Ordinanza n.545 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 545

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1986 dalla Commissione tributaria di 2ø grado di Udine, iscritta al n. 571 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saia;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento avente per oggetto il rimborso di una somma erroneamente ritenuta e versata a titolo di Irpef dal datore di lavoro del contribuente Cossio Gianfranco, la Commissione tributaria di secondo grado di Udine con ordinanza del 12 maggio 1986 (reg. ord. n. 571 del 1986) sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602;

che secondo il collegio rimettente, mentre il citato art. 37 stabiliva il termine decennale di prescrizione ordinaria (art. 2946 cod. civ.) per ricorrere all'intendenza di finanza onde ottenere il rimborso del tributo versato per "errore dovuto al contribuente", l'art. 38 concedeva soltanto il termine di decadenza di diciotto mesi "quando l'errore é imputabile al sostituto d'imposta"; tale diversità di trattamento sembrava contrastare col principio di eguaglianza;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o la non fondatezza della questione;

Considerato che - contrariamente a quanto si afferma nell'ordinanza di rimessione - il termine di diciotto mesi é stabilito dall'art. 38 non solo nel caso di errore del sostituto d'imposta (secondo comma) ma anche, in genere, nel caso di errore del contribuente che effettui il versamento diretto (primo comma), mentre l'art. 37 si applica solo per le ritenute dirette, ossia quelle operate dalle amministrazioni pubbliche;

che trattasi quindi di situazioni eterogenee che ben poteva il legislatore, nella sua discrezionalità, regolare diversamente, come questa Corte ha già dichiarato con ordinanza n. 305 del 1985;

che la Commissione tributaria di Udine non adduce alcun motivo nuovo;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI