Ordinanza n. 211/99

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ORDINANZA N. 211

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, lettera e), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili) promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1997 dalla Commissione tributaria regionale di Roma sul ricorso proposto da Laurenti Renata contro l’Ufficio del Registro di Roma, iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1998 e pubblicata della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 14 dell’anno 1998.

Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello avente ad oggetto la decisione di primo grado di rigetto di un ricorso avverso l’avviso di liquidazione emesso dal competente Ufficio del registro–Successioni, la Commissione tributaria regionale di Roma, con ordinanza del 18 novembre 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, primo comma, lettera e), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili) in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che la ricorrente in primo grado aveva dedotto l’illegittimità della pretesa fiscale assumendo che anche per l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili (INVIM) come per quella di successione, il tributo avrebbe dovuto essere applicato considerando esente il valore fino alla somma di lire duecentocinquantamilioni e assoggettando ad imposta solo la quota eccedente;

che secondo il rimettente la disposizione denunciata si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento e del difetto di ragionevolezza, nonchè con l’art. 53 Cost. atteso che non riconoscere il suddetto limite di esenzione, inciderebbe in maniera sproporzionata sulla capacità contributiva del soggetto colpito dall’imposta.

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che, per giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis ordinanze nn. 470 e 42 del 1998), "non é correttamente sollevata (e va conseguentemente dichiarata inammissibile) la questione incidentale di legittimità costituzionale se l’ordinanza di rimessione si limita ad affermare apoditticamente la rilevanza della proposta questione, senza il minimo riferimento alla concreta fattispecie in esame, da cui risulti per quali ragioni ed in quali termini le varie norme impugnate dovessero trovare applicazione nel giudizio a quo";

che, il giudice a quo non ha sufficientemente motivato su alcuni elementi della fattispecie rilevanti ai fini della decisione; ed in particolare se trattasi di due imposte, quella di successione e quella per l’INVIM, dovute su un unico cespite o sul valore globale di un complesso di beni; nè ha chiarito in che misura dette imposte incidessero sulla somma richiesta dall’ufficio tributario, nè quale grado di parentela o affinità sussisteva tra l’erede e la ricorrente;

che la motivazione appare insufficiente anche riguardo alle ragioni della sollevata questione di costituzionalità, limitandosi ad osservare che "per la fattispecie in esame si viene a creare una situazione di disparità di trattamento", senza precisare rispetto a quale situazione sussiste detta disparità e se manchino ragioni giustificative della stessa;

che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, primo comma, lettera e) del d. P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.