ORDINANZA N.42
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1994 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Rovigo sul ricorso proposto da S.I.C.C. s.p.a. contro l’Ufficio delle imposte dirette di Rovigo, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 1997.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto che nel corso di un giudizio d’appello avverso la decisione della Commissione tributaria di primo grado di Rovigo, la Commissione tributaria di secondo grado di Rovigo, con ordinanza del 14 novembre 1994, ha sollevato - in riferimento all’art. 3 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria);
che la disposizione denunciata stabilisce che " Le dichiarazioni integrative e le istanze di definizione di cui al presente decreto, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili. Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo e le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni e istanze non possono essere modificate dagli uffici nè contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme degli articoli precedenti" ;
che, ad avviso della Commissione rimettente, tale disposizione non consentirebbe che le dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell’art. 16 del citato d.l. n. 429 del 1982 possano essere modificate – a seguito della sentenza n. 175 del 1986 di questa Corte e della conseguente nullità degli accertamenti notificati successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge - in dichiarazioni integrative presentate a norma dell’art. 19 del medesimo d.l. n. 429 del 1982 e come tali liquidate dagli uffici finanziari;
che si verrebbe così a trattare nello stesso modo i contribuenti ai quali sia stato notificato un valido avviso di accertamento e quelli destinatari di un avviso di accertamento nullo per effetto della citata sentenza n. 175 del 1986;
che tale uniformità di trattamento sarebbe del tutto irragionevole ed immotivata e, pertanto, lesiva del principio costituzionale di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione;
che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata la infondatezza della questione prospettata.
Considerato che l’ordinanza di rimessione risulta priva di qualsiasi elemento di individuazione della fattispecie oggetto del giudizio principale e non prospetta una sia pur sintetica motivazione della rilevanza della questione che risulta solo apoditticamente affermata;
che, pertanto, la questione deve essere ritenuta manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Rovigo, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1998.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Annibale MARINI
Depositata in cancelleria il 5 marzo 1998.