Ordinanza n. 114/99

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ORDINANZA N.114

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1997 dalla Commissione tributaria regionale di Torino sul ricorso proposto da Introvaia Gaetano contro l'Ufficio I.V.A. di Torino, iscritta al n. 453 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Torino, con ordinanza del 9 gennaio 1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), "laddove non consente la impugnazione della iscrizione a ruolo preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento non autonomamente impugnato, anche nel caso in cui detto avviso contenga errori di fatto";

che, ad avviso della Commissione rimettente, la norma denunciata precluderebbe al contribuente, che non abbia impugnato l'atto di accertamento fondato su un errore di fatto, la possibilità di sottrarsi ad una pretesa fiscale sicuramente ingiusta e non proporzionata alla sua capacità contributiva. Mentre, sotto un diverso aspetto, l'esigenza di certezza e definitività degli atti amministrativi non potrebbe, comunque, comportare il sacrificio del principio di capacità contributiva garantito dall'art. 53, primo comma, della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata in base alla ritenuta coerenza della norma denunciata con tutto il sistema del diritto positivo, che, al fine di assicurare la certezza dei rapporti giuridici, provvederebbe a fissare termini perentori per l'impugnazione degli atti amministrativi;

che, ad avviso della stessa difesa erariale, l'infondatezza della questione, sarebbe ancora più evidente considerando che l'Amministrazione finanziaria potrebbe comunque procedere ad annullare, in via di autotutela, ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 e del decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, l'atto di accertamento fondato su un errore di fatto anche se divenuto definitivo per la mancata impugnazione.

Considerato che, come più volte chiarito da questa Corte, il principio della capacità contributiva, evocato quale parametro esclusivo dalla Commissione rimettente, riguarda la disciplina sostanziale del sistema tributario ed esula perciò dalla disciplina del processo tributario oggetto della censura di illegittimità costituzionale (sentenza n. 120 del 1992; ordinanze n. 322 del 1992 e n. 108 del 1990);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata per l'assorbente motivo della non pertinenza del parametro evocato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento all’art. 53, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Torino con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.