma impugnata si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., per l’ingiustificata disparità di trattamento fra i superstiti di dipendenti statali e di dipendenti delle Ferrovie dello Stato;

  che nel corso di un giudizio di appello - avverso la sentenza con cui il primo giudice aveva rigettato la domanda proposta dalla madre e dal fratello (non conviventi nè a carico) di un dipendente delle Ferrovie dello Stato, per il pagamento dell’indennità di buonuscita dovuta al proprio congiunto, deceduto in servizio il 9 febbraio 1995 - il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 24 giugno 1998, ha a sua volta sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 16 della legge n. 829 del 1973, "nella parte in cui esclude il diritto a percepire l’indennità di buonuscita gli ascendenti e i fratelli e sorelle se non conviventi e a carico del dipendente morto in servizio";

  che, secondo il Tribunale rimettente, la norma impugnata si pone in contrasto: a) con l’art. 3 Cost., poichè - stante la natura retributiva e non previdenziale di tale indennità - appare ingiustificata ed irragionevole la disparità di trattamento tra i dipendenti della società Ferrovie dello Stato e quelli di altre società, enti pubblici o Stato, attesa la sostanziale omogeneità di natura e funzione delle relative prestazioni; b) con l’art. 36 Cost., in quanto la citata natura retributiva impone che la disciplina non debba ledere il principio di proporzionalità rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato in servizio dal de cuius e della sufficienza alle esigenze di vita.

  Considerato che i giudizi, essendo vertenti sulla stessa normativa, censurata sulla base di analoghe considerazioni e con riferimento a parametri in parte coincidenti, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

  che questa Corte, superando l’iniziale affermazione del carattere meramente previdenziale del complesso dei trattamenti di fine rapporto nel settore pubblico, ne ha definitivamente riconosciuto l’essenziale natura di retribuzione differita, pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale (v. sentenze n. 243 e n. 99 del 1993), sottolineando come il relativo trattamento faccia parte integrante del patrimonio del de cuius e costituisca una porzione del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita, appunto in funzione previdenziale, al fine di agevolare la soluzione di eventuali difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione;

  che la Corte stessa ha, poi, più volte affermato che qualunque forma di devoluzione anomala dell’indennità, attribuita ai determinati soggetti indicati dalle varie normative, trova razionale fondamento e giustificazione esclusivamente nella evenienza della concorrente funzione previdenziale del trattamento, la quale assume rilievo in ragione della peculiare integrazione di dette persone nel nucleo familiare del dante causa, dalla retribuzione del quale esse ricevevano un sostentamento venuto a cessare, in tutto o in parte dopo la sua morte;

  che, viceversa, in assenza di tali soggetti, a favore dei quali opera una riserva legale di destinazione, la suddetta concorrente funzione previdenziale viene a perdere detta rilevanza tipica, riespandendosi in tutta la sua portata la natura retributiva, per cui la devoluzione mortis causa dell'indennità non può non essere soggetta alle generali regole successorie (v. le sentenze n. 106 del 1996 e n. 243 del 1997);

  che con quest'ultima decisione (ignorata da entrambi i rimettenti) - in considerazione appunto dell’ingiustificata previsione, in materia, di vocazioni anomale prive di un razionale fondamento legato alla prioritaria tutela di esigenze di solidarietà familiare - questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale - "nella parte in cui non prevede che, nel caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, l’indennità di buonuscita competa, nell’assenza degli altri soggetti ivi indicati, ai fratelli ed alle sorelle del de cuius solo a condizione che gli stessi vivessero a carico di lui" - proprio dell’art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, contenente la normativa richiamata dai rimettenti stessi quale tertium comparationis onde prospettare la paventata lesione del principio di uguaglianza;

  che palesemente inconferente appare l’ulteriore censura riferita alla denunciata violazione del principio di proporzionalità rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato in servizio dal de cuius e della sufficienza alle esigenze di vita, non venendo tale principio minimamente scalfito dalla previsione di una specifica forma di devoluzione jure proprio soltanto a taluni superstiti: ferma restando, in assenza di questi, la generale spettanza per successione, testamentaria o legittima (v. sentenza n. 195 del 1999);

  che, pertanto, le sollevate questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  riuniti i giudizi,

  dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell’opera di previdenza a favore del personale dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Verona ed, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.