ORDINANZA N. 322
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente
- Dott. Francesco GRECO
- Prof. Gabriele PESCATORE
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
- Prof. Antonio BALDASSARRE
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1991 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto dall'Ufficio imposte dirette di Venezia, iscritta al n.117 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1992. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
RITENUTO che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui stabilisce un termine di decadenza di diciotto mesi per presentare l'istanza di rimborso ove si ritengano non dovute, in tutto o in parte, le imposte sul reddito pagate con versamento diretto;
che il giudice a quo ha dedotto il contrasto di tale norma:
a) con l'art. 3 Cost., ponendo in essere un'ingiustificata disparità di trattamento tra fisco e contribuente, poichè l'art.43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede termini molto più ampi (a secondo dei casi cinque o sei anni) per l'accertamento delle imposte evase;
b) con l'art. 53 Cost., prevedendo, pur in mancanza del presupposto d'imposta, la decadenza del contribuente dal diritto di ripetere quanto indebitamente pagato, in violazione del principio di capacità contributiva;
c) con l'art. 24 Cost., non essendo il termine di diciotto mesi dal versamento congruo, in relazione all'effettività del diritto di difesa, tenuto conto che non c'è contemporaneità fra il momento del versamento e quello di conoscenza dell'errore.
RITENUTO che questa Corte, con ordinanze n. 305 del 1985 e n. 545 del 1987, nonchè con la sentenza n. 494 del 1991, ha dichiarato non fondate altre questioni relative alla stessa norma ed, in particolare, quella sub c) riguardante la congruità del termine;
che, per quanto attiene ai nuovi profili sottoposti all'esame della Corte, essi sono manifestamente infondati, giacchè la non comparabilità fra le fattispecie regolate dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 è stata già affermata da questa Corte (ordinanza n. 871 del 1988), mentre il principio della capacità contributiva, riguardando l'idoneità del soggetto dell'obbligazione d'imposta, attiene alla garanzia sostanziale della proporzionalità dell'imposta stessa alla capacità del contribuente e non può, quindi, riferirsi alla materia del processo tributario (ordinanza n.108 del 1990).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/06/92.
Giuseppe BORZELLINO, Presidente
Gabriele pescatore, Redattore
Depositata in cancelleria il 08/07/92.